Art. 14.
           Disposizioni per i componenti e le sottounita'

  1.  Qualora  richiesto dalle misure di esecuzione, i fabbricanti, i
loro rappresentanti autorizzati, e, in mancanza di questi ultimi, gli
importatori,  che  immettono  sul  mercato ovvero mettono in servizio
componenti  e  sottounita',  devono  fornire  al  fabbricante  di  un
prodotto  che  consuma energia contemplato dalle misure di esecuzione
le pertinenti informazioni sulla composizione materiale e sul consumo
di energia, materiali ovvero risorse dei componenti o sottounita'.