Art. 2. (Disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali; L'Italia in Europa e nel mondo; Difesa e sicurezza del territorio; Giustizia; Ordine pubblico e sicurezza; Soccorso civile; Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; Energia e diversificazione delle fonti energetiche; Competitivita' e sviluppo delle imprese; Diritto alla mobilita'; Infrastrutture pubbliche e logistica; Comunicazioni; Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo; Ricerca e innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici; Istruzione scolastica; Istruzione universitaria; Diritti sociali, solidarieta' sociale e famiglia; Politiche previdenziali; Politiche per il lavoro; Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale; Giovani e sport; Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche) 1. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l'anno 2008, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26. 2. I trasferimenti erariali per l'anno 2008 in favore di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 696, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 3. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate per l'anno 2007 dall'articolo 1, comma 697, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogate per l'anno 2008. 4. Non e' ammessa la restituzione di somme eventualmente versate a titolo di imposta comunale sugli immobili ai comuni, per periodi di imposta precedenti al 2008, dai soggetti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera i) del comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, introdotta dall'articolo 42-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in relazione alle costruzioni di cui alla medesima lettera i). 5. In sede di prima applicazione, i maggiori introiti a favore del bilancio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'applicazione del comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, non possono superare, per gli anni 2008 e 2009, rispettivamente gli importi di 20 milioni di euro e di 30 milioni di euro. A partire dall'anno 2010 i maggiori introiti, rispetto all'importo riconosciuto per l'anno 2009, acquisiti alle casse regionali in applicazione del citato comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 137 del 2007 sono riconosciuti solo con contestuale attribuzione di funzioni dallo Stato alla medesima regione autonoma. 6. Il comma 10 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' abrogato ed e' conseguentemente soppressa l'autorizzazione di spesa prevista al comma 11 dello stesso articolo 25. 7. Dopo l'articolo 20.1 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' inserito il seguente: "Art. 20.2. - (Spazi riservati ed esenzione dal diritto). - 1. I comuni che hanno riservato il 10 per cento degli spazi totali per l'affissione di manifesti ai soggetti di cui all'articolo 20, o quelli che intendono riservarli per motivi attinenti ai principi ispiratori dei loro piani generali degli impianti pubblici-tari, possono continuare a disporre di spazi esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni, comunque in misura non superiore alla predetta percentuale del 10 per cento. 2. Il termine per effettuare il versamento della somma di 100 euro per anno e per provincia, gia' previsto dall'articolo 20-bis, comma 2, e' fissato al 30 settembre 2008, a pena di decadenza dal beneficio". 8. Per gli anni 2008, 2009 e 2010, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale. 9. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'articolo 1, comma 711, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, trova applicazione dal 1° gennaio 2007 e pertanto dalla certificazione che gli enti locali sono tenuti a presentare entro il 31 marzo 2008, ferma restando la validita' delle certificazioni prodotte in precedenza. 10. All'articolo 1, comma 703, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "25 per cento". 11. Per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' disposto un intervento fino a un importo di 10 milioni di euro per la concessione di un contributo a favore dei comuni per l'attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, di cui al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. Con decreto del Ministro dell'interno sono determinate le modalita' di riparto ed erogazione dei contributi. 12. Gli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono istituire, mediante apposite convenzioni, da stipulare ai sensi dell'articolo 30 del medesimo testo unico, uffici unici di avvocatura per lo svolgimento di attivita' di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati. 13. All'articolo 187, comma 2, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, in fine, le parole: "e per l'estinzione anticipata di prestiti". 14. Le somme che residuano ai comuni dalle assegnazioni operate in loro favore dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, e del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, e successive modificazioni, e finalizzate all'erogazione di contributi per danni subiti da soggetti privati in dipendenza dell'evento alluvionale dei giorni 5 e 6 novembre 1994 ad intervenuta definizione delle pratiche di rimborso, rimangono nella disponibilita' degli enti locali stessi e sono destinate al finanziamento di spese di investimento. 15. Gli alloggi di cui all'articolo 4, commi 223 e 224, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono trasferiti in proprieta', a titolo gratuito e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del loro trasferimento, ai comuni nel cui territorio gli stessi sono ubicati ai sensi dell'articolo 1, comma 441, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I comuni procedono, entro centoventi giorni dalla data della volturazione, all'accertamento di eventuali difformita' urbanistico-edilizie. Il vincolo di destinazione di cui al citato articolo 4, comma 224, della legge n. 350 del 2003 resta fermo esclusivamente per le domande di acquisto regolarmente presentate dagli assegnatari entro il termine stabilito dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonche' per le assegnazioni in locazione sulla base di un bando riservato alla categoria dei profughi, il cui espletamento deve precedere il trasferimento ai comuni. 