Art. 12. Disposizioni finali e abrogazioni 1. Il gestore adegua il complesso del servizio di assistenza antincendio e soccorso al variare delle norme nazionali. 2. Il gestore provvede alla manutenzione delle attrezzature al fine di garantire la loro efficienza ed affidabilita', nonche' all'addestramento periodico e mensile del personale addetto. A tal fine, per il controllo della qualita' del servizio antincendio, il gestore tiene aggiornati i registri di presenza del personale, delle prove periodiche di allarme, delle prove a fuoco, della consistenza e consumo degli estinguenti completa di data di scadenza di ogni partita. 3. Il gestore dell'eliporto o dell'elisuperficie esistente adegua il proprio servizio di assistenza antincendi e di soccorso nei tempi tecnici strettamente necessari e comunque non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 4. E' abrogato il decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1990, n. 121. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 26 ottobre 2007 Il Ministro: Amato Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2007 Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 12, foglio n. 171
Nota all'art. 12: - Per i riferimenti al decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1990, n. 121, si vedano le note alle premesse.