Art. 2.

                   Scopo ed ambito di applicazione

  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a:
    a) eliporti;
    b) elisuperfici  di  cui all'articolo 14 del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006.
  2.  Le  disposizioni del presente decreto non si applicano nei casi
previsti  dagli  articoli 2, comma 2, lettera a), e 7 del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006.
 
          Nota all'art. 2:
              -  Il  testo degli articoli 2, comma 2, lettera a), 7 e
          14,  del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti 1° febbraio 2006, e' il seguente:
              «Art. 2 (Applicabilita). - 1. (Omissis).
              2.   Le   disposizioni  del  presente  decreto  non  si
          applicano:
                a) al  personale,  ai  mezzi  ed  alle infrastrutture
          militari,  della  Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei
          vigili  del  fuoco,  del  Corpo forestale dello Stato e del
          Dipartimento della protezione civile;».
              «Art. 7 (Elisuperfici occasionali). - 1. E' considerata
          elisuperficie  occasionale  qualunque  area  di  dimensioni
          idonee  a  permettere,  a  giudizio  del pilota, operazioni
          occasionali di decollo e atterraggio.
              2.   Al   fine   di   determinare  l'adeguatezza  della
          elisuperficie   occasionale,   il   pilota   effettua   una
          ricognizione  in  volo  in  cui  accerta  il rispetto delle
          seguenti condizioni:
                a) la   dimensione  minima  dell'area  di  approdo  e
          decollo  deve  essere  almeno una volta e mezzo la distanza
          compresa  fra  i punti estremi dell'elicottero con i rotori
          in moto;
                b) l'andamento  plano-altimetrico e la resistenza del
          fondo   devono   essere  idonei  alla  effettuazione  delle
          operazioni  di  approdo,  di  decollo  e  delle  manovre in
          superficie;
                c) esistenza  di  un  sufficiente  spazio circostante
          libero   da   ostacoli   ai   fini  dell'effettuazione,  in
          condizioni  di  sicurezza,  delle  manovre  di decollo e di
          approdo;
                d) gli   ostacoli  eventualmente  presenti  lungo  le
          traiettorie  di  decollo  e  approdo  devono essere tali da
          poter  essere  superati  con i margini previsti dalle norme
          generali, sia in fase di approdo che di decollo;
                e) l'area  deve  essere sgombra da persone, animali o
          oggetti che possano ostacolare le operazioni;
                f) le  fasi  di  decollo  e di atterraggio non devono
          comportare  il sorvolo di centri abitati, di agglomerati di
          case e assembramenti di persone.
              3.  L'uso di elisuperfici occasionali e' consentito nei
          seguenti casi:
                a) effettuazione  di attivita' aerea occasionale, non
          superiore  a  cento  movimenti  per anno, in condizioni VFR
          diurno;
                b) interventi di emergenza come definiti dall'ENAC.
              4.  Per  l'uso  delle elisuperfici occasionali non sono
          necessarie  la  figura  del  gestore  di cui all'art. 3 del
          presente  decreto, la segnaletica e assistenza antincendio;
          il  pilota  e'  responsabile della scelta dell'area e della
          condotta delle operazioni.
              5.  L'uso  delle elisuperfici occasionali e' consentito
          anche  per  lo svolgimento di attivita' aerea privata ed e'
          limitato  ai voli con origine e destinazione nel territorio
          nazionale  senza  scali  intermedi  in  territorio di altro
          Stato.
              6.  L'uso  delle  elisuperfici  occasionali  ubicate su
          un'area  di  proprieta'  privata e' subordinato al consenso
          del  proprietario dell'area; se le elisuperfici occasionali
          sono ubicate su un'area di proprieta' dello Stato o di enti
          pubblici,  l'uso  e'  subordinato  al  nulla  osta  o  alla
          concessione  d'uso  da  parte  della  competente  autorita'
          amministrativa.
              7.   Il  pilota  e'  responsabile  del  rispetto  della
          normativa  vigente  in  materia  di uso del territorio e di
          tutela dell'ambiente.
              8.  Le disposizioni di cui ai precedenti commi 5, 6 e 7
          non si applicano nei casi di trasporto sanitario d'urgenza,
          operazioni   di   salvataggio,   evacuazione,  antincendio,
          soccorso ed emergenza.».
              «Art.  14  (Assistenza antincendio). - 1. Devono essere
          dotate di assistenza antincendio:
                le elisuperfici in elevazione;
                le  elisuperfici  che  costituiscono  la  base per le
          operazioni di trasporto pubblico e HEMS;
                le elisuperfici a servizio di strutture ospedaliere e
          quelle  utilizzate per attivita' di trasporto pubblico, ove
          si svolgono con continuita' operazioni di trasporto con una
          media giornaliera di movimenti uguale o superiore a due per
          ogni semestre di riferimento;
                le  elisuperfici  che  costituiscono  la  base per le
          operazioni di attivita' aeroscolastica.
              L'assistenza  antincendio  deve  essere  conforme  alle
          disposizioni   emanate   dal   Ministero   dell'interno,  e
          pertanto:
                l'elisuperficie  deve  essere classificata in accordo
          alla  normativa  vigente,  e  fornita  dei  relativi agenti
          estinguenti e dotazioni;
                nel  corso  delle operazioni deve essere disponibile,
          secondo  necessita',  personale  abilitato per l'assistenza
          antincendio e l'impiego delle relative dotazioni, potendosi
          autorizzare    impianti    automatici    quale   mezzo   di
          soddisfacimento dei requisiti di protezione antincendio.
              2. Ai fini della conduzione delle operazioni di volo il
          gestore dell'elisuperficie comunica all'ENAC la conformita'
          dell'elisuperficie    alle    disposizioni    di   cui   al
          comma precedente.».