IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di procedere al
riordino  delle  attribuzioni  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri  e  dei  Ministeri in relazione al nuovo assetto strutturale
del  Governo,  come  ridefinito ai sensi dell'articolo 1, commi 376 e
377,  della legge 24 dicembre 2007, n. 244, anche per risolvere gravi
incertezze  interpretative  in  ordine  alla successione di leggi nel
tempo;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 maggio 2008;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

  1.  Al  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, il comma 1
dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
    "1. I Ministeri sono i seguenti:
    1) Ministero degli affari esteri;
    2) Ministero dell'interno;
    3) Ministero della giustizia;
    4) Ministero della difesa;
    5) Ministero dell'economia e delle finanze;
    6) Ministero dello sviluppo economico;
    7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
    8)  Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del
mare;
    9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
    10) Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
    11) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
    12) Ministero per i beni e le attivita' culturali.".
  2.   Le   funzioni  gia'  attribuite  al  Ministero  del  commercio
internazionale, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale, sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico.
  3.   Al   Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  sono
trasferite,  con  le  inerenti  risorse finanziarie, strumentali e di
personale, le funzioni attribuite al Ministero dei trasporti.
  4.  Al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
sono  trasferite  le  funzioni  gia'  attribuite  al  Ministero della
solidarieta'  sociale,  fatto  salvo  quanto disposto dal comma 14, i
compiti  di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non
comunitari,  di  cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 46 del
decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e neocomunitari, nonche'
i  compiti  di coordinamento delle politiche per l'integrazione degli
stranieri  immigrati.  Sono  trasferiti alla Presidenza del Consiglio
dei  Ministri,  con  le  inerenti  risorse  finanziarie, i compiti in
materia  di politiche antidroga, quelli in materia di Servizio civile
nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo
2001,  n.  64,  e  al  decreto  legislativo  5 aprile 2002, n. 77. Il
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri esercita in via esclusiva le
funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana per
i  giovani  del programma comunitario gioventu' di cui all'articolo 5
del   decreto-legge   27  dicembre  2006,  n.  297,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15. La Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri puo' prendere parte alle attivita' del Forum
nazionale dei giovani.
  5.  Le funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca, con
le  inerenti  risorse  finanziarie,  strumentali e di personale, sono
trasferite  al  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita' e della
ricerca.
  6.  Le funzioni del Ministero della salute, con le inerenti risorse
finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
  7.  Le  funzioni del Ministero delle comunicazioni, con le inerenti
risorse  finanziarie,  strumentali e di personale, sono trasferite al
Ministero dello sviluppo economico.
  8.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e con il
Ministro  per  la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentiti i
Ministri  interessati,  si  procede all'immediata ricognizione in via
amministrativa  delle  strutture  trasferite  ai  sensi  del presente
decreto.  Con  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta  dei  Ministri  competenti,  sono apportate le variazioni di
bilancio  occorrenti  per  l'adeguamento  del  bilancio di previsione
dello Stato alla nuova struttura del Governo.
  9. La denominazione: "Ministero delle politiche agricole alimentari
e  forestali" e quella: "Ministro delle politiche agricole alimentari
e  forestali"  sostituiscono,  ovunque  ricorrano, rispettivamente le
denominazioni:  "Ministero  delle  politiche  agricole e forestali" e
"Ministro delle politiche agricole e forestali".
  10.   La  denominazione:  "Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti"  sostituisce  ad  ogni  effetto  e  ovunque  presente,  la
denominazione: "Ministero delle infrastrutture".
  11.  La denominazione: "Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e  della ricerca" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la
denominazione: "Ministero della pubblica istruzione".
  12.  La  denominazione: "Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche  sociali"  sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente,
la denominazione: "Ministero del lavoro e della previdenza sociale".
  13.  La  denominazione:  "Presidente  del  Consiglio  dei Ministri"
sostituisce,  ad  ogni  effetto e ovunque presente, la denominazione:
"Ministro delle politiche per la famiglia".
