Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) "prodotto che consuma energia": un prodotto che, dopo l'immissione sul mercato ovvero la messa in servizio, dipende da un input di energia (energia elettrica, combustibili fossili e energie rinnovabili) per funzionare secondo l'uso cui e' destinato o un prodotto per la generazione, il trasferimento e la misurazione di tale energia, incluse le parti che dipendono da input di energia e che sono destinate a essere incorporate in un prodotto che consuma energia contemplato dalla presente direttiva, immesse sul mercato ovvero messe in servizio come parti a se' stanti per gli utilizzatori finali, e le cui prestazioni ambientali possono essere valutate in maniera indipendente; b) "componenti e sottounita": le parti destinate ad essere incorporate in un prodotto che consuma energia e che non sono immesse sul mercato ovvero messe in servizio come parti a se' stanti per gli utilizzatori finali o le cui prestazioni ambientali non possono essere valutate in maniera indipendente; c) "misure di esecuzione": le misure adottate, in ambito comunitario, in forza della direttiva 2005/32/CE per fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile, per determinati prodotti che consumano energia o per gli aspetti ambientali ad essi relativi; d) "immissione sul mercato": l'introduzione per la prima volta sul mercato comunitario un prodotto che consuma energia in vista della sua distribuzione o del suo utilizzo all'interno della Comunita' europea, contro compenso o gratuitamente e a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata; e) "messa in servizio": il primo impiego di un prodotto che consuma energia utilizzato ai fini previsti dall'utilizzatore finale; f) "fabbricante": la persona fisica o giuridica che fabbrica prodotti che consumano energia contemplati dal presente decreto e che e' responsabile della conformita' al presente decreto del prodotto che consuma energia, in vista della sua immissione sul mercato ovvero messa in servizio con il nome o marchio del fabbricante o per suo uso. In mancanza di un fabbricante secondo la definizione di cui al precedente periodo o di un importatore quale definito alla lettera h), e' considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato ovvero mette in servizio prodotti che consumano energia contemplati dal presente decreto; g) "mandatario": la persona fisica o giuridica con domicilio o sede nel territorio comunitario che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto per espletare totalmente o parzialmente a suo nome gli obblighi e le formalita' connessi alla presente direttiva; h) "importatore": la persona fisica o giuridica con domicilio o sede nel territorio comunitario che immette sul relativo mercato comunitario un prodotto proveniente da un Paese terzo nel quadro delle sue attivita'; i) "materiali": tutti i materiali impiegati durante il ciclo di vita dei prodotti che consumano energia; l) "progettazione del prodotto": la serie di processi che trasformano le specifiche giuridiche, tecniche, di sicurezza, funzionali, di mercato o di altro genere cui il prodotto che consuma energia deve ottemperare nelle specifiche tecniche di tale prodotto; m) "aspetto ambientale": un elemento o una funzione di un prodotto che consuma energia suscettibili di interagire con l'ambiente durante il suo ciclo di vita; n) "impatto ambientale": qualsiasi modifica all'ambiente derivante in tutto o in parte dai prodotti che consumano energia durante il loro ciclo di vita; o) "ciclo di vita": gli stadi consecutivi e collegati di un prodotto che consuma energia dal suo impiego come materia prima allo smaltimento definitivo; p) "riutilizzo": qualsiasi operazione mediante la quale un prodotto che consuma energia o i suoi componenti, giunti al termine del loro primo uso, sono utilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati concepiti, incluso l'uso continuato di un prodotto che consuma energia, conferito a punti di raccolta, distributori, riciclatori o fabbricanti, nonche' il riutilizzo di un prodotto che consuma energia dopo la rimessa a nuovo; q) "riciclaggio": lo specifico riciclaggio in un processo di produzione di materiali di rifiuto per lo scopo originario o per altri scopi, escluso il recupero di energia; r) "recupero di energia": l'uso dei rifiuti combustibili quale mezzo per produrre energia attraverso l'incenerimento diretto con o senza altri rifiuti ma con recupero del calore; s) "recupero": ognuna delle operazioni previste nell'allegato C della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni; t) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e di cui il detentore si disfa o ha deciso o ha l'obbligo di disfarsi; u) "rifiuto pericoloso": ogni tipo di rifiuto riportato nell'elenco contenuto nell'allegato D della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contrassegnato con un asterisco; v) "profilo ecologico": la descrizione, in conformita' alla misura di esecuzione applicabile al prodotto che consuma energia, degli input e degli output (quali materiali, emissioni e rifiuti) connessi al prodotto nel corso dell'intero suo ciclo di vita che sono significativi sotto il profilo del suo impatto ambientale e sono espressi in quantita' fisiche misurabili; z) "prestazione ambientale": i risultati della gestione degli aspetti