Art. 4. Votazione 1. La votazione e' segreta e si svolge dalle ore otto alle ore quattordici della domenica e prosegue dalle ore otto alle ore quattordici del lunedi' successivo. Le schede sono fornite, almeno tre mesi prima delle elezioni ed in numero non inferiore al doppio di quello dei magistrati e dei giudici di pace previsti dalle piante organiche dei rispettivi uffici, alla Corte di cassazione e a ciascuna Corte di appello o sezione distaccata a cura del Ministero della giustizia. 2. All'esterno di ciascun seggio elettorale devono essere affissi i manifesti riportanti l'indicazione delle liste ammesse ed i nominativi dei candidati per ciascuna lista. 3. Il presidente dell'ufficio elettorale, o chi ne fa le veci, consegna a ciascun votante le schede conformi ai modelli allegati al presente decreto. Il votante esprime il suo voto indicando su ciascuna scheda la lista prescelta. Puo', inoltre, indicare il nome e cognome di un solo magistrato per ciascuna categoria di eleggibili della lista votata, in servizio tra quelli della Corte di cassazione o della procura generale se il votante e' in servizio presso uffici di legittimita' o, del distretto di appartenenza negli altri casi. La scheda e' piegata e riconsegnata al presidente, il quale, dopo aver fatto prendere nota al segretario del nome del votante, la pone nell'urna. 4. Il giudice di pace esprime il suo voto sulla scheda indicando sulla scheda la lista prescelta. Puo', inoltre, indicare il nome e cognome di un solo giudice di pace del distretto di appartenenza scelto tra quelli compresi nella lista votata. La scheda e' piegata e riconsegnata al presidente, il quale, dopo aver fatto prendere nota al segretario del nome del votante, la pone nell'urna riservata ai giudici di pace. 5. Il voto espresso con indicazioni diverse da quelle previste dai commi 2 e 3 e' nullo; e', altresi', nullo quando sulla scheda sono apposte indicazioni di voto eccedenti la singola preferenza esprimibile per ciascuna categoria di eleggibili.