Art. 11. Relazione annuale al Parlamento sullo stato di applicazione dell'AIR e della VIR 1. La relazione annuale al Parlamento sullo stato di applicazione dell'AIR e della VIR, prevista dall'articolo 14, comma 10, della legge 28 novembre 2005, n. 246, indica, partitamente: a) il numero e i casi in cui l'AIR e' stata effettuata; b) il numero e i casi di esclusione e di esenzione; c) le ipotesi in cui l'AIR e' stata integrata o rinnovata, su richiesta del DAGL, del Parlamento, o su sollecitazione del Consiglio di Stato in sede consultiva; d) il numero e i casi in cui la VIR e' stata effettuata. 2. La relazione da' conto delle metodologie applicate con riguardo alla stima dei vantaggi e degli svantaggi, nonche' con riferimento alle procedure di consultazione seguite e alle scelte organizzative adottate dalle singole amministrazioni, con riguardo ai costi relativi, e alle attivita' formative attuate. 3. La relazione contiene, inoltre, gli opportuni riferimenti alle esperienze di AIR e di VIR svolte dalle regioni e degli enti locali, dalle autorita' indipendenti, dall'Unione europea, dalle organizzazioni internazionali e dagli ordinamenti esteri. La relazione indica le eventuali criticita' delle procedure AIR e VIR eseguite a livello del governo nazionale e le possibili proposte migliorative. La relazione da' conto, infine, delle iniziative in materia di valutazione degli effetti preventivi e di verifica successiva degli atti normativi assunte in sede parlamentare. 4. Entro il 31 marzo di ogni anno, ciascuna amministrazione di cui all'articolo 3, per quanto di rispettiva competenza, fornisce al DAGL gli elementi informativi di cui ai commi 1, 2 e 3, inviando una relazione corredata dai documenti necessari. In particolare, il Dipartimento degli affari regionali, sentita, ove occorra, la Conferenza Unificata, fornisce le informazioni riguardanti le attivita' delle regioni e degli enti locali. 5. Sulla base delle comunicazioni ricevute, il DAGL cura la predisposizione della relazione di cui al comma 1. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 11 settembre 2008 Il Presidente: Berlusconi Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte di conti il 23 ottobre 2008 Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 45
Nota all'art. 11: - Per il testo dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, si veda nelle note alle premesse.