Art. 3. Immissione sul mercato, messa in servizio e libera circolazione 1. L'immissione sul mercato ovvero la messa in servizio dei prodotti che consumano energia oggetto delle misure di esecuzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e' consentita solo se tali prodotti ottemperano a tali misure, ovvero sono conformi ai provvedimenti che danno attuazione alle medesime misure. In ogni caso i medesimi prodotti devono essere provvisti della marcatura CE conformemente all'articolo 9. La circolazione di detti prodotti e' libera. 2. E' consentito che vengano presentati, in particolare in occasione di fiere commerciali, esposizioni e dimostrazioni oppure di riunioni scientifiche o tecniche, prodotti che consumano energia non conformi al presente decreto, a condizione che sia indicato in modo chiaramente visibile che gli stessi non possono essere immessi sul mercato, ne' messi in servizio prima che il fabbricante o il suo mandatario li abbia resi conformi alle disposizioni del presente decreto.