  14.  Sono, in ogni caso, attribuite al Presidente del Consiglio dei
Ministri:
    a)  le  funzioni  di  indirizzo  e  coordinamento  in  materia di
politiche  giovanili,  nonche'  le  funzioni  di  competenza  statale
attribuite   al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
dall'articolo  46,  comma  1,  lettera c), del decreto legislativo 30
luglio  1999,  n.  300,  in  materia di coordinamento delle politiche
delle  giovani  generazioni; le funzioni gia' attribuite al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale dall'articolo 1, commi 72, 73 e
74,  della  legge  24 dicembre 2007, n. 247, in tema di finanziamenti
agevolati  per  sopperire  alle  esigenze  derivanti  dalla peculiare
attivita'   lavorativa   svolta   ovvero   per  sviluppare  attivita'
innovative  e  imprenditoriali,  le  funzioni  in tema di contrasto e
trattamento  della  devianza e del disagio giovanile. Per l'esercizio
delle  funzioni  di  cui  alla  presente  lettera  la  Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  si  avvale  anche  delle  relative  risorse
finanziarie,  umane e strumentali, ivi compresi l'Osservatorio per il
disagio  giovanile  legato  alle  dipendenze  ed  il  relativo  Fondo
nazionale   per   le   comunita'   giovanili  di  cui  al  comma  556
dell'articolo  1  della legge 23 dicembre 2005, n. 266, delle risorse
gia' trasferite al Ministero della solidarieta' sociale dall'articolo
1, comma 6, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2006, n. 233, nonche' delle
altre risorse inerenti le medesime funzioni attualmente attribuite ad
altre amministrazioni;
    b)  le  funzioni  di  indirizzo  e  coordinamento  in  materia di
politiche  per  la  famiglia  nelle  sue  componenti  e problematiche
generazionali,  nonche'  le funzioni di competenza statale attribuite
al  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46,
comma  1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
in  materia di coordinamento delle politiche a favore della famiglia,
di interventi per il sostegno della maternita' e della paternita', di
conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia,
di  misure  di  sostegno  alla  famiglia,  alla genitorialita' e alla
natalita',  nonche' quelle concernenti l'Osservatorio nazionale sulla
famiglia  di  cui all'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni. La Presidenza del Consiglio
dei  Ministri esercita altresi' le funzioni di competenza del Governo
per  l'Osservatorio  nazionale  per l'infanzia e l'adolescenza di cui
agli  articoli  1  e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio  2007,  n.  103, nonche' la gestione delle risorse finanziarie
relative  alle  politiche  per  la  famiglia  ed,  in particolare, la
gestione  dei finanziamenti di cui all'articolo 1, commi 1250 e 1259,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
    c)  le funzioni concernenti il Centro nazionale di documentazione
e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 3 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, e
l'espressione  del  concerto  in  sede di esercizio delle funzioni di
competenza  statale  attribuite  al  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale in materia di "Fondo di previdenza per le persone
che   svolgono   lavori   di   cura   non   retribuiti  derivanti  da
responsabilita'   familiari",   di  cui  al  decreto  legislativo  16
settembre 1996, n. 565;
    d) l'espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni
di  competenza  statale  attribuite  al  Ministero del lavoro e delle
politiche  sociali  dagli  articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44,
45,  46, 47 e 48 del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna,
di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
    e)  le  funzioni  di  competenza  statale attribuite al Ministero
delle  attivita'  produttive  dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, e
dagli  articoli  52,  53, 54 e 55 del citato codice di cui al decreto
legislativo  11  aprile  2006, n. 198, nonche' quelle gia' attribuite
dagli articoli 21 e 22 del medesimo decreto.
  15.  Il  Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la
semplificazione normativa delegato assicura il coordinamento unitario
delle  funzioni  di semplificazione normativa, comprese quelle di cui
all'articolo  1,  comma  22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n.
181,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n.
