Art. 13.
                          Norme armonizzate

  1.  L'autorita'  competente  di  cui  all'articolo  4  assicura  la
consultazione  delle  parti interessate a livello nazionale in merito
al processo di preparazione e monitoraggio delle norme armonizzate.
  2.   Allorche'   l'autorita'  competente  considera  che  le  norme
armonizzate, la cui applicazione sia richiesta al fine di ottemperare
alle disposizioni specifiche di una misura di esecuzione applicabile,
non soddisfano appieno tali disposizioni, essa informa, spiegandone i
motivi,  il  comitato  permanente  istituito ai sensi dell'articolo 5
della direttiva 98/34/CE.
  3.  L'autorita'  competente  provvede  affinche'  le determinazioni
della  Commissione  europea in materia di interpretazione o di revoca
delle  norme  armonizzate  siano  rese  note nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
 
          Nota all'art. 13:
              - Per  la  Direttiva  22  giugno  1998, n. 98/34/CE, si
          vedano le note all'art. 2.