Art. 6. Disposizioni finali e di rinvio e abrogazioni 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, ai candidati ai concorsi pubblici di accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applicano, in quanto compatibili, le corrispondenti disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato. 2. L'accertamento del possesso dei requisiti di idoneita' fisica, psichica ed attitudinale di cui al presente regolamento avviene secondo le modalita' e i tempi previsti dai regolamenti ministeriali che disciplinano lo svolgimento dei concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 3. E' abrogato il regolamento ministeriale 3 maggio 1993, n. 228. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto ed alla registrazione della Corte dei conti, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 11 marzo 2008 Il Ministro: Amato Visto, il Guardasigilli: Scotti Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2008 Ministeri istituzionali, registro n. 3 Interno, foglio n. 251
Nota all'art. 6: - Per i riferimenti al regolamento n. 228 del 1993 si vedano le note alle premesse.