Art. 16.
                    Informazione dei consumatori

  1.  I  fabbricanti  garantiscono  che i consumatori di prodotti che
consumano energia ottengano:
    a)  l'informazione  necessaria  sul ruolo che possono svolgere in
materia di uso sostenibile del prodotto;
    b)   il   profilo   ecologico   del   prodotto   e   i   vantaggi
dell'ecoprogettazione,  qualora  cio'  sia  richiesto  dalla relativa
misura di esecuzione.
  2.  Le  informazioni di cui sopra saranno rese note ai consumatori,
in  conformita'  alla  misura  di  esecuzione  applicabile, ovvero al
provvedimento che da attuazione alla medesima misura.