Art. 19. Disposizioni finali e copertura finanziaria 1. Gli allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono aggiornati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in conformita' alle modifiche tecniche rese necessarie dal progresso ovvero a quelle introdotte a livello comunitario. 2. All'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le parole da: «con modalita' definite con decreto» fino alla fine del comma sono soppresse. 3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle norme di attuazione. 4. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate, a carico della finanza pubblica. 5. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Nota all'art. 19: - Si riporta il testo dell'art. 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, cosi' come modificato dal presente decreto: «1. L'esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono affidati al proprietario, definito come alla lettera j) dell'art. 1, comma 1, o per esso ad un terzo, avente i requisiti definiti alla lettera o) dell'art. 1, comma 1, che se ne assume la responsabilita'. L'eventuale atto di assunzione di responsabilita' da parte del terzo, che lo espone altresi' alle sanzioni amministrative previste dal comma 5 dell'art. 34 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, deve essere redatto in forma scritta e consegnato al proprietario. Il terzo eventualmente incaricato, non puo' delegare ad altri le responsabilita' assunte, e puo' ricorrere solo occasionalmente al subappalto delle attivita' di sua competenza, fermo restando il rispetto della legge 5 marzo 1990, n. 46, per le attivita' di manutenzione straordinaria, e ferma restando la propria diretta responsabilita' ai sensi degli articoli 1667 e seguenti del codice civile. Il ruolo di terzo responsabile di un impianto e' incompatibile con il ruolo di fornitore di energia per il medesimo impianto, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto servizio energia.».