Art. 10.

                      Equipaggiamento e scorta

  1.  L'equipaggiamento  d'emergenza  e'  conforme a quanto riportato
nella tabella E.
  2.  Negli  eliporti  ed  elisuperfici, oltre ai quantitativi minimi
degli  agenti  estinguenti previsti dal presente decreto, e' presente
una  scorta  degli stessi agenti pari al 200% della dotazione minima;
in   mancanza  l'eliporto/elisuperficie  non  e'  operativo  ai  fini
dell'assistenza antincendio.