16. Il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' ridotto di 33,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 66,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. 17. Le regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono con proprie leggi, sentiti i consigli delle autonomie locali, al riordino della disciplina delle comunita' montane, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 27 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in modo da ridurre a regime la spesa corrente per il funzionamento delle comunita' montane stesse per un importo pari almeno ad un terzo della quota del fondo ordinario di cui al comma 16, assegnata per l'anno 2007 all'insieme delle comunita' montane presenti nella regione. 18. Le leggi regionali di cui al comma 17 tengono conto dei seguenti principi fondamentali: a) riduzione del numero complessivo delle comunita' montane, sulla base di indicatori fisico-geografici, demografici e socio-economici e in particolare: della dimensione territoriale, della dimensione demografica, dell'indice di vecchiaia, del reddito medio pro capite, dell'acclivita' dei terreni, dell'altimetria del territorio comunale con riferimento all'arco alpino e alla dorsale appenninica, del livello dei servizi, della distanza dal capoluogo di provincia e delle attivita' produttive extra-agricole; b) riduzione del numero dei componenti degli organi rappresentativi delle comunita' montane; c) riduzione delle indennita' spettanti ai componenti degli organi delle comunita' montane, in deroga a quanto previsto dall'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. 19. I criteri di cui al comma 18 valgono ai fini della costituzione delle comunita' montane e non rilevano in ordine ai benefici e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. 20. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al comma 17 entro il termine ivi previsto, si producono i seguenti effetti: a) cessano di appartenere alle comunita' montane i comuni capoluogo di provincia, i comuni costieri e quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti; b) sono soppresse le comunita' montane nelle quali piu' della meta' dei comuni non sono situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra di 500 metri di altitudine sopra il livello del mare ovvero non sono comuni situati per almeno il 50 pei cento della loro superficie al di sopra di 500 metri di altitudine sul livello del mare e nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore non e' minore di 500 metri; nelle regioni alpine il limite minimo di altitudine e il dislivello della quota altimetrica, di cui al periodo precedente, sono di 600 metri; c) sono altresi' soppresse le comunita' montane che, anche in conseguenza di quanto disposto nella lettera a), risultano costituite da meno di cinque comuni, fatti salvi i casi in cui per la conformazione e le caratteristiche del territorio non sia possibile procedere alla costituzione delle stesse con almeno cinque comuni, fermi restando gli obiettivi di risparmio; d) nelle rimanenti comunita' montane, gli organi consiliari sono composti in modo da garantire la presenza delle minoranze, fermo restando che ciascun comune non puo' indicare piu' di un membro. A tal fine la base elettiva e' costituita dall'assemblea di tutti i consiglieri dei comuni, che elegge i componenti dell'organo consiliare con voto limitato. Gli organi esecutivi sono composti al massimo da un terzo dei componenti l'organo consiliare. 21. L'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa di cui al comma 17 e' accertato, entro il 31 luglio 2008, sulla base delle leggi regionali promulgate e delle relative relazioni tecnico-finanziarie, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentite le singole regioni interessate. Gli effetti di cui al comma 20 si producono dalla data di pubblicazione del predetto decreto. 22. Le regioni provvedono a disciplinare gli effetti conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 17, 18 e 20 ed in particolare alla soppressione delle comunita' montane, anche con riguardo alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Sino all'adozione o comunque in mancanza delle predette discipline regionali, i comuni succedono alla comunita' montana soppressa in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarieta' attiva e passiva. 23. All'articolo 47, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, la parola: "sedici" e' sostituita dalla seguente: "dodici". La presente disposizione entra in vigore a decorrere dalle prossime elezioni amministrative locali. 24. All'articolo 81, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "Gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "I sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni di cui all'articolo 22, comma 1, i presidenti delle comunita' montane e delle unioni di comuni, nonche' i membri delle giunte di comuni e province"; b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I consiglieri di cui all'articolo 77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 86". 25. All'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali, limitatamente ai comuni capoluogo di provincia, e delle comunita' montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere puo' superare l'importo pari ad un quarto dell'indennita' massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennita' e' dovuta ai consiglieri circoscrizionali"; b) i commi 4 e 6 sono abrogati; c) al comma 8, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) articolazione dell'indennita' di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunita' montane sono attribuite le indennita' di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennita' prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunita' montana"; d) al comma 11, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "Le indennita' di funzione, determinate ai sensi del comma 8, possono essere incrementate con delibera di giunta, relativamente ai sindaci, ai presidenti di provincia e agli assessori comunali e provinciali, e con delibera di consiglio per i presidenti delle assemblee. Sono esclusi dalla possibilita' di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario fino alla conclusione dello stesso, nonche' gli enti locali che non rispettano il patto di stabilita' in-terno fino all'accertamento del rientro dei parametri. Le delibere adottate in violazione del precedente periodo sono nulle di diritto. La corresponsione dei gettoni di presenza e' comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalita'" e il terzo periodo e' soppresso. 