Art. 5. Funzioni dell'autorita' competente 1. L'autorita' competente di cui all'articolo 4 svolge le seguenti funzioni: a) vigila sul rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento; b) organizza controlli e verifiche, su scala adeguata, della conformita' dei prodotti che consumano energia alla pertinente misura di esecuzione applicabile, ovvero al provvedimento che da attuazione alla medesima misura; a tale fine l'autorita' competente puo' esigere la fornitura di tutte le informazioni necessarie dalle parti interessate, come specificato nelle misure di esecuzione; c) obbliga, nel caso di prodotti non conformi ai sensi dell'articolo 9, il fabbricante, il suo mandatario o in sua mancanza l'importatore a rendere i prodotti conformi ed a porre fine alla violazione entro un congruo termine, adottando, se del caso, tutte le misure necessarie per limitare o vietare l'immissione sul mercato e la vendita dei prodotti in questione; d) e' responsabile dell'applicazione delle clausole di salvaguardia di cui all'articolo 10; e) irroga le sanzioni di cui all'articolo 18; f) garantisce un'efficace sorveglianza del mercato, anche attraverso l'uso di appropriate analisi del mercato e la cooperazione e lo scambio di informazioni con le autorita' competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea; g) tiene informata la Commissione europea dei risultati della sorveglianza del mercato; h) provvede affinche' i consumatori e gli altri interessati possano presentare osservazioni in merito alla conformita' dei prodotti.