Art. 184.
              Informazione e formazione dei lavoratori

  1.  Nell'ambito  degli  obblighi  di  cui agli articoli 36 e 37, il
datore  di  lavoro  provvede  affinche' i lavoratori esposti a rischi
derivanti   da   agenti   fisici   sul  luogo  di  lavoro  e  i  loro
rappresentanti  vengano informati e formati in relazione al risultato
della valutazione dei rischi con particolare riguardo:
    a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo;
    b)  all'entita' e al significato dei valori limite di esposizione
e  dei valori di azione definiti nei Capi II, III, IV e V, nonche' ai
potenziali rischi associati;
    c)  ai  risultati  della  valutazione,  misurazione o calcolo dei
livelli di esposizione ai singoli agenti fisici;
    d)  alle  modalita'  per  individuare  e  segnalare  gli  effetti
negativi dell'esposizione per la salute;
    e)  alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una
sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa;
    f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi
derivanti dall'esposizione;
    g)   all'uso  corretto  di  adeguati  dispositivi  di  protezione
individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie
all'uso.