Art. 18. Sanzioni 1. Chiunque mette in commercio o mette in servizio prodotti privi della marcatura CE o della dichiarazione CE di conformita' ovvero con marcatura o dichiarazione contraffatta e' punito, salvo che il fatto sia previsto come reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro ventimila a euro centocinquantamila. 2. Il fabbricante, il suo mandatario o l'importatore, che non rispettano il divieto di commercializzazione disposto ai sensi dell'articolo 10, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro diecimila a euro cinquantamila. 3. Il fabbricante, il suo mandatario o l'importatore, che non rispettano il divieto o la limitazione di cui all'articolo 10, comma 3, secondo periodo, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro quarantamila a euro centocinquantamila. 4. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, e' punito, salvo che il fatto sia previsto come reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro cinquemila a euro trentamila. 5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dall'autorita' competente ed al procedimento si applicano per quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Nota all'art. 18: - Per la legge 24 novembre 1981, n. 689, si vedano le note alle premesse.