Art. 305.
                        Clausola finanziaria

  1.  Fatto  salvo  quanto  disposto  dall'articolo 11,  commi 1 e 2,
dall'esecuzione  del  presente  decreto, ivi compreso quanto disposto
dagli  articoli 5  e  6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico   della   finanza   pubblica.  Le  amministrazioni  competenti
provvedono agli adempimenti derivanti dal presente decreto attraverso
una  diversa  allocazione delle ordinarie risorse, umane, strumentali
ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.