Art. 5. Invarianza degli oneri 1. All'attuazione degli articoli dal 49-terdecies al 49-vicies del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal presente decreto, le amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.