Art. 4. Registrazione, abilitazione e scambio delle informazioni 1. Il soggetto pubblico comunica ad Equitalia Servizi S.p.A. la documentazione contenente i dati anagrafici ed il codice fiscale dell'operatore incaricato di procedere al servizio di verifica, nonche' l'indirizzo di posta elettronica cui ricevere le segnalazioni, al fine di consentire che quest'ultimo possa procedere alla propria registrazione. 2. Le modalita' per eseguire la procedura di registrazione sono rese disponibili sul portale www.acquistinre tepa.it 3. A seguito della procedura di registrazione Equitalia Servizi S.p.A. assegna all'operatore il codice utenza, che, unitamente alla parola chiave scelta dall'operatore stesso, abilita ad accedere al servizio di verifica attraverso il portale wwwv.acquistinretepa.it 4. Per effettuare la verifica l'operatore inserisce il codice fiscale del beneficiario, l'importo da corrispondere ed il numero identificativo del pagamento da effettuare. 5. Equitalia Servizi S.p.A. effettua la comunicazione dei soli dati indicati all'articolo 3, comma 3, attraverso il sistema informativo. 6. Le modalita' di abilitazione e scambio di informazioni e comunicazioni di cui al presente articolo possono essere modificate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.