Art. 5.
                 Funzioni dell'autorita' competente

  1.  L'autorita' competente di cui all'articolo 4 svolge le seguenti
funzioni:
    a)   vigila   sul   rispetto   delle  prescrizioni  del  presente
provvedimento;
    b)  organizza  controlli  e  verifiche,  su scala adeguata, della
conformita' dei prodotti che consumano energia alla pertinente misura
di  esecuzione applicabile, ovvero al provvedimento che da attuazione
alla medesima misura; a tale fine l'autorita' competente puo' esigere
la   fornitura  di  tutte  le  informazioni  necessarie  dalle  parti
interessate, come specificato nelle misure di esecuzione;
    c)   obbliga,   nel  caso  di  prodotti  non  conformi  ai  sensi
dell'articolo  9, il fabbricante, il suo mandatario o in sua mancanza
l'importatore  a  rendere  i  prodotti  conformi ed a porre fine alla
violazione entro un congruo termine, adottando, se del caso, tutte le
misure  necessarie  per limitare o vietare l'immissione sul mercato e
la vendita dei prodotti in questione;
    d)   e'   responsabile   dell'applicazione   delle   clausole  di
salvaguardia di cui all'articolo 10;
    e) irroga le sanzioni di cui all'articolo 18;
    f)   garantisce   un'efficace  sorveglianza  del  mercato,  anche
attraverso l'uso di appropriate analisi del mercato e la cooperazione
e  lo scambio di informazioni con le autorita' competenti degli altri
Stati membri dell'Unione europea;
    g)  tiene  informata  la  Commissione europea dei risultati della
sorveglianza del mercato;
    h)  provvede  affinche'  i  consumatori  e  gli altri interessati
possano  presentare  osservazioni  in  merito  alla  conformita'  dei
prodotti.