Art. 3. Organizzazione delle attivita' 1. Ciascuna amministrazione comunica tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (di seguito "DAGL"), le modalita' organizzative prescelte per il coordinamento e l'effettuazione delle attivita' connesse all'AIR e alla VIR di rispettiva competenza, ai sensi dell'articolo 14, comma 9, della legge 28 novembre 2005, n. 246. 2. Per gli atti normativi che coinvolgono piu' amministrazioni, gli uffici competenti possono concordare l'effettuazione in comune dell'AIR, prevedendo anche che specifiche fasi o attivita' istruttorie del processo di analisi siano realizzate da una delle amministrazioni. In questo caso resta ferma la responsabilita' delle singole amministrazioni circa i contenuti e le conclusioni dell'AIR di relativa competenza. 3. Nell'ambito del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' costituito l'ufficio di livello dirigenziale generale "Analisi e verifica dell'impatto della regolamentazione". Tale ufficio, ove non diversamente specificato, e' competente all'effettuazione dei compiti e delle attivita' in materia di AIR e VIR deputati al DAGL. 4. Il DAGL e', in materia di AIR e VIR, il referente unico delle amministrazioni statali per i rapporti in ambito interno, comunitario e internazionale.
Nota agli articoli 1; 3; 4: - Per l'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, si veda nelle note alle premesse.