Art. 9. Marcatura e dichiarazione di conformita' 1. Anteriormente all'immissione sul mercato ovvero alla messa in servizio di un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione, su di esso e' apposta una marcatura di conformita' CE ed e' emessa una dichiarazione di conformita' con la quale il fabbricante o il suo mandatario autorizzato, o, in assenza di quest'ultimo, l'importatore, garantiscono e dichiarano che il prodotto che consuma energia rispetta tutte le pertinenti disposizioni della misura di esecuzione applicabile, ovvero del provvedimento che da attuazione alla medesima misura. 2. La marcatura di conformita' CE consiste delle iniziali "CE" come indicato nell'allegato I. 3. La dichiarazione di conformita' contiene gli elementi specificati nell'allegato II, rinvia alla pertinente misura di esecuzione ed e' resa e conservata dal fabbricante o dal suo mandatario ovvero, nei casi di cui all'articolo 8, acquisita e conservata dall'importatore. 4. E' proibita l'apposizione, sui prodotti che consumano energia, di marcature suscettibili di trarre in inganno gli utilizzatori in merito al significato o alla forma della marcatura CE. 5. Le informazioni che devono essere fornite dal fabbricante o dal suo mandatario ai sensi dell'allegato III sono redatte, in lingua italiana, al momento in cui il prodotto che consuma energia raggiunge l'utilizzatore finale. L'uso complementare di altre lingue e' ammesso, purche' le informazioni siano esattamente corrispondenti alle informazioni riportate in lingua italiana. 6. In aggiunta alle indicazioni espresse in lingua italiana o altre lingue ai sensi del comma 5, e' consentito l'impiego di simboli, codici o altri accorgimenti individuati, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sulla base delle disposizioni adottate in sede comunitaria, idonei a fornire all'utilizzatore finale indicazioni relative alle modalita' di impiego del dispositivo.