Art. 17. 
 
Ambito di applicazione dell'assistenza e della rappresentanza legali 
 
  1. Al cittadino straniero o al suo legale  rappresentante,  nonche'
all'avvocato che eventualmente lo assiste, e' garantito  l'accesso  a
tutte le informazioni relative alla procedura che potrebbero  formare
oggetto di giudizio in sede di ricorso  avverso  la  decisione  della
Commissione  territoriale  o  della  Commissione  nazionale,  con  le
modalita' di cui all'articolo 18.