Art. 17. Misure di esecuzione 1. Costituiscono misure di esecuzione ai sensi dell'articolo 2 le seguenti direttive comunitarie: a) direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi; b) direttiva 96/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 settembre 1996, sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico; c) direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, sui requisiti di efficienza energetica degli alimentatori per lampade fluorescenti. 2. L'immissione sul mercato ovvero la messa in servizio dei prodotti che consumano energia oggetto delle direttive di cui al comma 1 e' possibile solo se: a) tali prodotti sono conformi ai seguenti provvedimenti, che danno attuazione alle medesime misure: 1) decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 1996, n. 660, recante regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi; 2) decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 10 novembre 1999, recante norme sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico, in conformita' alla direttiva comunitaria 96/57/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 16 novembre 1999; 3) decreto del Ministro delle attivita' produttive 26 marzo 2002, recante attuazione della direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti di efficienza energetica degli alimentatori per lampade fluorescenti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2002; b) in ogni caso siano provvisti della marcatura CE conformemente all'articolo 9. 3. Il Ministero dello sviluppo economico adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano i decreti di recepimento delle direttive concernenti le eventuali misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE.
Note all'art. 17: - La Direttiva 21 maggio 1992, n. 92/42/CEE «Direttiva del Consiglio concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi», e' pubblicata nella G.U.C.E. 22 giugno 1992. - La Direttiva 3 settembre 1996, n. 96/57/CE «Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico», e' pubblicata nella G.U.C.E. 18 settembre 1996, n. L 236. - La Direttiva 18 settembre 2000, n. 2000/55/CE «Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti di efficienza energetica degli alimentatori per lampade fluorescenti», e' pubblicata nella G.U.C.E. 1° novembre 2000, n. L 279. - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, «Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi, pubblicato nella Gazzatte Ufficiale 27 dicembre 1996, n. 302, supplemento ordinario. - Il decreto ministeriale 10 novembre 1999 «Norme sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico, in conformita' alla direttiva comunitaria 96/57/CE», e' pubblicato nella Gazzatte Ufficiale 16 novembre 1999, n. 269. - Il decreto ministeriale 26 marzo 2002 «Attuazione della direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti di efficienza energetica degli alimentatori per lampade fluorescenti, e' pubblicato nella Gazzatte Ufficiale 4 aprile 2002, n. 79. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»: Art. 17 (Regolamenti). - 1.-2. (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. - Per la Direttiva 2005/32, si vedano le note alle premesse.