Art. 5.

                       Invarianza degli oneri

  1.  All'attuazione degli articoli dal 49-terdecies al 49-vicies del
decreto  legislativo  19 settembre  1994, n. 626, come modificato dal
presente decreto, le amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito
degli  ordinari  stanziamenti  di  bilancio e con le dotazioni umane,
strumentali  e  finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.