Allegato IV (previsto dall'articolo 11) CONTROLLO DELLA PROGETTAZIONE INTERNO 1. Il presente allegato descrive la procedura con la quale il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato cui incombono gli obblighi precisati al punto 2 del presente allegato assicurano e dichiarano che il prodotto che consuma energia soddisfa le pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. La dichiarazione di conformita' puo' comprendere uno solo o piu' prodotti e deve essere conservata dal fabbricante. 2. Il fabbricante deve compilare un modulo di documentazione tecnica che consenta una valutazione della conformita' del prodotto che consuma energia alle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. La documentazione contiene in particolare: a) una descrizione generale del prodotto che consuma energia e dell'uso cui e' destinato; b) i risultati dei pertinenti studi di valutazione ambientale condotti dal fabbricante ovvero i riferimenti agli studi di caso o alla letteratura di valutazione ambientale utilizzati dal fabbricante per valutare, documentare e determinare le soluzioni di progettazione del prodotto; c) il profilo ecologico, se richiesto dalla misura di esecuzione; d) gli elementi delle specifiche di progettazione del prodotto relative agli aspetti di progettazione ambientale dello stesso; e) un elenco delle norme appropriate di cui all'articolo 12, applicate per intero o in parte, e una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare le prescrizioni della misura di esecuzione applicabile allorche' le norme di cui all'articolo 12 non sono state applicate o non soddisfano completamente le disposizioni della misura di esecuzione applicabile; f) una copia delle informazioni riguardanti gli aspetti di progettazione ambientale del prodotto fornite conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato III; g) i risultati delle misurazioni delle specifiche per la progettazione ecocompatibile condotte, compresi ragguagli sulla conformita' di tali misurazioni con riferimento alle specifiche per la progettazione ecocompatibile precisate nella misura di esecuzione applicabile. 3. Il fabbricante deve adottare tutte le misure necessarie a garantire che il prodotto sia fabbricato conformemente alle specifiche di progettazione di cui al punto 2 e alle prescrizioni della misura ad esso applicabile.