Art. 3. Articolazione degli uffici elettorali 1. Se l'organico dei magistrati ordinari e dei giudici di pace degli uffici del distretto supera le trecento unita', il presidente della Corte costituisce, oltre agli uffici elettorali con sede nel capoluogo del distretto, ulteriori uffici elettorali distaccati, sia per i magistrati ordinari sia per i giudici di pace, presso uno o piu' degli uffici del distretto ove sono ammessi a votare rispettivamente, in relazione al rispettivo ambito territoriale, non piu' di trecento magistrati e giudici di pace. Sono comunque costituiti uffici elettorali distaccati presso le sezioni distaccate di Corte di appello ove votano i magistrati, ordinari o onorari, in servizio nel rispettivo ambito territoriale. I presidenti di tali uffici elettorali sono nominati dal presidente della Corte di appello tra i presidenti di sezione e, in mancanza, tra i giudici del tribunale nel cui circondario sono istituiti ed i componenti tra i magistrati, in numero di tre, in servizio negli uffici del rispettivo ambito territoriale. 2. Il presidente della Corte di appello procede alla formazione di appositi elenchi, distinti tra magistrati ordinari e giudici di pace, con l'indicazione nominativa di tutti gli aventi diritto al voto e dell'ufficio elettorale dove ciascuno di essi deve votare. Tali elenchi sono affissi nell'atrio della Corte il giorno della votazione e copia di essi e' consegnata ai presidenti degli uffici elettorali. I magistrati o i giudici di pace aventi diritto al voto, che per qualsiasi ragione non sono stati inclusi in detti elenchi, votano presso l'ufficio elettorale principale se ne hanno diritto. I magistrati della Direzione nazionale antimafia votano presso l'ufficio elettorale con sede nel capoluogo del distretto della Corte di appello di Roma. Ai fini della partecipazione alle elezioni i magistrati fuori ruolo per aspettativa si considerano appartenenti all'ufficio cui erano assegnati prima dell'aspettativa. I magistrati fuori ruolo per incarichi presso enti ed organismi diversi dal Ministero della giustizia e dal Consiglio superiore della magistratura votano nell'ufficio elettorale con sede nel capoluogo del distretto della Corte di appello di Roma. 3. Tutti gli uffici elettorali funzionano con la presenza di almeno tre componenti.