Art. 10. Equipaggiamento e scorta 1. L'equipaggiamento d'emergenza e' conforme a quanto riportato nella tabella E. 2. Negli eliporti ed elisuperfici, oltre ai quantitativi minimi degli agenti estinguenti previsti dal presente decreto, e' presente una scorta degli stessi agenti pari al 200% della dotazione minima; in mancanza l'eliporto/elisuperficie non e' operativo ai fini dell'assistenza antincendio.