Art. 2.
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a)   "prodotto  che  consuma  energia":  un  prodotto  che,  dopo
l'immissione  sul  mercato ovvero la messa in servizio, dipende da un
input  di  energia (energia elettrica, combustibili fossili e energie
rinnovabili)  per  funzionare  secondo  l'uso  cui  e' destinato o un
prodotto  per  la  generazione,  il trasferimento e la misurazione di
tale  energia,  incluse  le parti che dipendono da input di energia e
che  sono  destinate  a essere incorporate in un prodotto che consuma
energia  contemplato  dalla  presente  direttiva, immesse sul mercato
ovvero messe in servizio come parti a se' stanti per gli utilizzatori
finali,  e  le  cui prestazioni ambientali possono essere valutate in
maniera indipendente;
    b)  "componenti  e  sottounita":  le  parti  destinate  ad essere
incorporate in un prodotto che consuma energia e che non sono immesse
sul  mercato ovvero messe in servizio come parti a se' stanti per gli
utilizzatori  finali  o  le  cui  prestazioni  ambientali non possono
essere valutate in maniera indipendente;
    c)   "misure  di  esecuzione":  le  misure  adottate,  in  ambito
comunitario,   in   forza  della  direttiva  2005/32/CE  per  fissare
specifiche  per  la  progettazione  ecocompatibile,  per  determinati
prodotti  che  consumano energia o per gli aspetti ambientali ad essi
relativi;
    d)  "immissione  sul  mercato": l'introduzione per la prima volta
sul  mercato  comunitario  un  prodotto  che consuma energia in vista
della   sua  distribuzione  o  del  suo  utilizzo  all'interno  della
Comunita'  europea,  contro  compenso o gratuitamente e a prescindere
dalla tecnica di vendita utilizzata;
    e)  "messa  in  servizio":  il  primo  impiego di un prodotto che
consuma energia utilizzato ai fini previsti dall'utilizzatore finale;
    f)  "fabbricante":  la  persona  fisica  o giuridica che fabbrica
prodotti che consumano energia contemplati dal presente decreto e che
e'  responsabile  della  conformita' al presente decreto del prodotto
che consuma energia, in vista della sua immissione sul mercato ovvero
messa  in  servizio  con  il nome o marchio del fabbricante o per suo
uso.  In  mancanza di un fabbricante secondo la definizione di cui al
precedente  periodo  o  di un importatore quale definito alla lettera
h),  e'  considerato  fabbricante  la  persona fisica o giuridica che
immette  sul  mercato ovvero mette in servizio prodotti che consumano
energia contemplati dal presente decreto;
    g)  "mandatario":  la  persona fisica o giuridica con domicilio o
sede  nel  territorio  comunitario che ha ricevuto dal fabbricante un
mandato  scritto  per  espletare totalmente o parzialmente a suo nome
gli obblighi e le formalita' connessi alla presente direttiva;
    h)  "importatore":  la persona fisica o giuridica con domicilio o
sede  nel  territorio  comunitario  che  immette sul relativo mercato
comunitario  un  prodotto  proveniente  da  un Paese terzo nel quadro
delle sue attivita';
    i)  "materiali":  tutti i materiali impiegati durante il ciclo di
vita dei prodotti che consumano energia;
    l)  "progettazione  del  prodotto":  la  serie  di  processi  che
trasformano   le   specifiche  giuridiche,  tecniche,  di  sicurezza,
funzionali,  di mercato o di altro genere cui il prodotto che consuma
energia deve ottemperare nelle specifiche tecniche di tale prodotto;
    m)  "aspetto  ambientale":  un  elemento  o  una  funzione  di un
prodotto   che   consuma   energia  suscettibili  di  interagire  con
l'ambiente durante il suo ciclo di vita;
    n)   "impatto   ambientale":   qualsiasi   modifica  all'ambiente
derivante  in  tutto  o  in  parte dai prodotti che consumano energia
durante il loro ciclo di vita;
    o)  "ciclo  di  vita":  gli  stadi  consecutivi e collegati di un
prodotto  che consuma energia dal suo impiego come materia prima allo
smaltimento definitivo;
    p)  "riutilizzo":  qualsiasi  operazione  mediante  la  quale  un
prodotto  che  consuma energia o i suoi componenti, giunti al termine
del  loro primo uso, sono utilizzati per lo stesso scopo per il quale
sono  stati  concepiti,  incluso  l'uso continuato di un prodotto che
consuma   energia,  conferito  a  punti  di  raccolta,  distributori,
riciclatori  o  fabbricanti, nonche' il riutilizzo di un prodotto che
consuma energia dopo la rimessa a nuovo;