233, quelle di cui ai commi 12 e 15 e l'iniziativa di cui al comma 14
dell'articolo  14  della legge 28 novembre 2005, n. 246. All'articolo
1,  comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  9 marzo 2006, n. 80, le parole: "per la
funzione pubblica", ovunque ricorrano, sono soppresse.
  16.  In attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto
e  limitatamente alle strutture delle Amministrazioni per le quali e'
previsto il trasferimento delle funzioni, con regolamenti adottati ai
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
sono  ridefiniti  gli assetti organizzativi e il numero massimo delle
strutture  di  primo livello, in modo da assicurare, fermi restando i
conseguenti  processi di riallocazione e mobilita' del personale, che
al termine del processo di riorganizzazione sia ridotta almeno del 20
per  cento,  per  le nuove strutture, la somma dei limiti delle spese
strumentali   e  di  funzionamento  previsti  rispettivamente  per  i
Ministeri di origine ed i Ministeri di destinazione.
  17.  L'onere  relativo  ai  contingenti  assegnati  agli  uffici di
diretta   collaborazione  dei  Ministri,  dei  Vice  Ministri  e  dei
Sottosegretari   di   Stato   nelle   strutture  che  abbiano  subito
modificazioni  ai sensi delle disposizioni del presente decreto, deve
essere,  comunque,  inferiore per non meno del 20 per cento al limite
di  spesa  complessivo  riferito  all'assetto  vigente  alla  data di
entrata in vigore dello stesso decreto.
  18.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e con il
Ministro  per  la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentiti i
Ministri   interessati,  previa  consultazione  delle  organizzazioni
sindacali  maggiormente rappresentative, sono determinati i criteri e
le  modalita'  per l'individuazione delle risorse umane relative alle
funzioni trasferite ai sensi del presente decreto.
  19.  Dal riordino delle competenze dei Ministeri e della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri  e  dal  loro accorpamento previsti dal
presente   decreto   non  deriva  alcuna  revisione  dei  trattamenti
economici  complessivi  in  atto corrisposti ai dipendenti trasferiti
ovvero  a quelli dell'amministrazione di destinazione che si rifletta
in maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  20.  Con  riferimento  ai  Ministeri  per  i  quali  sono  previsti
accorpamenti,  in via provvisoria e, comunque, per un periodo massimo
di  sei  mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, nelle more dell'approvazione del
regolamento   di   organizzazione  dei  relativi  uffici  funzionali,
strumentali  e di diretta collaborazione con le autorita' di Governo,
la  struttura  di  tali  uffici e' definita, nel rispetto delle leggi
vigenti,  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro competente, sentito il Ministro dell'economia e
delle finanze. Fino alla data di entrata in vigore di tale decreto si
applicano  transitoriamente  i  provvedimenti  organizzativi vigenti,
purche' resti ferma l'unicita' degli uffici di diretta collaborazione
di  vertice.  Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
su  proposta dei Ministri competenti, sono apportate le variazioni di
bilancio  occorrenti  per  l'adeguamento  del  bilancio di previsione
dello Stato alla nuova struttura del Governo.
  21.  L'articolo  3,  comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, e'
abrogato.
  22.   Ferma   restando   l'applicabilita'   anche   ai   magistrati
amministrativi,  ordinari  e  contabili,  nonche' agli avvocati dello
Stato,  delle  disposizioni  dell'articolo  13  del  decreto-legge 12
giugno  2001,  n.  217,  convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2001, n. 317, e successive modificazioni, a tale articolo sono
apportate le seguenti modifiche:
    a)  al  comma  1,  primo periodo, dopo le parole: "Presidente del
Consiglio  dei  Ministri"  sono  inserite  le  seguenti:  "e  con  il
Sottosegretario  di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Segretario  del  Consiglio  dei  Ministri";  b)  al  comma 3, dopo le
parole:   "valutare   motivate"   sono   inserite   le  seguenti:  "e
specifiche".