Art. 17. Ambito di applicazione dell'assistenza e della rappresentanza legali 1. Al cittadino straniero o al suo legale rappresentante, nonche' all'avvocato che eventualmente lo assiste, e' garantito l'accesso a tutte le informazioni relative alla procedura che potrebbero formare oggetto di giudizio in sede di ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale o della Commissione nazionale, con le modalita' di cui all'articolo 18.