Art. 3.
   Immissione sul mercato, messa in servizio e libera circolazione

  1.  L'immissione  sul  mercato  ovvero  la  messa  in  servizio dei
prodotti  che consumano energia oggetto delle misure di esecuzione di
cui  all'articolo  2, comma 1, lettera c), e' consentita solo se tali
prodotti   ottemperano   a  tali  misure,  ovvero  sono  conformi  ai
provvedimenti che danno attuazione alle medesime misure. In ogni caso
i  medesimi  prodotti  devono  essere  provvisti  della  marcatura CE
conformemente  all'articolo  9.  La circolazione di detti prodotti e'
libera.
  2.   E'  consentito  che  vengano  presentati,  in  particolare  in
occasione di fiere commerciali, esposizioni e dimostrazioni oppure di
riunioni  scientifiche o tecniche, prodotti che consumano energia non
conformi  al  presente decreto, a condizione che sia indicato in modo
chiaramente  visibile  che  gli stessi non possono essere immessi sul
mercato,  ne'  messi  in  servizio  prima che il fabbricante o il suo
mandatario  li  abbia  resi  conformi  alle disposizioni del presente
decreto.