26. L'articolo 83 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e' sostituito dal seguente: "Art. 83. - (Divieto di cumulo) - 1. I parlamentari nazionali ed europei, nonche' i consiglieri regionali non possono percepire i gettoni di presenza previsti dal presente capo. 2. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2, non percepiscono alcun compenso, tranne quello dovuto per spese di indennita' di missione, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione e' connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche. 3. In caso di cariche incompatibili, le indennita' di funzione non sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al momento dell'esercizio dell'opzione o comunque sino alla rimozione della condizione di incompatibilita', l'indennita' per la carica sopraggiunta non viene corrisposta". 27. L'articolo 84 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e' sostituito dal seguente: "Art. 84. - (Rimborso delle spese di viaggio) - 1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonche' un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. 2. La liquidazione del rimborso delle spese e' effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalita' della missione. 3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonche' per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate". 28. Ai fini della semplificazione della varieta' e della diversita' delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale e' consentita l'adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti. Dopo il 1° aprile 2008, se permane l'adesione multipla ogni atto adottato dall'associazione tra comuni e' nullo ed e', altresi', nullo ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da parte dell'amministrazione comunale interessata. Il presente comma non si applica per l'adesione delle amministrazioni comunali ai consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali. 29. All'articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "100.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "250.000 abitanti"; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. I comuni con popolazione tra i 100.000 e i 250.000 abitanti possono articolare il territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento ai sensi di quanto previsto dal comma 2. La popolazione media delle circoscrizioni non puo' essere inferiore a 30.000 abitanti". 30. Le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale, salvo quanto disposto dagli articoli 12, 13 e 14 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, e successive modificazioni. L'incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e' gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute. In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto la materia elettorale, ad eccezione degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, ogni riferimento alla commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato al responsabile dell'ufficio elettorale comunale. 31. A decorrere dal 2008 il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' ridotto di 313 milioni di euro. In sede di ripartizione delle risorse del fondo ordinario, come rideterminate ai sensi del presente comma, si tiene conto, anche sulla base di certificazioni prodotte dagli enti interessati, delle riduzioni di spesa derivanti, per ciascun ente territoriale, dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 23 a 31. Le risorse derivanti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi da 23 a 29, valutate in 313 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, sono destinate, per l'anno 2008, per 100 milioni di euro, salvo quanto disposto dal comma 32, all'incremento del contributo ordinario di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore dei piccoli comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non rientranti nei parametri di cui al medesimo comma, da ripartire in proporzione alla popolazione residente, e per 213 milioni di euro a copertura di quota parte degli oneri derivanti dai commi 383 e 384. 32. Entro il 30 giugno 2008, sulla base delle certificazioni prodotte dagli enti interessati, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, quantifica l'ammontare effettivo delle riduzioni di spesa conseguibili al 31 dicembre 2008. A seguito di tale accertamento, il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla differenza riscontrata tra l'ammontare delle economie di spesa e la riduzione dei trasferimenti, adegua con propri decreti la dotazione per l'anno 2008 del fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i soli enti che hanno dato piena attuazione alle disposizioni previste dai commi da 23 a 32, a valere e nei limiti dell'incremento del fondo ordinario di cui al comma 31. 33. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le regioni, nell'ambito di rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali ed alla contestuale riallocazione delle stesse agli enti locali, secondo i principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza. 34. I comuni e le province provvedono alla soppressione degli enti, agenzie ed organismi, comunque denominati, istituiti dai medesimi enti locali nell'ambito della rispettiva potesta' regolamentare e titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle svolte dagli enti locali medesimi. 35. