Art. 8.
      Durata e struttura del periodo di formazione e tirocinio

  1.  Il  periodo  di  formazione  e  tirocinio  per  i vincitori del
concorso  ha  durata  non  superiore  a quattro mesi e, comunque, non
inferiore a tre.
  2.  L'attivita'  di  formazione si svolge parte in presenza e parte
con strumenti info-telematici. E' finalizzata all'arricchimento delle
competenze  relative  all'analisi  del  contesto esterno alla scuola,
alla  progettualita' formativa, ai rapporti con i soggetti interni ed
esterni alla scuola, alla gestione dell'organizzazione scolastica ivi
compresi gli aspetti giuridici, finanziari ed informatici.
  3. I contenuti delle attivita' formative sono indicati nel bando.
  4.  Il  periodo di tirocinio e' finalizzato al consolidamento delle
competenze  connesse  alla  funzione  dirigenziale e si svolge presso
scuole   anche   in  collegamento  con  universita',  amministrazioni
pubbliche, imprese.
  5.  Il  periodo  di formazione e tirocinio e' valido se le assenze,
debitamente  giustificate  e documentate, non superano un sesto delle
ore complessive svolte in presenza. In caso di assenze giustificate e
documentate  superiori  al  limite  di  ore  stabilite,  il  corsista
partecipa  al corso di formazione e tirocinio del successivo concorso
indetto  per  il  reclutamento  dei  dirigenti scolastici. In caso di
assenze  ingiustificate e/o non documentate, il corsista decade dalla
graduatoria dei vincitori del concorso di cui all'articolo 7.
  6.  Il  periodo  di  formazione  e  tirocinio  si  conclude con una
relazione nella quale il corsista illustra sinteticamente il percorso
formativo e le tematiche affrontate in sede di tirocinio.
  7.  Gli  uffici  scolastici  regionali,  per  l'organizzazione e lo
svolgimento  dell'attivita'  di  formazione e tirocinio, si avvalgono
della   collaborazione   dell'Agenzia   nazionale   per  lo  sviluppo
dell'autonomia scolastica.