    q)  "riciclaggio":  lo  specifico  riciclaggio  in un processo di
produzione  di  materiali  di  rifiuto  per lo scopo originario o per
altri scopi, escluso il recupero di energia;
    r)  "recupero  di  energia": l'uso dei rifiuti combustibili quale
mezzo  per  produrre energia attraverso l'incenerimento diretto con o
senza altri rifiuti ma con recupero del calore;
    s)  "recupero":  ognuna delle operazioni previste nell'allegato C
della  parte  IV  del  decreto  legislativo  3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni;
    t)  "rifiuto":  qualsiasi  sostanza  od oggetto che rientra nelle
categorie  riportate  nell'allegato  A  della  parte  IV  del decreto
legislativo  3  aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e di
cui il detentore si disfa o ha deciso o ha l'obbligo di disfarsi;
    u)   "rifiuto   pericoloso":   ogni  tipo  di  rifiuto  riportato
nell'elenco  contenuto  nell'allegato  D  della  parte IV del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contrassegnato con un asterisco;
    v)  "profilo  ecologico":  la  descrizione,  in  conformita' alla
misura  di  esecuzione  applicabile  al prodotto che consuma energia,
degli  input  e  degli  output (quali materiali, emissioni e rifiuti)
connessi al prodotto nel corso dell'intero suo ciclo di vita che sono
significativi  sotto  il  profilo  del  suo impatto ambientale e sono
espressi in quantita' fisiche misurabili;
    z)  "prestazione  ambientale":  i  risultati della gestione degli
aspetti  ambientali  del  prodotto  da  parte  del  fabbricante, come
riportati nel suo fascicolo tecnico;
    aa)  "miglioramento delle prestazioni ambientali": il processo di
miglioramento delle prestazioni ambientali di un prodotto che consuma
energia, nel succedersi delle generazioni, sebbene non sia necessario
che  cio' avvenga contemporaneamente per tutti gli aspetti ambientali
del prodotto;
    bb)  "progettazione ecocompatibile": l'integrazione degli aspetti
ambientali   nella   progettazione   del   prodotto  nell'intento  di
migliorarne  le prestazioni ambientali nel corso del suo intero ciclo
di vita;
    cc)  "specifica  per  la progettazione ecocompatibile": qualsiasi
prescrizione con riferimento a un prodotto che consuma energia o alla
progettazione  di  un  siffatto  prodotto  intesa a migliorare le sue
prestazioni  ambientali  o qualsiasi prescrizione per la fornitura di
informazioni  con riguardo agli aspetti ambientali di un prodotto che
consuma energia;
    dd)  "specifica  generale  per  la progettazione ecocompatibile":
qualsiasi  specifica  per la progettazione eco-compatibile basata sul
profilo  ecologico  di  un  prodotto che consuma energia senza valori
limite stabiliti per particolari aspetti ambientali;
    ee)  "specifica particolare per la progettazione ecocompatibile":
la   specifica   quantitativa   e  misurabile  per  la  progettazione
eco-compatibile  riguardante  un particolare aspetto ambientale di un
prodotto  che  consuma  energia,  come  il consumo di energia durante
l'uso, calcolata per una data unita' di prestazione di output;
    ff)  "norma  armonizzata":  una  specifica tecnica adottata da un
organismo   di   normalizzazione   riconosciuto   su   mandato  della
Commissione  in  conformita' alle procedure stabilite nella direttiva
98/34/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998,
che  prevede  una  procedura d'informazione nel settore delle norme e
delle  regolamentazioni tecniche, al fine di fissare una prescrizione
europea, il cui rispetto non e' obbligatorio.
 
          Note all'art. 2:
              - Per  la  Direttiva  6 luglio  2005, n. 2005/32/CE, si
          vedano le note alle premesse
              - Per  il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si
          vedano le note alle premesse.
              - Gli  allegati  C,  A  e  D della parte IV del decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi' dispongono:
                                                          «Allegato C
                            OPERAZIONI DI RECUPERO
          N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di
          recupero  come  avvengono  nella  pratica. I rifiuti devono
          essere  recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e
          senza  usare  procedimenti  o  metodi  che  possano  recare
          pregiudizio all'ambiente.
