Art. 5.
               Scrutinio e proclamazione degli eletti
  1.  Alle  ore  quattordici  del  lunedi', dopo che tutti i presenti
nella  sala hanno votato, il presidente di ciascun ufficio elettorale
dichiara  chiusa  la  votazione  ed  accerta  il  numero dei votanti,
secondo  la  lista compilata dal segretario; la lista e' chiusa in un
piego,  su  cui appongono la firma lo stesso presidente ed almeno uno
dei  componenti. Il presidente di ciascun ufficio elettorale procede,
quindi,  allo  spoglio dei voti partendo dall'elezione dei magistrati
ordinari  in  servizio  presso  gli  uffici  giudicanti, estraendo da
ciascuna urna le schede una per volta; letti a voce alta la lista e i
nomi  dei  candidati  per  i  quali e' espresso il voto, la scheda e'
consegnata  ad  uno dei componenti che, insieme al segretario, prende
nota del numero dei voti che ciascuna lista e ciascun candidato hanno
riportato. Terminato lo spoglio, vengono formati separati elenchi per
categoria,  in  base  ai voti riportati dalle liste ed all'interno di
esse da ciascun candidato.
  2. Nel caso di costituzione di piu' uffici elettorali nel distretto
i  presidenti trasmettono, subito dopo il compimento delle operazioni
previste  dal  comma 1,  copia  del  verbale  della votazione e degli
elenchi  al  presidente  dell'ufficio  avente  sede nel capoluogo del
distretto.
  3.  Se  l'ufficio  elettorale e' unico, al termine delle operazioni
elettorali  si procede alla proclamazione degli eletti ai sensi degli
articoli 4-bis,   12-bis   e   12-quater,   del  decreto  legislativo
27 gennaio  2006,  n.  25,  introdotti dalla legge 30 luglio 2007, n.
111. Se la Corte di appello comprende sezioni distaccate, o presso di
essa  siano stati costituiti piu' uffici, l'ufficio elettorale avente
sede  nel  capoluogo  del  distretto,  appena  pervenute le copie dei
verbali  e  degli  elenchi  degli altri uffici elettorali e di quelle
della  sezione  distaccata,  procede  alla formazione degli elenchi e
alla  proclamazione  degli  eletti,  in  base  alla  somma  dei  voti
riportati  da  ogni lista e da ogni candidato negli uffici elettorali
istituiti nel distretto.
  4.  Di  tutte le operazioni elettorali viene redatto verbale, copia
del  quale  e' trasmessa al Ministero della giustizia ed al Consiglio
superiore della magistratura. Gli originali dei verbali e delle liste
sono conservati nell'archivio di ciascuna Corte.
 
          Note all'art. 5:
              - Il testo degli articoli 4-bis, 12-bis e 12-quater del
          citato  decreto  legislativo  27 gennaio 2006, n. 25, e' il
          seguente:
              «Art.  4-bis  (Assegnazione  dei seggi). - 1. L'ufficio
          elettorale:
                a) provvede  alla  determinazione  del quoziente base
          per  l'assegnazione  dei  seggi dividendo la cifra dei voti
          validi  espressi  nel  collegio  relativamente  a  ciascuna
          categoria di magistrati di cui all'art. 1 per il numero dei
          seggi del collegio stesso;
                b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna
          lista  dividendo  la  cifra  elettorale  dei  voti  da essa
          conseguiti  per il quoziente base. I seggi non assegnati in
          tale  modo  vengono  attribuiti  in ordine decrescente alle
          liste  cui  corrispondono  i  maggiori  resti e, in caso di
          parita'  di  resti,  a quelle che abbiano avuto la maggiore
          cifra  elettorale; a parita' di cifra elettorale si procede
          per sorteggio;
                c) proclama  eletti i candidati con il maggior numero
          di  preferenze  nell'ambito  dei  posti  attribuiti ad ogni
          lista. In caso di parita' di voti il seggio e' assegnato al
          candidato   che   ha   maggiore   anzianita'   di  servizio
          nell'ordine  giudiziario.  In  caso  di  pari anzianita' di
          servizio,  il seggio e' assegnato al candidato piu' anziano
          per eta'.».
              «Art.  12-bis  (Assegnazione dei seggi). - 1. L'ufficio
          elettorale:
                a) provvede  alla  determinazione  del quoziente base
          per  l'assegnazione  dei  seggi dividendo la cifra dei voti
          validi  espressi  nel  collegio  relativamente  a  ciascuna
          categoria di magistrati di cui all'art. 9 per il numero dei
          seggi del collegio stesso;
                b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna
          lista  dividendo  la  cifra  elettorale  dei  voti  da essa
          conseguiti  per il quoziente base. I seggi non assegnati in
          tal  modo  sono attribuiti in ordine decrescente alle liste
          cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parita' di
          resti,  a  quelle  che  abbiano  avuto  la  maggiore  cifra
          elettorale;  a  parita'  di cifra elettorale si procede per
          sorteggio;
                c) proclama  eletti i candidati con il maggior numero
          di  preferenze  nell'ambito  dei  posti  attribuiti ad ogni
          lista. In caso di parita' di voti il seggio e' assegnato al
          candidato   che   ha   maggiore   anzianita'   di  servizio
          nell'ordine  giudiziario.  In  caso  di  pari anzianita' di
          servizio,  il seggio e' assegnato al candidato piu' anziano
          per eta'.».
              «Art.  12-quater  (Assegnazione dei seggi per i giudici
          di pace). - 1. L'ufficio elettorale:
                a) provvede  alla  determinazione  del quoziente base
          per  l'assegnazione  dei  seggi dividendo la cifra dei voti
          validi  espressi  nel  collegio per il numero dei seggi del
          collegio stesso;
                b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna
          lista  dividendo  la  cifra  elettorale  dei  voti  da essa
          conseguiti  per il quoziente base. I seggi non assegnati in
          tal  modo  vengono  attribuiti  in  ordine decrescente alle
          liste  cui  corrispondono  i  maggiori  resti e, in caso di
          parita'  di  resti,  a quelle che abbiano avuto la maggiore
          cifra  elettorale; a parita' di cifra elettorale si procede
          per sorteggio;
                c) proclama  eletti i candidati con il maggior numero
          di  preferenze  nell'ambito  dei  posti  attribuiti ad ogni
          lista. In caso di parita' di voti il seggio e' assegnato al
          candidato   che   ha   maggiore   anzianita'   di  servizio
          nell'ordine  giudiziario.  In  caso  di  pari anzianita' di
          servizio,  il seggio e' assegnato al candidato piu' anziano
          per eta'.».
              - Per  i  riferimenti  alla  legge  n.  111 del 2007 si
          vedano le note alle premesse.