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi dei consorzi tra comuni compresi nei bacini imbriferi montani, costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, nonche' dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni. La riduzione del numero dei componenti degli organi di cui al presente comma deve essere conforme a quanto previsto per le societa' partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 36. In alternativa a quanto previsto dal comma 35 ed entro il medesimo termine, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano d'intesa con lo Stato possono procedere alla soppressione o al riordino dei consorzi, di cui al medesimo comma 35, facendo comunque salvi le funzioni e i compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale o regionale. In caso di soppressione le regioni adottano disposizioni al fine di garantire che la difesa del suolo sia attuata in maniera coordinata fra gli enti che hanno competenza al riguardo, nel rispetto dei principi dettati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e delle competenze delle province fissate dall'articolo 19 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi, disponendo il subentro in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai consorzi suddetti. Per l'adempimento dei fini istituzionali dei medesimi consorzi, agli enti subentranti e' attribuita la potesta', gia' riconosciuta agli stessi consorzi, di cui all'articolo 59 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, di imporre contributi alle proprieta' consorziate nei limiti dei costi sostenuti per le citate attivita'. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 37, il personale che al momento della soppressione risulti alle dipendenze dei consorzi di bonifica passa alle dipendenze delle regioni, delle province e dei comuni, secondo modalita' determinate dalle regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Anche in caso di riordino i contributi consortili devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attivita' istituzionale. 37. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 36 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tale fine la soppressione di consorzi per i quali si evidenzino squilibri di bilancio ed esposizioni debitorie e' subordinata alla previa definizione di un piano finanziario che individui le necessarie misure compensative. 38. Per le finalita' di cui al comma 33, le regioni, nell'esercizio delle rispettive prerogative costituzionali in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in ottemperanza agli obblighi comunitari, procedono entro il 1° luglio 2008, fatti salvi gli affidamenti e le convenzioni in essere, alla rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei medesimi servizi secondo i principi dell'efficienza e della riduzione della spesa nel rispetto dei seguenti criteri generali, quali indirizzi di coordinamento della finanza pubblica: a) in sede di delimitazione degli ambiti secondo i criteri e i principi di cui agli articoli 147 e 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, valutazione prioritaria dei territori provinciali quali ambiti territoriali ottimali ai fini dell'attribuzione delle funzioni in materia di rifiuti alle province e delle funzioni in materia di servizio idrico integrato di norma alla provincia corrispondente ovvero, in caso di bacini di dimensioni piu' ampie del territorio provinciale, alle regioni o alle province interessate, sulla base di appositi accordi; in alternativa, attribuzione delle medesime funzioni ad una delle forme associative tra comuni di cui agli articoli 30 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, composte da sindaci o loro delegati che vi partecipano senza percepire alcun compenso; b) destinazione delle economie a carattere permanente derivanti dall'attuazione del presente comma, come accertate da ciascuna regione con provvedimento comunicato al Ministro dell'economia e delle finanze, al potenziamento degli interventi di miglioria e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e delle infrastrutture di supporto nei rispettivi ambiti territoriali, nonche' al contenimento delle tariffe per gli utenti domestici finali. 39. All'articolo 5 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "A decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui al periodo successivo, tale remunerazione non si applica alle somme in eccedenza rispetto al saldo previsto nell'ambito degli scambi di informazioni sui flussi di cassa tra il Ministero e la Banca d'Italia. Ai fini della stabilizzazione del saldo rispetto alle previsioni, con successivo decreto del Ministro, sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e competitivita', sono stabilite le modalita' di movimentazione della liquidita' e di selezione delle controparti"; b) al comma 6, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Sul predetto conto, nonche' sul conto di tesoreria denominato: "Dipartimento del Tesoro-Operazioni sui mercati finanziari", non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari"; c) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: "6-bis. Ai conti e depositi intestati al Ministero presso il sistema bancario e utilizzati per la gestione della liquidita' si applicano le disposizioni del comma 6. (L)"; d) i commi 7 e 9 sono abrogati. 40. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2008 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. 41. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, il Fondo di sviluppo delle isole minori, con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Il Fondo finanzia interventi specifici nei settori dell'energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a migliorare le condizioni e la qualita' della vita nelle suddette zone, assegnando priorita' ai progetti realizzati nelle aree protette e nella rete "Natura 2000", prevista dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, ovvero improntati alla sostenibilita' ambientale, con particolare riferimento all'utilizzo delle energie rinnovabili, al risparmio e all'efficienza energetica, alla gestione dei rifiuti, alla gestione delle acque, alla mobilita' e alla nautica da diporto ecosostenibili, al recupero e al riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, al contingentamento dei flussi turistici, alla destagionalizzazione, alla protezione degli habitat prioritari e delle specie protette, alla valorizzazione dei prodotti tipici, alla certificazione ambientale dei servizi, oltre a misure dirette a favorire le imprese insulari in modo che le stesse possano essere ugualmente competitive. All'erogazione del Fondo si provvede sulla base del Documento triennale unico di programmazione isole minori (DUPIM), elaborato dall'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM), nel quale sono indicati i singoli interventi e le relative quantificazioni, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. 