Art. 8. Responsabilita' dell'importatore 1. Quando il fabbricante non ha domicilio o sede nel territorio comunitario e non vi e' un mandatario, spetta all'importatore l'obbligo di: a) garantire che il prodotto che consuma energia immesso sul mercato o messo in servizio rispetti il presente decreto e la misura di esecuzione applicabile; b) ottenere la dichiarazione di conformita' e la documentazione tecnica relativa alla valutazione di conformita' eseguita e alle dichiarazioni di conformita' emesse.