Art. 5. Scrutinio e proclamazione degli eletti 1. Alle ore quattordici del lunedi', dopo che tutti i presenti nella sala hanno votato, il presidente di ciascun ufficio elettorale dichiara chiusa la votazione ed accerta il numero dei votanti, secondo la lista compilata dal segretario; la lista e' chiusa in un piego, su cui appongono la firma lo stesso presidente ed almeno uno dei componenti. Il presidente di ciascun ufficio elettorale procede, quindi, allo spoglio dei voti partendo dall'elezione dei magistrati ordinari in servizio presso gli uffici giudicanti, estraendo da ciascuna urna le schede una per volta; letti a voce alta la lista e i nomi dei candidati per i quali e' espresso il voto, la scheda e' consegnata ad uno dei componenti che, insieme al segretario, prende nota del numero dei voti che ciascuna lista e ciascun candidato hanno riportato. Terminato lo spoglio, vengono formati separati elenchi per categoria, in base ai voti riportati dalle liste ed all'interno di esse da ciascun candidato. 2. Nel caso di costituzione di piu' uffici elettorali nel distretto i presidenti trasmettono, subito dopo il compimento delle operazioni previste dal comma 1, copia del verbale della votazione e degli elenchi al presidente dell'ufficio avente sede nel capoluogo del distretto. 3. Se l'ufficio elettorale e' unico, al termine delle operazioni elettorali si procede alla proclamazione degli eletti ai sensi degli articoli 4-bis, 12-bis e 12-quater, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, introdotti dalla legge 30 luglio 2007, n. 111. Se la Corte di appello comprende sezioni distaccate, o presso di essa siano stati costituiti piu' uffici, l'ufficio elettorale avente sede nel capoluogo del distretto, appena pervenute le copie dei verbali e degli elenchi degli altri uffici elettorali e di quelle della sezione distaccata, procede alla formazione degli elenchi e alla proclamazione degli eletti, in base alla somma dei voti riportati da ogni lista e da ogni candidato negli uffici elettorali istituiti nel distretto. 4. Di tutte le operazioni elettorali viene redatto verbale, copia del quale e' trasmessa al Ministero della giustizia ed al Consiglio superiore della magistratura. Gli originali dei verbali e delle liste sono conservati nell'archivio di ciascuna Corte.
Note all'art. 5: - Il testo degli articoli 4-bis, 12-bis e 12-quater del citato decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e' il seguente: «Art. 4-bis (Assegnazione dei seggi). - 1. L'ufficio elettorale: a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio relativamente a ciascuna categoria di magistrati di cui all'art. 1 per il numero dei seggi del collegio stesso; b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tale modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parita' di cifra elettorale si procede per sorteggio; c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parita' di voti il seggio e' assegnato al candidato che ha maggiore anzianita' di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianita' di servizio, il seggio e' assegnato al candidato piu' anziano per eta'.». «Art. 12-bis (Assegnazione dei seggi). - 1. L'ufficio elettorale: a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio relativamente a ciascuna categoria di magistrati di cui all'art. 9 per il numero dei seggi del collegio stesso; b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo sono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parita' di cifra elettorale si procede per sorteggio; c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parita' di voti il seggio e' assegnato al candidato che ha maggiore anzianita' di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianita' di servizio, il seggio e' assegnato al candidato piu' anziano per eta'.». «Art. 12-quater (Assegnazione dei seggi per i giudici di pace). - 1. L'ufficio elettorale: a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio per il numero dei seggi del collegio stesso; b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parita' di cifra elettorale si procede per sorteggio; c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parita' di voti il seggio e' assegnato al candidato che ha maggiore anzianita' di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianita' di servizio, il seggio e' assegnato al candidato piu' anziano per eta'.». - Per i riferimenti alla legge n. 111 del 2007 si vedano le note alle premesse.