Art. 3. 
                Articolazione degli uffici elettorali 
  1. Se l'organico dei magistrati ordinari  e  dei  giudici  di  pace
degli uffici del distretto supera le trecento unita',  il  presidente
della Corte costituisce, oltre agli uffici elettorali  con  sede  nel
capoluogo del distretto, ulteriori uffici elettorali distaccati,  sia
per i magistrati ordinari sia per i giudici di  pace,  presso  uno  o
piu'  degli  uffici  del  distretto  ove  sono   ammessi   a   votare
rispettivamente, in relazione al rispettivo ambito territoriale,  non
piu'  di  trecento  magistrati  e  giudici  di  pace.  Sono  comunque
costituiti uffici elettorali distaccati presso le sezioni  distaccate
di Corte di appello ove votano i magistrati, ordinari o  onorari,  in
servizio nel rispettivo ambito territoriale.  I  presidenti  di  tali
uffici elettorali sono nominati dal presidente della Corte di appello
tra i presidenti di  sezione  e,  in  mancanza,  tra  i  giudici  del
tribunale nel cui circondario sono istituiti ed i  componenti  tra  i
magistrati, in numero di tre, in servizio negli uffici del rispettivo
ambito territoriale. 
  2. Il presidente della Corte di appello procede alla formazione  di
appositi elenchi, distinti tra magistrati ordinari e giudici di pace,
con l'indicazione nominativa di tutti gli aventi diritto  al  voto  e
dell'ufficio elettorale dove  ciascuno  di  essi  deve  votare.  Tali
elenchi sono affissi nell'atrio della Corte il giorno della votazione
e copia di essi e' consegnata ai presidenti degli uffici  elettorali.
I magistrati o i giudici di pace aventi  diritto  al  voto,  che  per
qualsiasi ragione non sono stati inclusi  in  detti  elenchi,  votano
presso  l'ufficio  elettorale  principale  se  ne  hanno  diritto.  I
magistrati  della  Direzione  nazionale   antimafia   votano   presso
l'ufficio elettorale con sede nel capoluogo del distretto della Corte
di appello di Roma. Ai fini  della  partecipazione  alle  elezioni  i
magistrati fuori ruolo per aspettativa  si  considerano  appartenenti
all'ufficio cui erano assegnati prima dell'aspettativa. I  magistrati
fuori ruolo per  incarichi  presso  enti  ed  organismi  diversi  dal
Ministero  della  giustizia   e   dal   Consiglio   superiore   della
magistratura votano nell'ufficio elettorale con  sede  nel  capoluogo
del distretto della Corte di appello di Roma. 
  3. Tutti gli uffici elettorali funzionano con la presenza di almeno
tre componenti.