              R1  Utilizzazione  principale  come combustibile o come
          altro mezzo per produrre energia.
              R2 Rigenerazione/recupero di solventi.
              R3   Riciclo/recupero   delle  sostanze  organiche  non
          utilizzate   come   solventi  (comprese  le  operazioni  di
          compostaggio e altre trasformazioni biologiche.
              R4   Riciclo/recupero   dei   metalli  e  dei  composti
          metallici.
              R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche.
              R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi.
              R7  Recupero  dei  prodotti  che  servono a captare gli
          inquinanti.
              R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori.
              R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli.
              R10  Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura
          o dell'ecologia.
              R11  Utilizzazione  di  rifiuti  ottenuti  da una delle
          operazioni indicate da R1 a R10.
              R12  Scambio  di  rifiuti  per  sottoporli  a una delle
          operazioni indicate da R1 a R11.
              R13  Messa  in  riserva di rifiuti per sottoporli a una
          delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il
          deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui
          sono prodotti.
              R14  Deposito  temporaneo,  prima  della  raccolta, nel
          luogo  in  cui  sono prodotti i rifiuti qualora non vengano
          rispettate   le   condizioni   stabilite   dalla  normativa
          vigente.».
                                                          «Allegato A
                             CATEGORIE DI RIFIUTI
              Q1  Residui  di produzione o di consumo in appresso non
          specificati.
              Q2 Prodotti fuori norma.
              Q3 Prodotti scaduti.
              Q4 Sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi
          subito   qualunque   altro   incidente,  compresi  tutti  i
          materiali,  le  attrezzature,  ecc., contaminati in seguito
          all'incidente in questione.
              Q5  Sostanze  contaminate  o  insudiciate in seguito ad
          attivita'  volontarie  (a  esempio residui di operazioni di
          pulizia, materiali da imballaggio, contenitori, ecc.).
              Q6  Elementi  inutilizzabili  (a esempio batterie fuori
          uso, catalizzatori esausti, ecc.).
              Q7  Sostanze  divenute  inadatte all'impiego (a esempio
          acidi    contaminati,   solventi   contaminati,   sali   da
          rinverdimento esauriti, ecc.).
              Q8  Residui  di processi industriali (a esempio scorie,
          residui di distillazione, ecc.).
              Q9  Residui  di procedimenti antinquinamento (a esempio
          fanghi  di  lavaggio  di  gas, polveri di filtri dell'aria,
          filtri usati, ecc.).
              Q10   Residui   di  lavorazione/sagomatura  (a  esempio
          trucioli di tornitura o di fresatura, ecc.).
              Q11   Residui   provenienti   dall'estrazione  e  dalla
          preparazione   delle   materie  prime  (a  esempio  residui
          provenienti da attivita' minerarie o petrolifere, ecc.).
              Q12 Sostanze contaminate (a esempio olio contaminato da
          PCB, ecc.).
              Q13  Qualunque  materia,  sostanza  o  prodotto  la cui
          utilizzazione e' giuridicamente vietata.
              Q14  Prodotti  di cui il detentore non si serve piu' (a
          esempio  articoli messi  fra  gli  scarti dell'agricoltura,
          dalle  famiglie,  dagli uffici, dai negozi, dalle officine,
          ecc.).
              Q15    Materie,   sostanze   o   prodotti   contaminati
          provenienti da attivita' di riattamento di terreni.
              Q16  Qualunque  sostanza,  materia  o  prodotto che non
          rientri nelle categorie sopra elencate.».
                                                          «Allegato D
              Elenco  dei rifiuti istituito conformemente all'art. 1,
          lettera a),  della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti
          e  all'art.  1,  paragrafo 4,  della  direttiva  91/689/CEE
          relativa  ai rifiuti pericolosi di cui alla Decisione della
          Commissione   2000/532/CE   del  3 maggio  2000  (direttiva
          Ministero  dell'Ambiente  e  della  Tutela  del  Territorio
          9 aprile 2002).»,
              - La  Direttiva  22 giugno 1998, n. 98/34/CE «Direttiva
          del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio che prevede una
          procedura  d'informazione  nel  settore delle norme e delle
          regolamentazioni   tecniche  e  delle  regole  relative  ai
          servizi  della  societa'  dell'informazione», e' pubblicata
          nella  G.U.C.E.  21 luglio  1998,  n.  L 204. E' entrata in
          vigore il 10 agosto 1998.