42. Al fine di assicurare il necessario coordinamento e la migliore finalizzazione di tutti gli interventi a favore delle isole minori e ferme restando le contribuzioni per i progetti gia' approvati con i decreti del Ministro dell'interno 13 dicembre 2004 e 8 novembre 2005, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 2004 e nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2005, le risorse iscritte sul Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori di cui all'articolo 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dello stato di previsione del Ministero dell'interno, sono trasferite al Fondo di cui al comma 41, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali. 43. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 44. Al fine di sostenere progetti di sviluppo economico e di integrazione delle aree montane negli assi di comunicazione interregionali, il Fondo per le aree svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni, e' integrato di 10 milioni di euro per l'anno 2008 e di 5 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010. 45. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1282, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che le risorse da trasferire all'Ente italiano montagna (EIM) sono tutte quelle complessivamente gia' attribuite all'Istituto nazionale della montagna (IMONT) al 1° gennaio 2007. Tali risorse sono rese immediatamente disponibili per effetto dell'esclusione disposta dal primo periodo del comma 507 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006. 46. In attuazione degli accordi sottoscritti tra lo Stato e le regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con i quali le regioni interessate si obbligano al risanamento strutturale dei relativi servizi sanitari regionali, anche attraverso la ristrutturazione dei debiti contratti, lo Stato e' autorizzato ad anticipare alle predette regioni, nei limiti di un ammontare complessivamente non superiore a 9.100 milioni di euro, la liquidita' necessaria per l'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005, determinata in base ai procedimenti indicati nei singoli piani e comunque al netto delle somme gia' erogate a titolo di ripiano dei disavanzi. 47. Le regioni interessate, in funzione delle risorse trasferite dallo Stato di cui al comma 46, sono tenute a restituire, in un periodo non superiore a trenta anni, le risorse ricevute. Gli importi cosi' determinati sono acquisiti in appositi capitoli del bilancio dello Stato. 48. All'erogazione delle somme di cui ai commi 46 e 47, da accreditare su appositi conti correnti intestati alle regioni interessate, lo Stato procede, anche in tranche successive, a seguito del riaccertamento definitivo e completo del debito da parte delle regioni interessate, con il supporto dell'advisor contabile, come previsto nei singoli piani di rientro, e della sottoscrizione di appositi contratti, che individuano le condizioni per la restituzione, da stipulare fra il Ministero dell'economia e delle finanze e ciascuna regione. All'atto dell'erogazione le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti pregressi per l'importo corrispondente e trasmettono tempestivamente la relativa documentazione ai Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute. 49. In presenza della sottoscrizione dell'accordo con lo Stato per il rientro dai deficit sanitari, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alle regioni interessate che non hanno rispettato il patto di stabilita' interno in uno degli anni precedenti il 2007 spetta l'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato previsto per l'anno di riferimento dalla legislazione vigente, nei termini stabiliti dal relativo piano. 50. All'articolo 1, comma 796, lettera b), quarto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatte salve le aliquote ridotte disposte con leggi regionali a favore degli esercenti un'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che abbiano denunciato richieste estorsive e per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 febbraio 1999, n. 44". 51. Le agevolazioni di cui al comma 50 si applicano nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate, sono adottate le disposizioni attuative del comma 50 e del presente comma. 52. La ripartizione delle risorse rivenienti dalle riduzioni annuali di cui all'articolo 1, comma 320, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, puo' essere effettuata anche sulla base di intese tra lo Stato e le regioni, concluse in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 53. La disposizione di cui al comma 52 si applica anche in relazione alle ripartizioni di risorse concernenti gli anni 2005 e 2006 e sono fatti salvi gli atti gia' compiuti in conformita' ad essa presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 54. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 29 novembre 2007, n. 223. 55. In coerenza con il processo di revisione organizzativa di cui all'articolo 1, comma 404, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, da emanare entro il mese di giugno 2008, sono individuate tutte le tipologie professionali connesse con lo svolgiento dell'azione degli uffici all'estero, con l'obiettivo di razionalizzare la spesa destinata alle relative funzioni e di ridurre quella relativa all'utilizzazione degli esperti di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. 