Allegato III (previsto dall'articolo 9) SPECIFICHE PER LA FORNITURA DI INFORMAZIONI Le misure di esecuzione possono richiedere la fornitura, da parte del fabbricante, di informazioni suscettibili di influenzare le modalita' di trattamento, uso o riciclaggio del prodotto che consuma energia da parte di soggetti diversi dal fabbricante. Tali informazioni possono includere se del caso: a) informazioni in merito al processo di fabbricazione da parte del disegnatore progettista; b) informazioni ai consumatori sulle caratteristiche e sulle prestazioni ambientali significative di un prodotto, che accompagnano il prodotto immesso sul mercato, per consentire al consumatore di comparare tali aspetti dei prodotti; c) informazioni ai consumatori sulle modalita' di installazione, uso e manutenzione del prodotto, al fine di ridurne al minimo l'impatto sull'ambiente e di consentirne la durata ottimale, nonche' sulle modalita' di restituzione del dispositivo a fine vita e, se del caso, informazioni sul periodo di disponibilita' delle parti di ricambio e le possibilita' di potenziamento dei prodotti; d) informazioni per gli impianti di trattamento in merito allo smontaggio, al riciclaggio o allo smaltimento a fine vita. Le informazioni dovrebbero essere fornite se possibile sul prodotto stesso. Tali informazioni tengono conto degli obblighi derivanti da altre normative comunitarie quali la direttiva 2002/96/CE.