Art. 2.
                             Definizioni
  1.  Esclusivamente  ai  fini  del presente decreto, si applicano le
seguenti definizioni:
    a)   "energia":   qualsiasi   forma  di  energia  commercialmente
disponibile,  inclusi  elettricita',  gas  naturale,  compreso il gas
naturale   liquefatto,   gas   di   petrolio   liquefatto,  qualsiasi
combustibile   da   riscaldamento   o   raffreddamento,  compresi  il
teleriscaldamento  e il teleraffreddamento, carbone e lignite, torba,
carburante   per  autotrazione,  ad  esclusione  del  carburante  per
l'aviazione  e di quello per uso marina, e la biomassa quale definita
nella  direttiva  2001/77/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  27  settembre  2001,  recepita  con  il  decreto  legislativo 29
dicembre  2003,  n.  387,  sulla  promozione  dell'energia  elettrica
prodotta   da  fonti  energetiche  rinnovabili  nel  mercato  interno
dell'elettricita';
    b)  "efficienza  energetica":  il  rapporto  tra  i  risultati in
termini  di  rendimento, servizi, merci o energia, da intendersi come
prestazione fornita, e l'immissione di energia;
    c)  "miglioramento  dell'efficienza  energetica":  un  incremento
dell'efficienza   degli   usi   finali  dell'energia,  risultante  da
cambiamenti tecnologici, comportamentali o economici;
    d)  "risparmio  energetico": la quantita' di energia risparmiata,
determinata  mediante una misurazione o una stima del consumo prima e
dopo   l'attuazione   di   una   o   piu'   misure  di  miglioramento
dell'efficienza    energetica,    assicurando    nel    contempo   la
normalizzazione  delle condizioni esterne che influiscono sul consumo
energetico;
    e)  "servizio energetico": la prestazione materiale, l'utilita' o
il  vantaggio  derivante dalla combinazione di energia con tecnologie
ovvero  con  operazioni  che  utilizzano efficacemente l'energia, che
possono  includere  le  attivita'  di  gestione, di manutenzione e di
controllo  necessarie alla prestazione del servizio, la cui fornitura
e' effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali
ha dimostrato di portare a miglioramenti dell'efficienza energetica e
a risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili;
    f)  "meccanismo  di  efficienza  energetica":  strumento generale
adottato dallo Stato o da autorita' pubbliche per creare un regime di
sostegno o di incentivazione agli operatori del mercato ai fini della
fornitura  e  dell'acquisto  di  servizi energetici e altre misure di
miglioramento dell'efficienza energetica;
    g)   "programma  di  miglioramento  dell'efficienza  energetica":
attivita'  incentrate  su  gruppi di clienti finali e che di norma si
traducono  in miglioramenti dell'efficienza energetica verificabili e
misurabili o stimabili;
    h)   "misura   di   miglioramento   dell'efficienza  energetica":
qualsiasi   azione   che   di   norma  si  traduce  in  miglioramenti
dell'efficienza energetica verificabili e misurabili o stimabili;
    i)  "ESCO":  persona  fisica  o  giuridica  che  fornisce servizi
energetici  ovvero  altre  misure  di  miglioramento  dell'efficienza
energetica  nelle  installazioni  o  nei  locali  dell'utente e, cio'
facendo,   accetta  un  certo  margine  di  rischio  finanziario.  Il
pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul
miglioramento    dell'efficienza    energetica   conseguito   e   sul
raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti;
    l) "contratto di rendimento energetico": accordo contrattuale tra
il   beneficiario   e   il   fornitore   riguardante  una  misura  di
miglioramento dell'efficienza energetica, in cui i pagamenti a fronte
degli investimenti in siffatta misura sono effettuati in funzione del
livello   di   miglioramento   dell'efficienza  energetica  stabilito
contrattualmente;
    m)   "finanziamento  tramite  terzi":  accordo  contrattuale  che
comprende  un  terzo, oltre al fornitore di energia e al beneficiario
della   misura   di  miglioramento  dell'efficienza  energetica,  che
fornisce  i  capitali  per  tale misura e addebita al beneficiario un
canone   pari   a  una  parte  del  risparmio  energetico  conseguito
avvalendosi della misura stessa. Il terzo puo' essere una ESCO;
    n)  "diagnosi  energetica": procedura sistematica volta a fornire
un'adeguata  conoscenza  del  profilo  di  consumo  energetico  di un
edificio o gruppo di edifici, di una attivita' o impianto industriale
o  di  servizi  pubblici  o privati, ad individuare e quantificare le
