(Allegato V)
                                                           Allegato V 
                                           (previsto dall'articolo 5) 
 
                MARCATURA "CE" DI CUI ALL'ARTICOLO 10 
 
  La marcatura "CE" e' costituita dalla  sigla  "CE"  nella  seguente
forma: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  La marcatura "CE" deve avere un'altezza non inferiore a 5 mm. Se e'
ridotta o ingrandita, devono essere  rispettate  le  proporzioni  del
grafico qui sopra riportato. 
  La marcatura "CE" deve essere apposta sull'apparecchio o sulla  sua
targhetta identificativa. Se le caratteristiche dell'apparecchio  non
lo consentono, la marcatura "CE" deve essere  apposta  sull'eventuale
imballaggio e sui documenti d'accompagnamento. 
  Se l'apparecchio e' disciplinato  da  altre  direttive  riguardanti
altri  aspetti,  che   prevedono   anch'esse   la   marcatura   "CE",
quest'ultima indica che l'apparecchio e' conforme anche a tali  altre
direttive. 
  Tuttavia, quando  una  o  piu'  di  tali  direttive  consentono  al
fabbricante, durante  un  periodo  transitorio,  di  scegliere  quali
disposizioni  applicare,  la  marcatura  "CE"  indica   soltanto   la
conformita' alle direttive applicate dal fabbricante. In  tale  caso,
le disposizioni delle  direttive  applicate,  come  pubblicate  nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, devono  essere  indicate  nei
documenti, nelle  avvertenze  o  nelle  istruzioni  prescritte  dalle
direttive e che accompagnano l'apparecchio. 
  Nota. Per le loro caratteristiche specifiche,  gli  impianti  fissi
non  sono  soggetti  all'obbligo  della  marcatura   "CE"   e   della
dichiarazione di conformita'.