Art. 8.

               Eliporti ed elisuperfici in elevazione

  1.  Le  quantita'  minime  di  sostanze  estinguenti  e le relative
portate sono stabilite nell'allegata tabella C.
  2.  Non  e' consentita la sostituzione dell'acqua per la produzione
di schiuma con agenti complementari ad eccezione di quelle situate in
aree soggette a condizioni climatiche in cui l'acqua puo' congelare.
  3.  Le  quantita'  minime  d'acqua  specificate nella tabella C non
possono essere immagazzinate sulla piattaforma di manovra o vicino ad
essa  qualora  esistano, nelle immediate vicinanze, delle condotte di
acqua capaci di erogare permanentemente le prestazioni impiantistiche
richieste.
  4.  Il  sistema  antincendio a schiuma, se utilizzante monitori, e'
costituito  da  non  meno di due monitori opportunamente disposti con
possibilita'  di  rotazione  di 360° in moto continuo, atti a coprire
ogni punto dell'area di atterraggio/decollo e le pertinenze che siano
interessate  dall'eventuale  incidente.  Ogni  monitore,  in  caso di
danneggiamento  o  impossibilita'  di uso dell'altro/altri monitore/i
esistente/i,  eroga  da  solo l'agente estinguente necessario, con la
relativa  gittata,  su  ogni  parte dell'area di atterraggio/decollo.
Qualora utilizzato l'impianto di estinzione fisso di tipo automatico,
questo  garantisce la copertura dell'area di atterraggio/decollo e le
eventuali  pertinenze,  con gittata continua degli agenti estinguenti
principali,  per  un  tempo  non  inferiore  a  15 minuti; qualora la
superficie  da  proteggere  lo  consenta, l'impianto fisso manuale od
automatico  puo'  essere  sostituito  da  un  impianto  mobile avente
capacita'   estinguenti  pari  o  superiori  a  quelle  previste  per
l'impianto fisso.
  5. Per il servizio di assistenza antincendio e di soccorso il tempo
di risposta e' nullo.
  6.  Per  gli  eliporti  e  le  elisuperfici su piattaforme fisse in
acqua, saltuariamente presidiate e senza stazione di rifornimento, se
gia'  provviste di impianto antincendio schiuma e polvere, realizzato
prima  dell'entrata  in  vigore del decreto 2 aprile 1990, n. 121, e'
consentito  l'uso dello stesso purche' siano rispettate le quantita',
qualita' e portate minime stabilite nell'allegata tabella D.
 
          Nota all'art. 8:
              - Per   i   riferimenti   al   decreto   del   Ministro
          dell'interno  2 aprile 1990, n. 121, si vedano le note alle
          premesse.