Art. 13. Norme armonizzate 1. L'autorita' competente di cui all'articolo 4 assicura la consultazione delle parti interessate a livello nazionale in merito al processo di preparazione e monitoraggio delle norme armonizzate. 2. Allorche' l'autorita' competente considera che le norme armonizzate, la cui applicazione sia richiesta al fine di ottemperare alle disposizioni specifiche di una misura di esecuzione applicabile, non soddisfano appieno tali disposizioni, essa informa, spiegandone i motivi, il comitato permanente istituito ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 98/34/CE. 3. L'autorita' competente provvede affinche' le determinazioni della Commissione europea in materia di interpretazione o di revoca delle norme armonizzate siano rese note nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Nota all'art. 13: - Per la Direttiva 22 giugno 1998, n. 98/34/CE, si vedano le note all'art. 2.