Art. 6. 
            Disposizioni finali e di rinvio e abrogazioni 
  1. Per quanto non previsto dal presente regolamento,  ai  candidati
ai concorsi pubblici di accesso alle qualifiche  iniziali  dei  ruoli
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si  applicano,
in quanto compatibili, le corrispondenti disposizioni concernenti gli
impiegati civili dello Stato. 
  2. L'accertamento del possesso dei requisiti di  idoneita'  fisica,
psichica ed attitudinale  di  cui  al  presente  regolamento  avviene
secondo le modalita' e i tempi previsti dai regolamenti  ministeriali
che disciplinano lo svolgimento dei concorsi pubblici di  accesso  ai
ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
  3. E' abrogato il regolamento ministeriale 3 maggio 1993, n. 228. 
  Il  presente  regolamento,  munito  del  sigillo  dello   Stato   e
sottoposto al visto ed alla  registrazione  della  Corte  dei  conti,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
    Roma, 11 marzo 2008 
                                                   Il Ministro: Amato 
Visto, il Guardasigilli: Scotti 
Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2008 
Ministeri istituzionali, registro n. 3 Interno, foglio n. 251 
 
          Nota all'art. 6:
              - Per  i  riferimenti al regolamento n. 228 del 1993 si
          vedano le note alle premesse.