Art. 4.

              Responsabile dell'assistenza antincendio

  1.  Il  responsabile  dell'assistenza  antincendio  e'  il  gestore
dell'eliporto  o  dell'elisuperficie individuato ai sensi del decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006.
  2. Nel caso di eliporti inseriti in aeroporti il responsabile e' il
gestore aeroportuale definito dall'articolo 3 della legge 23 dicembre
1980, n. 930.
 
          Note all'art. 4:
              - Per  i  riferimenti  al  decreto  del  Ministro delle
          infrastrutture  e  dei trasporti 1° febbraio 2006 si vedano
          le note all'art. 1.
              - Per  il  testo  dell'art.  3  della legge 23 dicembre
          1980, n. 930, si veda la nota all'art. 3.