56. Il contingente di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni, viene conseguentemente, ove ne ricorrano i presupposti nell'esercizio 2008, adeguato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 57. Quota parte delle risorse derivanti dalle iniziative di cui ai commi 55 e 56, previa verifica ed accertamento, e' destinata ad alimentare, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2008 e nel limite di 7,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, il fondo di cui all'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che per l'anno 2008 e' integrato di 45 milioni di euro, e a decorrere dall'anno 2009 e' integrato di 42,5 milioni di euro. 58. Nel medesimo fondo confluiscono, altresi', le entrate accertate ai sensi dell'articolo 1, comma 568, della citata legge n. 296 del 2006, nel maggior limite di 40 milioni di euro, nonche' quota parte delle dotazioni delle unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, da porre a disposizione degli uffici all'estero. 59. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro degli affari esteri, e' autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. 60. Con riferimento alle politiche di sostegno agli italiani nel mondo e di informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero, di cui ai programmi n. 4.8 e n. 4.9, e' autorizzata per l'anno 2008 la spesa ulteriore di: a) 12,5 milioni di euro, per le spese relative alla tutela e all'assistenza dei connazionali; b) 5,5 milioni di euro, per il finanziamento delle iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali, di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153. 61. Per la razionalizzazione di iniziative nel settore della divulgazione della cultura italiana all'estero, da realizzare anche in connessione con eventi internazionali gia' programmati, e' autorizzata per l'allestimento di una mostra itinerante la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. 62. Per il funzionamento dell'unita' di crisi del Ministero degli affari esteri in relazione allo svolgimento di interventi a tutela dei cittadini italiani in situazioni di rischio e di emergenza all'estero, svolti anche in coordinamento con le unita' di crisi dei Paesi dell'Unione europea, e' autorizzata, a decorrere dall'anno 2008, la spesa di 400.000 euro. 63. Al fine di assicurare l'adempimento degli impegni internazionali derivanti dalla partecipazione ai fori internazionali in particolare dall'esercizio della presidenza italiana del "G8", il Ministero degli affari esteri e' autorizzato a procedere, per gli anni 2008 e 2009, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008 e di 3 milioni di euro a decorrere dal 2009, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 527, della legge n. 296 del 2006, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. 64.Per l'organizzazione del vertice "G8" previsto per l'anno 2009 e' stanziata la somma di euro 30 milioni per l'anno 2008. 65. La somma di cui al comma 64 puo' essere in parte utilizzata anche attraverso un programma, da definire di intesa con la Regione autonoma della Sardegna, per la realizzazione di infrastrutture sociali e servizi civili nel territorio dell'Isola, con particolare riferimento al comune della Maddalena, in funzione contestuale della occupazione stabile, della salvaguardia ambientale e della cooperazione euromediterranea. 66. Piena e diretta esecuzione e' data alla decisione n. 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunita' europee, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 11, terzo comma, della decisione stessa. 67. Il contributo all'Accademia delle scienze del Terzo Mondo (TWAS), di cui alla legge 10 gennaio 2004, n. 17, e' incrementato di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008 per sostenere l'attivita' dell'Inter Academy Medical Panel (IAMP). 68. Per consentire la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Shanghai del 2010 e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2008, di 5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 6 milioni di euro per l'anno 2010. 69. Per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il finanziamento del contributo italiano al Trust Fund presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e di euro 67.000 per il contributo al Segretariato esecutivo dell'Iniziativa centro-europea (INCE). 70. Per le politiche generali concernenti le collettivita' italiane all'estero, la loro integrazione, l'informazione, l'aggiornamento e le iniziative di promozione culturale ad esse rivolte, ivi comprese la realizzazione, con decreto del Ministro degli affari esteri, della Conferenza dei giovani italiani nel mondo e del Museo della emigrazione italiana, nonche' la valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani all'estero e le misure necessarie al rafforzamento e alla razionalizzazione della rete consolare, e' autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2008. 71. Gli importi previsti dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonche' dalla tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, cosi' come rideterminati dall'articolo 1, comma 570, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementati di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. 72. Allo scopo di continuare ad assicurare le capacita' operative dello strumento militare per l'assolvimento dei compiti previsti dalla legge, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1238, della citata legge n. 296 del 2006, e' incrementata di 140 milioni di euro per l'anno 2008. 73. La dotazione del fondo istituito dall'articolo 1, comma 899, della citata legge n. 296 del 2006 e' determinata in 20 milioni di euro per l'anno 2008, dei quali 7 milioni da destinare alla prosecuzione degli interventi relativi all'arsenale della Marina militare di Taranto e 1 milione da destinare al rilancio del Polo di mantenimento pesante nord di Piacenza. 74. Nello stato di previsione del Ministero della difesa e' istituito un fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2008. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita' previsionali di base del centro di responsabilita' "Arma dei carabinieri". 