Art. 12.

                  Disposizioni finali e abrogazioni

  1.  Il  gestore  adegua  il  complesso  del  servizio di assistenza
antincendio e soccorso al variare delle norme nazionali.
  2. Il gestore provvede alla manutenzione delle attrezzature al fine
di   garantire   la   loro   efficienza   ed  affidabilita',  nonche'
all'addestramento  periodico  e  mensile del personale addetto. A tal
fine,  per  il  controllo della qualita' del servizio antincendio, il
gestore  tiene aggiornati i registri di presenza del personale, delle
prove periodiche di allarme, delle prove a fuoco, della consistenza e
consumo  degli  estinguenti  completa  di  data  di  scadenza di ogni
partita.
  3.  Il  gestore dell'eliporto o dell'elisuperficie esistente adegua
il  proprio servizio di assistenza antincendi e di soccorso nei tempi
tecnici strettamente necessari e comunque non oltre dodici mesi dalla
data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
  4.  E' abrogato il decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1990,
n. 121.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 26 ottobre 2007

                                                   Il Ministro: Amato

Visto, il Guardasigilli: Mastella

  Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2007
  Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 12, foglio n. 171
 
          Nota all'art. 12:
              - Per   i   riferimenti   al   decreto   del   Ministro
          dell'interno  2 aprile 1990, n. 121, si vedano le note alle
          premesse.