opportunita'  di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici
e riferire in merito ai risultati;
    o)  "strumento  finanziario per i risparmi energetici": qualsiasi
strumento  finanziario,  reso  disponibile  sul  mercato da organismi
pubblici  o  privati per coprire parzialmente o integralmente i costi
del  progetto iniziale per l'attuazione delle misure di miglioramento
dell'efficienza energetica;
    p)  "cliente  finale":  persona  fisica  o giuridica che acquista
energia per proprio uso finale;
    q)  "distributore  di  energia", ovvero "distributore di forme di
energia  diverse  dall'elettricita'  e  dal  gas":  persona  fisica o
giuridica  responsabile  del  trasporto  di energia al fine della sua
fornitura  a clienti finali e a stazioni di distribuzione che vendono
energia  a  clienti  finali.  Da  questa  definizione  sono esclusi i
gestori  dei  sistemi di distribuzione del gas e dell'elettricita', i
quali rientrano nella definizione di cui alla lettera r);
    r)  "gestore  del  sistema  di  distribuzione" ovvero "impresa di
distribuzione":   persona   fisica  o  giuridica  responsabile  della
gestione,  della  manutenzione  e,  se necessario, dello sviluppo del
sistema di distribuzione dell'energia elettrica o del gas naturale in
una  data  zona  e,  se del caso, delle relative interconnessioni con
altri  sistemi,  e  di  assicurare  la  capacita' a lungo termine del
sistema  di  soddisfare  richieste  ragionevoli  di  distribuzione di
energia elettrica o gas naturale;
    s)  "societa' di vendita di energia al dettaglio": persona fisica
o giuridica che vende energia a clienti finali;
    t)  "sistema efficiente di utenza": sistema in cui un impianto di
produzione di energia elettrica, con potenza non superiore a 10 Mwe e
complessivamente  installata  sullo  stesso sito, alimentato da fonti
rinnovabili o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella
titolarita'   di   un   soggetto   diverso  dal  cliente  finale,  e'
direttamente  connesso,  per  il  tramite di un collegamento privato,
all'impianto  per  il  consumo  di  un  solo  cliente  finale  ed  e'
realizzato   all'interno   dell'area  di  proprieta'  o  nella  piena
disponibilita' del medesimo cliente;
    u)   "certificato   bianco":   titolo  di  efficienza  energetica
attestante il conseguimento di risparmi di energia grazie a misure di
miglioramento  dell'efficienza  energetica  e  utilizzabile  ai  fini
dell'adempimento  agli  obblighi  di cui all'articolo 9, comma 1, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni,
e  all'articolo  16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000,
n. 164;
    v)  "sistema  di  gestione dell'energia": la parte del sistema di
gestione  aziendale  che  ricomprende  la struttura organizzativa, la
pianificazione,  la  responsabilita',  le  procedure, i processi e le
risorse  per sviluppare, implementare, migliorare, ottenere, misurare
e mantenere la politica energetica aziendale;
    z)  "esperto  in  gestione  dell'energia":  soggetto  che  ha  le
conoscenze,  l'esperienza e la capacita' necessarie per gestire l'uso
dell'energia in modo efficiente;
    aa)  "ESPCo": soggetto fisico o giuridico, ivi incluse le imprese
artigiane  e le loro forme consortili, che ha come scopo l'offerta di
servizi  energetici  atti  al  miglioramento dell'efficienza nell'uso
dell'energia;
    bb)  "fornitore  di  servizi  energetici":  soggetto che fornisce
servizi  energetici,  che  puo'  essere  uno dei soggetti di cui alle
lettere i), q), r), s), z) ed aa);
    cc)  "Agenzia":  e' la struttura dell'ENEA di cui all'articolo 4,
che  svolge  le funzioni previste dall'articolo 4, paragrafo 4, della
direttiva 2006/32/CE.
  2.  Continuano  a valere, ove applicabili, le definizioni di cui al
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e al decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164.
 
          Note all'art. 2:
              -  La  direttiva 2001/77CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          27 ottobre 2001, n. L 283.
              -  Per  il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
          si vedano le note alle premesse.
              -  Per  l'art.  9,  comma 1,  del  decreto  legislativo
          16 marzo 1999, n. 79 si vedano le note alle premesse.
              -  Per  l'art.  16,  comma 4,  del  decreto legislativo
          23 maggio 2000, n. 164 si vedano le note alle premesse.
              -  Per  la  direttiva 2006/32/CE si vedano le note alle
          premesse.