Art. 3. 
                   Organizzazione delle attivita' 
 
  1.   Ciascuna   amministrazione   comunica   tempestivamente   alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento  per  gli  affari
giuridici  e  legislativi   (di   seguito   "DAGL"),   le   modalita'
organizzative prescelte per il coordinamento e l'effettuazione  delle
attivita' connesse all'AIR e alla VIR di  rispettiva  competenza,  ai
sensi dell'articolo 14, comma 9, della legge  28  novembre  2005,  n.
246. 
  2. Per gli atti normativi che coinvolgono piu' amministrazioni, gli
uffici  competenti  possono  concordare  l'effettuazione  in   comune
dell'AIR,  prevedendo  anche  che   specifiche   fasi   o   attivita'
istruttorie del processo di analisi siano  realizzate  da  una  delle
amministrazioni. In questo caso resta ferma la responsabilita'  delle
singole amministrazioni circa i contenuti e le  conclusioni  dell'AIR
di relativa competenza. 
  3.  Nell'ambito  del  Dipartimento  per  gli  affari  giuridici   e
legislativi (DAGL) della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  e'
costituito l'ufficio di  livello  dirigenziale  generale  "Analisi  e
verifica dell'impatto della regolamentazione". Tale ufficio, ove  non
diversamente specificato, e' competente all'effettuazione dei compiti
e delle attivita' in materia di AIR e VIR deputati al DAGL. 
  4. Il DAGL e', in materia di AIR e VIR, il  referente  unico  delle
amministrazioni statali per i rapporti in ambito interno, comunitario
e internazionale. 
 
          Nota agli articoli 1; 3; 4:
              -  Per  l'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246,
          si veda nelle note alle premesse.