ambientali del prodotto da parte del fabbricante, come riportati nel suo fascicolo tecnico; aa) "miglioramento delle prestazioni ambientali": il processo di miglioramento delle prestazioni ambientali di un prodotto che consuma energia, nel succedersi delle generazioni, sebbene non sia necessario che cio' avvenga contemporaneamente per tutti gli aspetti ambientali del prodotto; bb) "progettazione ecocompatibile": l'integrazione degli aspetti ambientali nella progettazione del prodotto nell'intento di migliorarne le prestazioni ambientali nel corso del suo intero ciclo di vita; cc) "specifica per la progettazione ecocompatibile": qualsiasi prescrizione con riferimento a un prodotto che consuma energia o alla progettazione di un siffatto prodotto intesa a migliorare le sue prestazioni ambientali o qualsiasi prescrizione per la fornitura di informazioni con riguardo agli aspetti ambientali di un prodotto che consuma energia; dd) "specifica generale per la progettazione ecocompatibile": qualsiasi specifica per la progettazione eco-compatibile basata sul profilo ecologico di un prodotto che consuma energia senza valori limite stabiliti per particolari aspetti ambientali; ee) "specifica particolare per la progettazione ecocompatibile": la specifica quantitativa e misurabile per la progettazione eco-compatibile riguardante un particolare aspetto ambientale di un prodotto che consuma energia, come il consumo di energia durante l'uso, calcolata per una data unita' di prestazione di output; ff) "norma armonizzata": una specifica tecnica adottata da un organismo di normalizzazione riconosciuto su mandato della Commissione in conformita' alle procedure stabilite nella direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, al fine di fissare una prescrizione europea, il cui rispetto non e' obbligatorio.
Note all'art. 2: - Per la Direttiva 6 luglio 2005, n. 2005/32/CE, si vedano le note alle premesse - Per il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si vedano le note alle premesse. - Gli allegati C, A e D della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi' dispongono: «Allegato C OPERAZIONI DI RECUPERO N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di recupero come avvengono nella pratica. I rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente. R1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia. R2 Rigenerazione/recupero di solventi. R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche. R4 Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici. R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche. R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi. R7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti. R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori. R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli. R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia. R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10. R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11. R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti. R14 Deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti qualora non vengano rispettate le condizioni stabilite dalla normativa vigente.». «Allegato A CATEGORIE DI RIFIUTI Q1 Residui di produzione o di consumo in appresso non specificati. Q2 Prodotti fuori norma. Q3 Prodotti scaduti. Q4 Sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi subito qualunque altro incidente, compresi tutti i materiali, le attrezzature, ecc., contaminati in seguito all'incidente in questione. Q5 Sostanze contaminate o insudiciate in seguito ad attivita' volontarie (a esempio residui di operazioni di pulizia, materiali da imballaggio, contenitori, ecc.). Q6 Elementi inutilizzabili (a esempio batterie fuori uso, catalizzatori esausti, ecc.). Q7 Sostanze divenute inadatte all'impiego (a esempio acidi contaminati, solventi contaminati, sali da rinverdimento esauriti, ecc.). Q8 Residui di processi industriali (a esempio scorie, residui di distillazione, ecc.). Q9 Residui di procedimenti antinquinamento (a esempio fanghi di lavaggio di gas, polveri di filtri dell'aria, filtri usati, ecc.). Q10 Residui di lavorazione/sagomatura (a esempio trucioli di tornitura o di fresatura, ecc.). Q11 Residui provenienti dall'estrazione e dalla preparazione delle materie prime (a esempio residui provenienti da attivita' minerarie o petrolifere, ecc.). Q12 Sostanze contaminate (a esempio olio contaminato da PCB, ecc.). Q13 Qualunque materia, sostanza o prodotto la cui utilizzazione e' giuridicamente vietata. Q14 Prodotti di cui il detentore non si serve piu' (a esempio articoli messi fra gli scarti dell'agricoltura, dalle famiglie, dagli uffici, dai negozi, dalle officine, ecc.). Q15 Materie, sostanze o prodotti contaminati provenienti da attivita' di riattamento di terreni. Q16 Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate.». «Allegato D Elenco dei rifiuti istituito conformemente all'art. 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi di cui alla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 (direttiva Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 9 aprile 2002).», - La Direttiva 22 giugno 1998, n. 98/34/CE «Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione», e' pubblicata nella G.U.C.E. 21 luglio 1998, n. L 204. E' entrata in vigore il 10 agosto 1998.