Art. 145.
                       Disarmo delle armature

  1.  Il  disarmo  delle  armature  provvisorie  di  cui  al  comma 2
dell'articolo 142  deve  essere effettuato con cautela dai lavoratori
che  hanno  ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni
previste  sotto  la  diretta  sorveglianza del capo cantiere e sempre
dopo che il direttore dei lavori ne abbia data l'autorizzazione.
  2.  E'  fatto  divieto  di  disarmare qualsiasi tipo di armatura di
sostegno  quando  sulle  strutture  insistano  carichi  accidentali e
temporanei.
  3.  Nel  disarmo  delle armature delle opere in calcestruzzo devono
essere  adottate  le misure precauzionali previste dalle norme per la
esecuzione delle opere in conglomerato cementizio.