Art. 2. 
                          Uffici elettorali 
  1. Entro il martedi' precedente lo svolgimento delle elezioni, sono
costituiti l'ufficio elettorale presso la Corte di cassazione  e  gli
uffici elettorali presso ciascuna Corte di appello. 
  2. L'ufficio centrale presso la Corte di cassazione e' composto dal
primo presidente della Corte e da cinque magistrati ivi  in  servizio
estratti  a  sorte  in  presenza  del  primo  presidente  e  dei  due
presidenti di sezione con maggiore anzianita' di servizio. Gli uffici
elettorali per i magistrati  ordinari  ed  i  giudici  di  pace  sono
costituiti presso le Corti di appello e sono composti dal  presidente
della Corte e da cinque magistrati ivi in servizio estratti  a  sorte
con le stesse modalita'. In caso di  impedimento  dei  presidenti  di
sezione presso la Corte d'appello l'estrazione avviene alla  presenza
di due consiglieri della Corte stessa aventi la maggiore anzianita'. 
  3. Il primo presidente della Corte di cassazione puo'  delegare  il
presidente aggiunto o uno dei presidenti di sezione della  Cassazione
a presiedere l'ufficio  elettorale.  Il  presidente  della  Corte  di
appello puo' delegare  uno  dei  presidenti  di  sezione  o  uno  dei
consiglieri anziani. 
  4. Ogni ufficio elettorale nomina un vice presidente  che  coadiuva
il presidente e lo sostituisce in caso di  assenza;  le  funzioni  di
segretario sono svolte dal componente  avente  minore  anzianita'  di
servizio. 
  5. Le liste di candidati  sono  presentate  all'ufficio  elettorale
competente  entro  il  giovedi'  precedente  lo   svolgimento   delle
elezioni, unitamente alle firme dei  sottoscrittori;  a  ciascuna  di
esse viene attribuito  un  numero  progressivo  secondo  l'ordine  di
presentazione. 
  6. Scaduto tale termine, nei due giorni  successivi,  ogni  ufficio
elettorale verifica  che  le  liste  siano  conformi,  in  base  alle
rispettive attribuzioni, alle disposizioni di cui agli articoli 4, 12
e 12-ter del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e successive
modificazioni. 
 
          Nota all'art. 2:
              - Il  testo  degli  articoli 4,  12 e 12-ter del citato
          decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e' il seguente:
              «Art.  4  (Presentazione  delle  liste  e  modalita' di
          elezione   dei   componenti   togati).   -   1.  Concorrono
          all'elezione  le  liste  di  candidati presentate da almeno
          venticinque   elettori;  ciascuna  lista  non  puo'  essere
          composta  da  un numero di candidati superiore al numero di
          eleggibili  per  il  Consiglio  direttivo  della  Corte  di
          cassazione.  Nessun  candidato puo' essere inserito in piu'
          di una lista.
              2.  Ciascun  elettore  non  puo' presentare piu' di una
          lista  e  le  firme sono autenticate dal primo presidente e
          dal  procuratore  generale  o da un magistrato dagli stessi
          delegato.
              3.  Ogni  elettore  riceve due schede, una per ciascuna
          delle categorie di magistrati di cui all'art. 1, ed esprime
          il  voto  di lista ed una sola preferenza nell'ambito della
          lista votata.» .
              «Art.  12  (Presentazione  delle  liste ed elezione dei
          componenti togati dei consigli giudiziari). - 1. Concorrono
          all'elezione  le  liste  di  candidati presentate da almeno
          venticinque   elettori;  ciascuna  lista  non  puo'  essere
          composta  da  un numero di candidati superiore al numero di
          eleggibili  per  il consiglio giudiziario. Nessun candidato
          puo' essere inserito in piu' di una lista.
              2.  Ciascun  elettore  non  puo' presentare piu' di una
          lista;  le  firme  sono  autenticate  dal capo dell'ufficio
          giudiziario o da un magistrato dallo stesso delegato.
              3.  Ogni  elettore  riceve due schede, una per ciascuna
          delle categorie di magistrati di cui all'art. 9, ed esprime
          il  voto  di lista ed una sola preferenza nell'ambito della
          lista votata.».
              «Art. 12-ter (Presentazione delle liste per la elezione
          dei  giudici di pace componenti della sezione del consiglio
          giudiziario  relativa  ai giudici di pace). - 1. Concorrono
          all'elezione  dei  giudici di pace componenti della sezione
          di  cui  all'art.  10,  che  si  tiene contemporaneamente a
          quella  per  i  componenti  togati  e negli stessi locali e
          seggi,  le liste di candidati presentate da almeno quindici
          elettori.  Ciascuna  lista  non  puo' essere composta da un
          numero  di  candidati superiore al numero di eleggibili per
          il  consiglio  giudiziario.  Nessun  candidato  puo' essere
          inserito in piu' di una lista.
              2.  Ciascun  elettore  non  puo' presentare piu' di una
          lista;   le   firme   sono   autenticate  dal  coordinatore
          dell'ufficio  del  giudice  di  pace  o  dal presidente del
          tribunale del circondario ovvero da un magistrato da questi
          delegato.
              3.  Ogni elettore riceve una scheda, ed esprime il voto
          di  lista  ed  una  sola preferenza nell'ambito della lista
          votata.».