Art. 8. Durata e struttura del periodo di formazione e tirocinio 1. Il periodo di formazione e tirocinio per i vincitori del concorso ha durata non superiore a quattro mesi e, comunque, non inferiore a tre. 2. L'attivita' di formazione si svolge parte in presenza e parte con strumenti info-telematici. E' finalizzata all'arricchimento delle competenze relative all'analisi del contesto esterno alla scuola, alla progettualita' formativa, ai rapporti con i soggetti interni ed esterni alla scuola, alla gestione dell'organizzazione scolastica ivi compresi gli aspetti giuridici, finanziari ed informatici. 3. I contenuti delle attivita' formative sono indicati nel bando. 4. Il periodo di tirocinio e' finalizzato al consolidamento delle competenze connesse alla funzione dirigenziale e si svolge presso scuole anche in collegamento con universita', amministrazioni pubbliche, imprese. 5. Il periodo di formazione e tirocinio e' valido se le assenze, debitamente giustificate e documentate, non superano un sesto delle ore complessive svolte in presenza. In caso di assenze giustificate e documentate superiori al limite di ore stabilite, il corsista partecipa al corso di formazione e tirocinio del successivo concorso indetto per il reclutamento dei dirigenti scolastici. In caso di assenze ingiustificate e/o non documentate, il corsista decade dalla graduatoria dei vincitori del concorso di cui all'articolo 7. 6. Il periodo di formazione e tirocinio si conclude con una relazione nella quale il corsista illustra sinteticamente il percorso formativo e le tematiche affrontate in sede di tirocinio. 7. Gli uffici scolastici regionali, per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attivita' di formazione e tirocinio, si avvalgono della collaborazione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica.