Art. 15.
       Collaborazione amministrativa e scambio di informazioni

  1.  L'autorita'  competente collabora con le autorita' responsabili
dell'applicazione della direttiva 2005/32/CE negli altri Stati membri
e  scambia  con queste e con la Commissione europea informazioni atte
ad  agevolare  l'attuazione  del  presente decreto e, in particolare,
l'applicazione dell'articolo 10.
 
          Nota all'art. 15:
              - Per  la  Direttiva  2005/32,  si  vedano le note alle
          premesse.