Art. 4. Responsabile dell'assistenza antincendio 1. Il responsabile dell'assistenza antincendio e' il gestore dell'eliporto o dell'elisuperficie individuato ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006. 2. Nel caso di eliporti inseriti in aeroporti il responsabile e' il gestore aeroportuale definito dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930.
Note all'art. 4: - Per i riferimenti al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006 si vedano le note all'art. 1. - Per il testo dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, si veda la nota all'art. 3.