Art. 7.
                        Controlli e verifiche

  1.  L'autorita'  competente dispone i controlli sui prodotti di cui
all'articolo   1  per  verificarne  la  conformita'  alle  misure  di
esecuzione, ovvero ai provvedimenti che ad esse danno attuazione.
  2.  Per  i controlli di cui al comma 1, l'autorita' competente puo'
avvalersi,  oltre  che  dei  laboratori  del Ministero dello sviluppo
economico,  anche  dell'ENEA, dell'APAT o di altri organismi pubblici
aventi competenza in materia e puo' avvalersi degli accordi stipulati
con la Guardia di finanza per analoghe finalita'. Per tali finalita',
i   predetti  soggetti  provvedono  a  valere  sulle  risorse  umane,
strumentali e finanziarie ad essi in dotazione.
  3.  Le norme procedurali per i controlli di cui all'articolo 1 sono
stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
  4.  Le spese relative ai controlli dei prodotti e alle verifiche di
conformita'  sono poste a carico dei fabbricanti o dei loro mandatari
autorizzati,  o,  in  mancanza  di  questi ultimi, degli importatori,
secondo  tariffe e modalita' di versamento, da stabilirsi, sulla base
del costo effettivo delle prestazioni, con decreti del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,  da  emanarsi,  nel  rispetto dell'articolo 47 della legge 6
febbraio  1996,  n.  52, e successive modificazioni, entro centoventi
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  di  ciascuna  misura di
esecuzione,  ovvero  dei  provvedimenti  che  danno  attuazione  alle
medesime misure. Le predette tariffe sono aggiornate ogni due anni.
  5.  Al  fine  di  promuovere il conseguimento degli obiettivi della
direttiva,  il  Ministero  dello sviluppo economico puo' stipulare un
accordo di programma con le parti sociali interessate.
 
          Nota all'art. 7:
              - L'art.  47  della legge 6 febbraio 1996, n. 52, cosi'
          dispone:
              «Art.  47 (Procedure di certificazione e/o attestazione
          finalizzate alla marcatura CE). - 1. Le spese relative alle
          procedure    di   certificazione   e/o   attestazione   per
          l'apposizione  della marcatura CE, previste dalla normativa
          comunitaria,  nonche'  quelle conseguenti alle procedure di
          riesame  delle  istanze presentate per le stesse finalita',
          sono  a  carico  del  fabbricante  o del suo rappresentante
          stabilito nell'Unione europea.
              2.   Le   spese  relative  alle  procedure  finalizzate
          all'autorizzazione   degli   organismi   ad  effettuare  le
          procedure  di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti.
          Le  spese  relative ai successivi controlli sugli organismi
          autorizzati   sono   a   carico   di  tutti  gli  organismi
          autorizzati  per  la  medesima  tipologia  dei  prodotti. I
          controlli   possono   avvenire  anche  mediante  l'esame  a
          campione dei prodotti certificati.
              3.  I  proventi  derivanti  dalle  attivita'  di cui al
          comma 1,   se  effettuate  da  organi  dell'amministrazione
          centrale  o periferica dello Stato, e dall'attivita' di cui
          al  comma 2,  sono  versati  all'entrata del bilancio dello
          Stato  per  essere successivamente riassegnati, con decreto
          del  Ministro  del  tesoro,  agli  stati  di previsione dei
          Ministeri    interessati    sui   capitoli   destinati   al
          funzionamento  dei  servizi  preposti,  per  lo svolgimento
          delle    attivita'   di   cui   ai   citati   commi e   per
          l'effettuazione  dei  controlli  successivi sul mercato che
          possono   essere   effettuati  dalle  autorita'  competenti
          mediante  l'acquisizione  temporanea  a titolo gratuito dei
          prodotti   presso   i   produttori,  i  distributori  ed  i
          rivenditori.
              4.  Con  uno o piu' decreti dei Ministri competenti per
          materia,  di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, sono
          determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe
          per  le  attivita' autorizzative di cui al comma 2 e per le
          attivita'  di  cui  al  comma 1  se  effettuate  da  organi
          dell'amministrazione  centrale  o  periferica  dello Stato,
          sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonche' le
          modalita'   di  riscossione  delle  tariffe  stesse  e  dei
          proventi  a  copertura delle spese relative ai controlli di
          cui  al  comma 2.  Con  gli  stessi  decreti  sono altresi'
          determinate le modalita' di erogazione dei compensi dovuti,
          in    base    alla    vigente   normativa,   al   personale
          dell'amministrazione  centrale  o  periferica  dello  Stato
          addetto  alle  attivita'  di  cui  ai medesimi commi 1 e 2,
          nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo gratuito e
          la  successiva  eventuale restituzione dei prodotti ai fini
          dei  controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni
          vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa
          vigente.  L'effettuazione  dei  controlli  dei prodotti sul
          mercato,  come  disciplinati  dal  presente comma, non deve
          comportare  ulteriori  oneri  a  carico  del bilancio dello
          Stato.
              5.  Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del
          presente    articolo,   sono   abrogate   le   disposizioni
          incompatibili    emanate   in   attuazione   di   direttive
          comunitarie in materia di certificazione CE.
              6.  I  decreti  di  cui  al  comma 4 sono emanati entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti  di recepimento delle direttive che prevedono
          l'apposizione  della  marcatura CE; trascorso tale termine,
          si  provvede  con  decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, del
          bilancio    e    della    programmazione    economica;   le
          amministrazioni  inadempienti  sono tenute a fornire i dati
          di rispettiva competenza.».