Art. 20.
                          Norme transitorie

  1.  Le  disposizioni  relative  ai rendimenti minimi degli impianti
termici  per  la  climatizzazione  invernale  degli  edifici e per la
preparazione  dell'acqua  calda per usi igienici e sanitari di cui al
comma  1,  lettera  a), dell'articolo 4 e all'articolo 12 del decreto
legislativo  19  agosto  2005, n. 192, e successive modificazioni, si
applicano  fino alla data di entrata in vigore della eventuale misura
di esecuzione relativa al prodotto in questione.
  2. Le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 134,
si  applicano  fino  alla  data  di entrata in vigore delle eventuali
misure di esecuzione relative ai prodotti in questione.
 
          Note all'art. 20:
              - Gli articoli 4 e 12 del decreto legislativo 19 agosto
          2005,   n.   192  (Attuazione  della  direttiva  2002/91/CE
          relativa    al    rendimento   energetico   nell'edilizia),
          pubblicato  nella  Gazzatte Ufficiale 23 settembre 2005, n.
          222, supplemento ordinario, cosi' dispongono:
              «Art.   4   (Adozione   di  criteri  generali,  di  una
          metodologia   di  calcolo  e  requisiti  della  prestazione
          energetica).  -  1.  Entro  centoventi giorni dalla data di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto, con uno o piu'
          decreti del Presidente della Repubblica, sono definiti:
                a) i  criteri generali, le metodologie di calcolo e i
          requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di
          energia e al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art.
          1,  tenendo  conto  di quanto riportato nell'allegato «B» e
          della  destinazione  d'uso  degli  edifici.  Questi decreti
          disciplinano     la     progettazione,     l'installazione,
          l'esercizio,  la  manutenzione e l'ispezione degli impianti
          termici  per  la  climatizzazione invernale ed estiva degli
          edifici,  per  la  preparazione  dell'acqua  calda  per usi
          igienici  sanitari  e,  limitatamente al settore terziario,
          per l'illuminazione artificiale degli edifici;
                b) i  criteri  generali di prestazione energetica per
          l'edilizia   sovvenzionata  e  convenzionata,  nonche'  per
          l'edilizia   pubblica   e   privata,  anche  riguardo  alla
          ristrutturazione degli edifici esistenti e sono indicate le
          metodologie  di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al
          raggiungimento  degli  obiettivi di cui all'art. 1, tenendo
          conto   di  quanto  riportato  nell'allegato  «B»  e  della
          destinazione d'uso degli edifici;
                c) i   requisiti   professionali   e   i  criteri  di
          accreditamento   per   assicurare   la   qualificazione   e
          l'indipendenza  degli  esperti  o  degli  organismi  a  cui
          affidare  la  certificazione  energetica  degli  edifici  e
          l'ispezione  degli impianti di climatizzazione. I requisiti
          minimi  sono  rivisti  ogni  cinque  anni  e  aggiornati in
          funzione dei progressi della tecnica.
              2.  I  decreti  di  cui  al  comma 1  sono  adottati su
          proposta   del  Ministro  delle  attivita'  produttive,  di
          concerto   con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti  e  con  il Ministro dell'ambiente e della tutela
          del   territorio,  acquisita  1'intesa  con  la  Conferenza
          unificata,  sentiti  il Consiglio nazionale delle ricerche,
          di  seguito  denominato CNR, l'Ente per le nuove tecnologie
          l'energia  e  l'ambiente,  di  seguito  denominato ENEA, il
          Consiglio   nazionale  consumatori  e  utenti,  di  seguito
          denominato CNCU.».
              «Art.  12  (Esercizio,  manutenzione  e ispezione degli
          impianti termici). - 1. Fino alla data di entrata in vigore
          dei decreti di cui all'art. 4, comma 1, il contenimento dei
          consumi  di  energia  nell'esercizio  e  manutenzione degli
          impianti  termici esistenti per il riscaldamento invernale,
          le   ispezioni  periodiche,  e  i  requisiti  minimi  degli
          organismi  esterni  incaricati  delle ispezioni stesse sono
          disciplinati   dagli   articoli 7  e  9,  dal  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, e
          successive  modificazioni,  e  dalle  disposizioni  di  cui
          all'allegato L.».
              - Il  decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n. 134,
          «Attuazione  della  direttiva 86/594/CEE relativa al rumore
          aereo  emesso  dagli  apparecchi  domestici», e' pubblicato
          nella   Gazzatte   Ufficiale   19 febbraio   1992,  n.  41,
          supplemento ordinario.