Art. 5. 
       Svolgimento dell'istruttoria e fasi della consultazione 
 
  1. La redazione della  relazione  AIR  di  cui  all'articolo  6  e'
preceduta da  un'adeguata  istruttoria,  comprensiva  delle  fasi  di
consultazione,  anche  telematica,  delle  principali  categorie   di
soggetti pubblici e privati destinatari  diretti  e  indiretti  della
proposta di regolamentazione. 
  2. L'istruttoria si  svolge,  in  particolare,  in  conformita'  ai
seguenti criteri: 
    a) proporzionalita'; 
    b) flessibilita' dei metodi di rilevazione dei dati; 
    c) trasparenza delle procedure e  degli  atti,  finalizzata  alla
piu' ampia  partecipazione  dei  soggetti  pubblici  e  dei  soggetti
privati coinvolti  nell'iniziativa  regolatoria,  pur  tenendo  conto
della portata  del  provvedimento  e  delle  esigenze  di  speditezza
connesse al processo di produzione legislativa. 
  3. Le amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio  dei
Ministri  -  DAGL   -   l'avvio   dell'iniziativa   istruttoria   per
l'acquisizione  degli  elementi  finalizzati  alla  redazione   della
relazione AIR di cui all'articolo 6, indicando uno o  piu'  referenti
dell'attivita'. 
  4. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, sono definiti i criteri generali e le  procedure  della
fase della consultazione. 
 
          Nota all'art. 5:
              -  Per  il  testo  dell'art.  17,  comma 3, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note alle premesse.