Art. 2. Uffici elettorali 1. Entro il martedi' precedente lo svolgimento delle elezioni, sono costituiti l'ufficio elettorale presso la Corte di cassazione e gli uffici elettorali presso ciascuna Corte di appello. 2. L'ufficio centrale presso la Corte di cassazione e' composto dal primo presidente della Corte e da cinque magistrati ivi in servizio estratti a sorte in presenza del primo presidente e dei due presidenti di sezione con maggiore anzianita' di servizio. Gli uffici elettorali per i magistrati ordinari ed i giudici di pace sono costituiti presso le Corti di appello e sono composti dal presidente della Corte e da cinque magistrati ivi in servizio estratti a sorte con le stesse modalita'. In caso di impedimento dei presidenti di sezione presso la Corte d'appello l'estrazione avviene alla presenza di due consiglieri della Corte stessa aventi la maggiore anzianita'. 3. Il primo presidente della Corte di cassazione puo' delegare il presidente aggiunto o uno dei presidenti di sezione della Cassazione a presiedere l'ufficio elettorale. Il presidente della Corte di appello puo' delegare uno dei presidenti di sezione o uno dei consiglieri anziani. 4. Ogni ufficio elettorale nomina un vice presidente che coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza; le funzioni di segretario sono svolte dal componente avente minore anzianita' di servizio. 5. Le liste di candidati sono presentate all'ufficio elettorale competente entro il giovedi' precedente lo svolgimento delle elezioni, unitamente alle firme dei sottoscrittori; a ciascuna di esse viene attribuito un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione. 6. Scaduto tale termine, nei due giorni successivi, ogni ufficio elettorale verifica che le liste siano conformi, in base alle rispettive attribuzioni, alle disposizioni di cui agli articoli 4, 12 e 12-ter del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e successive modificazioni.
Nota all'art. 2: - Il testo degli articoli 4, 12 e 12-ter del citato decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e' il seguente: «Art. 4 (Presentazione delle liste e modalita' di elezione dei componenti togati). - 1. Concorrono all'elezione le liste di candidati presentate da almeno venticinque elettori; ciascuna lista non puo' essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il Consiglio direttivo della Corte di cassazione. Nessun candidato puo' essere inserito in piu' di una lista. 2. Ciascun elettore non puo' presentare piu' di una lista e le firme sono autenticate dal primo presidente e dal procuratore generale o da un magistrato dagli stessi delegato. 3. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui all'art. 1, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata.» . «Art. 12 (Presentazione delle liste ed elezione dei componenti togati dei consigli giudiziari). - 1. Concorrono all'elezione le liste di candidati presentate da almeno venticinque elettori; ciascuna lista non puo' essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il consiglio giudiziario. Nessun candidato puo' essere inserito in piu' di una lista. 2. Ciascun elettore non puo' presentare piu' di una lista; le firme sono autenticate dal capo dell'ufficio giudiziario o da un magistrato dallo stesso delegato. 3. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui all'art. 9, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata.». «Art. 12-ter (Presentazione delle liste per la elezione dei giudici di pace componenti della sezione del consiglio giudiziario relativa ai giudici di pace). - 1. Concorrono all'elezione dei giudici di pace componenti della sezione di cui all'art. 10, che si tiene contemporaneamente a quella per i componenti togati e negli stessi locali e seggi, le liste di candidati presentate da almeno quindici elettori. Ciascuna lista non puo' essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il consiglio giudiziario. Nessun candidato puo' essere inserito in piu' di una lista. 2. Ciascun elettore non puo' presentare piu' di una lista; le firme sono autenticate dal coordinatore dell'ufficio del giudice di pace o dal presidente del tribunale del circondario ovvero da un magistrato da questi delegato. 3. Ogni elettore riceve una scheda, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata.».