75. Al fine di rafforzare la sicurezza e la tutela dell'ambiente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Nucleo operativo del Corpo forestale dello Stato di tutela ambientale. Il Nucleo dipende funzionalmente dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e concorre nell'attivita' di prevenzione e repressione dei reati ambientali e in materia di maltrattamento degli animali nelle aree naturali protette nazionali e internazionali. Nello svolgimento di tali compiti, il Nucleo puo' effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle attivita' istituzionali del Corpo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e' determinato il relativo contingente di personale. Restano, in ogni caso, ferme le competenze previste per il Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente. 76. All'istituzione del Nucleo di cui al comma 75 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dalle disposizioni di cui al medesimo comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 77. Gli arruolamenti autorizzati per l'anno 2007 dall'articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuati anche nel 2008. 78. Al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonche' al personale civile italiano nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale, che abbiano contratto infermita' o patologie tumorali connesse all'esposizione e all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico, ovvero al coniuge, al convivente, ai figli superstiti nonche' ai fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti in caso di decesso a seguito di tali patologie, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010. 79. Con regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro della salute, sono disciplinati i termini e le modalita' per la corresponsione ai soggetti di cui al comma 78 ed entro il limite massimo di spesa ivi stabilito delle misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e 3 agosto 2004, n. 206. 80. La dotazione del Fondo istituito all'articolo 1, comma 898, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' determinata in 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010. 81. L'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, e' ridotta dell'importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. 82. Il Ministero della giustizia provvede entro il 31 gennaio 2008 ad avviare la realizzazione di un sistema unico nazionale, articolato su base distrettuale di corte d'appello, delle intercettazioni telefoniche, ambientali e altre forme di comunicazione informatica o telematica disposte o autorizzate dall'autorita' giudiziaria, anche attraverso la razionalizzazione delle attivita' attualmente svolte dagli uffici dell'amministrazione della giustizia. Contestualmente si procede all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni. 83. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, procede al monitoraggio dei costi complessivi delle attivita' di intercettazione disposte dall'autorita' giudiziaria. 84. Al fine di garantire la continuita' dei servizi di assistenza e di vigilanza nei confronti dei minorenni collocati, a seguito di provvedimento dell'autorita' giudiziaria, nelle comunita' dell'amministrazione della giustizia minorile, previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, al personale appartenente ai profili di operatore e di assistente di vigilanza e' corrisposta, in presenza di articolazioni di orario, l'indennita' di turnazione prevista dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri, con modalita' e criteri che sono stabiliti in sede di contrattazione integrativa. 85. Per le finalita' di cui al comma 84 e' autorizzato in favore del Ministero della giustizia uno specifico stanziamento di euro 307.000 per l'anno 2008. 86. Al finanziamento dell'Organismo italiano di contabilita' (OIC), fondazione di diritto privato avente piena autonomia statutaria, concorrono le imprese attraverso contributi derivanti dall'applicazione di una maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con il deposito dei bilanci presso il registro delle imprese ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. 87. Il Collegio dei fondatori dell'OIC stabilisce annualmente il fabbisogno di finanziamento dell'OIC nonche' le quote del finanziamento di cui al comma 86 da destinare all'Intemational Accounting Standards Board (IASB) e all'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG). 88. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con decreto, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, a definire la misura della maggiorazione di cui al comma 86 sulla base delle indicazioni di fabbisogno trasmesse dall'OIC. Con lo stesso decreto sono individuate le modalita' di corresponsione delle relative somme all'OIC tramite il sistema camerale. 89. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 37 (L), i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: "1. L'indennita' di espropriazione di un'area edificabile e' determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando l'espropriazione e' finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l'indennita' e' ridotta del venticinque per cento. (L) 2. Nei casi in cui e' stato concluso l'accordo di cessione, o quando esso non e' stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato ovvero perche' a questi e' stata offerta un'indennita' provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva, l'indennita' e' aumentata del dieci per cento. (L)"; b) all'articolo 45 (L), comma 2, lettera a), le parole: "senza la riduzione del quaranta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "con l'aumento del dieci per cento di cui al comma 2 dell'articolo 37"; c) all'articolo 20 (L), comma 14, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "L'autorita' espropriante dispone il deposito, entro trenta giorni, presso la Cassa depositi e prestiti Spa, della somma senza le maggiorazioni di cui all'articolo 45"; d) all'articolo 22 (L), comma 3, le parole: ", senza applicare la riduzione del quaranta per cento di cui all'articolo 37, comma l" sono soppresse; e) all'articolo 55 (L), il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilita', in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno e' liquidato in misura pari al valore venale del bene. (L)". 90. Le disposizioni di cui all'articolo 37, commi 1 e 2, e quelle di cui all'articolo 45, comma 2, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, come modificati dal comma 89 del presente articolo, si applicano a tutti i procedimenti espropriativi in corso, salvo che la determinazione dell'indennita' di espropriazione sia stata condivisa, ovvero accettata, o sia comunque divenuta irrevocabile. 91. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, a decorrere dal 1° febbraio 2008, il trattamento economico fondamentale ed accessorio attinente alla posizione di comando del personale appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' posto a carico delle amministrazioni utilizzatrici dello stesso. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche alle assegnazioni di cui all'articolo 33 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che superano il contingente fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ivi previsto. Resta fermo il divieto di cumulabilita' previsto dall'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 92. In relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza e le corrispondenti posizioni di organico di livello B sono soppresse. I dirigenti che rivestivano la predetta qualifica alla data del 31 dicembre 2007 sono inquadrati, a decorrere dal giorno successivo, nella qualifica di prefetto e collocati in un ruolo ad esaurimento soprannumerario, riassorbibile all'atto del collocamento a riposo. Agli stessi e' garantito l'impiego sino alla cessazione del servizio, ai sensi dell'articolo 1, comma 433, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 93. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 42 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, i dirigenti generali di pubblica sicurezza con almeno quattro anni di servizio nella qualifica possono essere nominati prefetto, nel numero massimo di 17 previsto dal comma 1 del predetto articolo 42, conservando a tutti gli effetti l'anzianita' maturata nella qualifica di dirigente generale. Ai dirigenti in possesso della predetta anzianita' di servizio nella qualifica rivestita, collocati a riposo d'ufficio per il raggiungi-mento del limite di eta' prima della nomina a prefetto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42, comma 3-bis, della legge 1° aprile 1981, n. 121. 94. In corrispondenza del raggiungimento del limite di eta' previsto per il collocamento a riposo d'ufficio del personale di cui al comma 92, il numero dei dirigenti generali di pubblica sicurezza di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, e' incrementato fino a nove unita'. 95. In relazione alla soppressione della qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B, al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 10, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente: "1. Il percorso di carriera occorrente per la partecipazione allo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente ed al concorso per titoli ed esami previsti dall'articolo 7, comma 1, nonche' per l'ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, e' definito con decreto del Ministro dell'interno su proposta della commissione di cui all'articolo 59, secondo criteri di funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Il medesimo decreto determina altresi' i requisiti minimi di servizio in ciascuno dei settori d'impiego e presso gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, comunque non inferiori ad un anno"; b) all'articolo 1, comma 2, le parole: "dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B" sono soppresse; all'articolo 2, il comma 8 e' abrogato; c) all'articolo 11, comma 2, le parole: "e dai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B," sono sostituite dalle seguenti: "e dai prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza"; d) all'articolo 13, comma 1, le parole: "dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B e" sono soppresse; e) all'articolo 58, comma 3, le parole: "e ai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B" sono soppresse; f) all'articolo 59, comma 1, le parole: "e dai dirigenti generali di livello B" sono sostituite dalle seguenti: "e dai prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza"; g) all'articolo 62, comma 3, le parole: "un apposito comitato composto da almeno tre dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B" sono sostituite dalle seguenti: "un comitato composto da almeno tre prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza"; h) all'articolo 64, comma 2, le parole: "di livello B" sono soppresse. 96. Dall'attuazione dei commi da 92 a 95 deve risultare confermata la previsione di un risparmio di spesa di almeno 63.000 euro in ragione d'anno. Eventuali oneri aggiuntivi sono compensati, negli anni in cui si dovessero verificare, attraverso corrispondenti riduzioni delle somme destinate a nuove assunzioni nella qualifica iniziale dei ruoli interessati e rendendo indisponibili i relativi posti. 97. Per l'anno 2008 e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, per il rinnovo e l'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ad esclusione delle spese per il personale e di quelle destinate al ripianamento delle posizioni debitorie, con una dotazione di 190 milioni di euro, di cui 30 milioni di euro per le specifiche necessita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da ripartire con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della difesa e con il Ministro della giustizia, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti. 98. Per l'anno 2008 e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro da iscrivere nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 1331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da ripartire, per le esigenze di funzionamento e per l'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali svolti dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, con decreto del Ministro dei trasporti, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio. 99. Al fine di sviluppare e adeguare la componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008, 10 milioni di euro per l'anno 2009 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. 100. Al fine di favorire l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2006, alle dipendenze di organismi militari della Comunita' atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2006, e' istituito, presso il Ministero del'economia e delle finanze, uno specifico fondo con una dotazione di 7,250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.