Art. 2. Scopo ed ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a: a) eliporti; b) elisuperfici di cui all'articolo 14 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006. 2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano nei casi previsti dagli articoli 2, comma 2, lettera a), e 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006.
Nota all'art. 2: - Il testo degli articoli 2, comma 2, lettera a), 7 e 14, del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006, e' il seguente: «Art. 2 (Applicabilita). - 1. (Omissis). 2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: a) al personale, ai mezzi ed alle infrastrutture militari, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato e del Dipartimento della protezione civile;». «Art. 7 (Elisuperfici occasionali). - 1. E' considerata elisuperficie occasionale qualunque area di dimensioni idonee a permettere, a giudizio del pilota, operazioni occasionali di decollo e atterraggio. 2. Al fine di determinare l'adeguatezza della elisuperficie occasionale, il pilota effettua una ricognizione in volo in cui accerta il rispetto delle seguenti condizioni: a) la dimensione minima dell'area di approdo e decollo deve essere almeno una volta e mezzo la distanza compresa fra i punti estremi dell'elicottero con i rotori in moto; b) l'andamento plano-altimetrico e la resistenza del fondo devono essere idonei alla effettuazione delle operazioni di approdo, di decollo e delle manovre in superficie; c) esistenza di un sufficiente spazio circostante libero da ostacoli ai fini dell'effettuazione, in condizioni di sicurezza, delle manovre di decollo e di approdo; d) gli ostacoli eventualmente presenti lungo le traiettorie di decollo e approdo devono essere tali da poter essere superati con i margini previsti dalle norme generali, sia in fase di approdo che di decollo; e) l'area deve essere sgombra da persone, animali o oggetti che possano ostacolare le operazioni; f) le fasi di decollo e di atterraggio non devono comportare il sorvolo di centri abitati, di agglomerati di case e assembramenti di persone. 3. L'uso di elisuperfici occasionali e' consentito nei seguenti casi: a) effettuazione di attivita' aerea occasionale, non superiore a cento movimenti per anno, in condizioni VFR diurno; b) interventi di emergenza come definiti dall'ENAC. 4. Per l'uso delle elisuperfici occasionali non sono necessarie la figura del gestore di cui all'art. 3 del presente decreto, la segnaletica e assistenza antincendio; il pilota e' responsabile della scelta dell'area e della condotta delle operazioni. 5. L'uso delle elisuperfici occasionali e' consentito anche per lo svolgimento di attivita' aerea privata ed e' limitato ai voli con origine e destinazione nel territorio nazionale senza scali intermedi in territorio di altro Stato. 6. L'uso delle elisuperfici occasionali ubicate su un'area di proprieta' privata e' subordinato al consenso del proprietario dell'area; se le elisuperfici occasionali sono ubicate su un'area di proprieta' dello Stato o di enti pubblici, l'uso e' subordinato al nulla osta o alla concessione d'uso da parte della competente autorita' amministrativa. 7. Il pilota e' responsabile del rispetto della normativa vigente in materia di uso del territorio e di tutela dell'ambiente. 8. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 5, 6 e 7 non si applicano nei casi di trasporto sanitario d'urgenza, operazioni di salvataggio, evacuazione, antincendio, soccorso ed emergenza.». «Art. 14 (Assistenza antincendio). - 1. Devono essere dotate di assistenza antincendio: le elisuperfici in elevazione; le elisuperfici che costituiscono la base per le operazioni di trasporto pubblico e HEMS; le elisuperfici a servizio di strutture ospedaliere e quelle utilizzate per attivita' di trasporto pubblico, ove si svolgono con continuita' operazioni di trasporto con una media giornaliera di movimenti uguale o superiore a due per ogni semestre di riferimento; le elisuperfici che costituiscono la base per le operazioni di attivita' aeroscolastica. L'assistenza antincendio deve essere conforme alle disposizioni emanate dal Ministero dell'interno, e pertanto: l'elisuperficie deve essere classificata in accordo alla normativa vigente, e fornita dei relativi agenti estinguenti e dotazioni; nel corso delle operazioni deve essere disponibile, secondo necessita', personale abilitato per l'assistenza antincendio e l'impiego delle relative dotazioni, potendosi autorizzare impianti automatici quale mezzo di soddisfacimento dei requisiti di protezione antincendio. 2. Ai fini della conduzione delle operazioni di volo il gestore dell'elisuperficie comunica all'ENAC la conformita' dell'elisuperficie alle disposizioni di cui al comma precedente.».