Art. 17.
                        Misure di esecuzione

  1.  Costituiscono  misure di esecuzione ai sensi dell'articolo 2 le
seguenti direttive comunitarie:
    a)  direttiva  92/42/CEE  del  Consiglio,  del  21  maggio  1992,
concernente  i  requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua
calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi;
    b) direttiva 96/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
3   settembre   1996,  sui  requisiti  di  rendimento  energetico  di
frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico;
    c)  direttiva  2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  18  settembre 2000, sui requisiti di efficienza energetica degli
alimentatori per lampade fluorescenti.
  2.  L'immissione  sul  mercato  ovvero  la  messa  in  servizio dei
prodotti  che  consumano  energia  oggetto  delle direttive di cui al
comma 1 e' possibile solo se:
    a)  tali  prodotti  sono  conformi ai seguenti provvedimenti, che
danno attuazione alle medesime misure:
      1)  decreto  del  Presidente  della  Repubblica del 15 novembre
1996,  n.  660,  recante regolamento per l'attuazione della direttiva
92/42/CEE  concernente  i requisiti di rendimento delle nuove caldaie
ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi;
      2)   decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  10  novembre  1999,  recante norme sui requisiti di
rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni
di uso domestico, in conformita' alla direttiva comunitaria 96/57/CE,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 16 novembre 1999;
      3)  decreto  del  Ministro  delle attivita' produttive 26 marzo
2002,  recante  attuazione  della direttiva 2000/55/CE del Parlamento
europeo  e  del  Consiglio  concernente  i  requisiti  di  efficienza
energetica  degli  alimentatori  per lampade fluorescenti, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2002;
    b)  in ogni caso siano provvisti della marcatura CE conformemente
all'articolo 9.
  3.   Il   Ministero  dello  sviluppo  economico  adotta,  ai  sensi
dell'articolo  17,  comma  3  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, e
previo  parere  della  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano i
decreti  di  recepimento  delle  direttive  concernenti  le eventuali
misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE.
 
          Note all'art. 17:
              - La  Direttiva 21 maggio 1992, n. 92/42/CEE «Direttiva
          del  Consiglio concernente i requisiti di rendimento per le
          nuove  caldaie  ad  acqua calda alimentate con combustibili
          liquidi  o gassosi», e' pubblicata nella G.U.C.E. 22 giugno
          1992.
              - La Direttiva 3 settembre 1996, n. 96/57/CE «Direttiva
          del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio sui requisiti di
          rendimento  energetico  di  frigoriferi, congelatori e loro
          combinazioni   di   uso  domestico»,  e'  pubblicata  nella
          G.U.C.E. 18 settembre 1996, n. L 236.
              - La   Direttiva   18  settembre  2000,  n.  2000/55/CE
          «Direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio sui
          requisiti  di  efficienza energetica degli alimentatori per
          lampade   fluorescenti»,   e'   pubblicata  nella  G.U.C.E.
          1° novembre 2000, n. L 279.
              -  Il   decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          15 novembre  1996,  n.  660,  «Regolamento per l'attuazione
          della   direttiva  92/42/CEE  concernente  i  requisiti  di
          rendimento  delle  nuove caldaie ad acqua calda, alimentate
          con   combustibili  liquidi  o  gassosi,  pubblicato  nella
          Gazzatte  Ufficiale  27 dicembre  1996, n. 302, supplemento
          ordinario.
              - Il  decreto  ministeriale 10 novembre 1999 «Norme sui
          requisiti   di   rendimento   energetico   di  frigoriferi,
          congelatori  e  loro  combinazioni  di  uso  domestico,  in
          conformita'   alla   direttiva  comunitaria  96/57/CE»,  e'
          pubblicato  nella  Gazzatte  Ufficiale 16 novembre 1999, n.
          269.
              - Il  decreto  ministeriale  26  marzo 2002 «Attuazione
          della  direttiva  2000/55/CE  del  Parlamento europeo e del
          Consiglio  concernente i requisiti di efficienza energetica
          degli  alimentatori per lampade fluorescenti, e' pubblicato
          nella Gazzatte Ufficiale 4 aprile 2002, n. 79.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 3, della
          legge   23 agosto   1988,   n.  400,  recante:  «Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri»:
              Art. 17 (Regolamenti). - 1.-2. (Omissis).
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              - Per  la  Direttiva  2005/32,  si  vedano le note alle
          premesse.