Art. 4. 
                              Votazione 
  1. La votazione e' segreta e si svolge  dalle  ore  otto  alle  ore
quattordici della  domenica  e  prosegue  dalle  ore  otto  alle  ore
quattordici del lunedi' successivo. Le schede  sono  fornite,  almeno
tre mesi prima delle elezioni ed in numero non inferiore al doppio di
quello dei magistrati e dei giudici di  pace  previsti  dalle  piante
organiche dei  rispettivi  uffici,  alla  Corte  di  cassazione  e  a
ciascuna Corte di appello o sezione distaccata a cura  del  Ministero
della giustizia. 
  2. All'esterno di ciascun seggio elettorale devono essere affissi i
manifesti  riportanti  l'indicazione  delle  liste   ammesse   ed   i
nominativi dei candidati per ciascuna lista. 
  3. Il presidente dell'ufficio elettorale, o  chi  ne  fa  le  veci,
consegna a ciascun votante le schede conformi ai modelli allegati  al
presente decreto.  Il  votante  esprime  il  suo  voto  indicando  su
ciascuna scheda la lista prescelta. Puo', inoltre, indicare il nome e
cognome di un solo magistrato per ciascuna  categoria  di  eleggibili
della lista votata, in servizio tra quelli della Corte di  cassazione
o della procura generale se il votante e' in servizio  presso  uffici
di legittimita' o, del distretto di appartenenza negli altri casi. La
scheda e' piegata e riconsegnata al presidente, il quale,  dopo  aver
fatto prendere nota al segretario  del  nome  del  votante,  la  pone
nell'urna. 
  4. Il giudice di pace esprime il suo voto  sulla  scheda  indicando
sulla scheda la lista prescelta. Puo', inoltre, indicare  il  nome  e
cognome di un solo giudice di  pace  del  distretto  di  appartenenza
scelto tra quelli compresi nella lista votata. La scheda e' piegata e
riconsegnata al presidente, il quale, dopo aver fatto  prendere  nota
al segretario del nome del votante, la pone  nell'urna  riservata  ai
giudici di pace. 
  5. Il voto espresso con indicazioni diverse da quelle previste  dai
commi 2 e 3 e' nullo; e', altresi', nullo quando  sulla  scheda  sono
apposte  indicazioni  di  voto  eccedenti   la   singola   preferenza
esprimibile per ciascuna categoria di eleggibili.