Art. 18.
                              Sanzioni

  1.  Chiunque  mette in commercio o mette in servizio prodotti privi
della marcatura CE o della dichiarazione CE di conformita' ovvero con
marcatura  o dichiarazione contraffatta e' punito, salvo che il fatto
sia  previsto  come  reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria
del   pagamento   di   una   somma   da   euro   ventimila   a   euro
centocinquantamila.
  2.  Il  fabbricante,  il  suo  mandatario  o l'importatore, che non
rispettano  il  divieto  di  commercializzazione  disposto  ai  sensi
dell'articolo  10,  comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria  del  pagamento  di  una  somma  da  euro diecimila a euro
cinquantamila.
  3.  Il  fabbricante,  il  suo  mandatario  o l'importatore, che non
rispettano  il divieto o la limitazione di cui all'articolo 10, comma
3,   secondo  periodo,  e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria  del  pagamento  di  una somma da euro quarantamila a euro
centocinquantamila.
  4.  Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3,
e'  punito,  salvo  che  il  fatto  sia  previsto  come reato, con la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro
cinquemila a euro trentamila.
  5.   Le   sanzioni  di  cui  al  presente  articolo  sono  irrogate
dall'autorita'  competente ed al procedimento si applicano per quanto
compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui alla legge
24 novembre 1981, n. 689.
 
          Nota all'art. 18:
              - Per  la  legge 24 novembre 1981, n. 689, si vedano le
          note alle premesse.