Art. 8.
                  Responsabilita' dell'importatore

  1.  Quando  il  fabbricante  non ha domicilio o sede nel territorio
comunitario  e  non  vi  e'  un  mandatario,  spetta  all'importatore
l'obbligo di:
    a)  garantire  che  il  prodotto  che consuma energia immesso sul
mercato  o messo in servizio rispetti il presente decreto e la misura
di esecuzione applicabile;
    b)  ottenere  la dichiarazione di conformita' e la documentazione
tecnica  relativa  alla  valutazione  di  conformita' eseguita e alle
dichiarazioni di conformita' emesse.