Art. 8. Eliporti ed elisuperfici in elevazione 1. Le quantita' minime di sostanze estinguenti e le relative portate sono stabilite nell'allegata tabella C. 2. Non e' consentita la sostituzione dell'acqua per la produzione di schiuma con agenti complementari ad eccezione di quelle situate in aree soggette a condizioni climatiche in cui l'acqua puo' congelare. 3. Le quantita' minime d'acqua specificate nella tabella C non possono essere immagazzinate sulla piattaforma di manovra o vicino ad essa qualora esistano, nelle immediate vicinanze, delle condotte di acqua capaci di erogare permanentemente le prestazioni impiantistiche richieste. 4. Il sistema antincendio a schiuma, se utilizzante monitori, e' costituito da non meno di due monitori opportunamente disposti con possibilita' di rotazione di 360° in moto continuo, atti a coprire ogni punto dell'area di atterraggio/decollo e le pertinenze che siano interessate dall'eventuale incidente. Ogni monitore, in caso di danneggiamento o impossibilita' di uso dell'altro/altri monitore/i esistente/i, eroga da solo l'agente estinguente necessario, con la relativa gittata, su ogni parte dell'area di atterraggio/decollo. Qualora utilizzato l'impianto di estinzione fisso di tipo automatico, questo garantisce la copertura dell'area di atterraggio/decollo e le eventuali pertinenze, con gittata continua degli agenti estinguenti principali, per un tempo non inferiore a 15 minuti; qualora la superficie da proteggere lo consenta, l'impianto fisso manuale od automatico puo' essere sostituito da un impianto mobile avente capacita' estinguenti pari o superiori a quelle previste per l'impianto fisso. 5. Per il servizio di assistenza antincendio e di soccorso il tempo di risposta e' nullo. 6. Per gli eliporti e le elisuperfici su piattaforme fisse in acqua, saltuariamente presidiate e senza stazione di rifornimento, se gia' provviste di impianto antincendio schiuma e polvere, realizzato prima dell'entrata in vigore del decreto 2 aprile 1990, n. 121, e' consentito l'uso dello stesso purche' siano rispettate le quantita', qualita' e portate minime stabilite nell'allegata tabella D.
Nota all'art. 8: - Per i riferimenti al decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1990, n. 121, si vedano le note alle premesse.