Art. 19. Abrogazioni 1. Sono abrogati il comma 3 dell'articolo 6; il punto 2 dell'allegato I e l'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660.
Note all'art. 19: - L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, come modificato dal decreto qui pubblicato, risulta il seguente: «Art. 6 (Immissione in commercio). - 1. Prima dell'immissione in commercio, le caldaie devono essere contrassegnate dalla marcatura CE di cui all'allegato I e corredate dalla dichiarazione CE di cui all'art. 8. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresi' agli apparecchi commercializzati separatamente. In tal caso nella dichiarazione CE di conformita' vengono riportati i parametri che consentono di ottenere, dopo il montaggio, i tassi di rendimento utile di cui all'art. 4. 3. (Abrogato). 4. La marcatura CE e le altre indicazioni di cui al presente regolamento sono apposte sulle caldaie e sugli apparecchi in modo visibile, facilmente leggibile e con sistema indelebile. E' vietato apporre su tali prodotti qualsiasi altro segno che possa trarre in inganno sul significato e sul simbolo grafico della marcatura CE.». - L'allegato I del suddetto decreto, come modificato dal decreto qui pubblicato, risulta il seguente: «Allegato I MARCATURA CE DI CONFORMITA' E MARCATURE SPECIFICHE 1. Marcatura CE di conformita'. - La marcatura CE di conformita' e' costituita dalle iniziali «CE» secondo il simbolo grafico che segue: CE. - In caso di riduzione o ingrandimento della marcatura CE devono essere rispettate le proporzioni indicate nel simbolo graduato di cui sopra. - I diversi elementi della marcatura CE devono essere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non puo' essere inferiore a 5 mm.».