Art. 3.

                       Assistenza antincendio

  1.  Gli  eliporti e le elisuperfici di cui all'articolo 2, comma 1,
sono  dotati  del  servizio  di  assistenza  antincendio  secondo  le
previsioni  del  presente  decreto e sono in possesso degli ulteriori
requisiti di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930.
 
          Nota all'art. 3:
              -  Il  testo dell'art. 3 della citata legge 23 dicembre
          1980, n. 930, e' il seguente:
              «Art. 3. - Negli aeroporti non compresi nella tabella A
          l'espletamento  del  servizio  antincendi  e' assicurato, a
          proprie  cure  e  spese,  dai titolari della licenza di cui
          all'art.  788  del codice della navigazione i quali abbiano
          la   loro  base  operativa  nell'aeroporto,  o  dagli  enti
          pubblici  o  privati che abbiano in gestione l'aerostazione
          passeggeri  o  merci, con personale in possesso di apposita
          abilitazione,   rilasciata   dall'ispettore   regionale   o
          interregionale  dei  vigili  del  fuoco previo accertamento
          della  sussistenza  di adeguati requisiti di idoneita' e di
          capacita'   tecnica.  Le  modalita'  per  il  conseguimento
          dell'abilitazione  sono  stabilite con decreto del Ministro
          dell'interno. Le spese per l'addestramento del personale ai
          fini  del conseguimento dell'abilitazione sono a carico dei
          titolari o degli enti sopra indicati.
              Nel  caso  in  cui in un medesimo aeroporto l'attivita'
          aerea   sia   gestita   da   piu'   enti,  questi  dovranno
          consorziarsi   ai   fini   dell'espletamento   dei  servizi
          antincendi.
              Il Ministero dell'interno determina la dotazione minima
          di  personale  e  la  consistenza  e le caratteristiche dei
          mezzi  da adibire al servizio antincendi negli aeroporti di
          cui al primo comma.
              La  responsabilita' della regolarita' e dell'efficienza
          dei  servizi  antincendi nell'ambito dell'aeroporto compete
          al titolare della licenza o all'ente di cui al primo comma.
          Ove,  in  sede  dell'accertamento all'atto dell'attivazione
          del   servizio   antincendi,   il   Ministero  dell'interno
          riscontri  inadempienze  o  difformita'  rispetto  a quanto
          stabilito con le determinazioni di cui al precedente comma,
          non  si  fara'  luogo  all'emanazione  di  apposito decreto
          ministeriale istitutivo del servizio antincendi.
              Nel   caso   che  la  prestazione  del  servizio  venga
          effettuata  in favore di terzi, a questi sara' richiesto un
          corrispettivo la cui tariffa e' sottoposta all'approvazione
          del Ministero dei trasporti quando il servizio stesso viene
          richiesto   nel   prevalente   interesse  del  privato.  Le
          prestazioni  in  favore  degli aeromobili appartenenti allo
          Stato sono effettuate gratuitamente.».