Art. 5. Svolgimento dell'istruttoria e fasi della consultazione 1. La redazione della relazione AIR di cui all'articolo 6 e' preceduta da un'adeguata istruttoria, comprensiva delle fasi di consultazione, anche telematica, delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari diretti e indiretti della proposta di regolamentazione. 2. L'istruttoria si svolge, in particolare, in conformita' ai seguenti criteri: a) proporzionalita'; b) flessibilita' dei metodi di rilevazione dei dati; c) trasparenza delle procedure e degli atti, finalizzata alla piu' ampia partecipazione dei soggetti pubblici e dei soggetti privati coinvolti nell'iniziativa regolatoria, pur tenendo conto della portata del provvedimento e delle esigenze di speditezza connesse al processo di produzione legislativa. 3. Le amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - DAGL - l'avvio dell'iniziativa istruttoria per l'acquisizione degli elementi finalizzati alla redazione della relazione AIR di cui all'articolo 6, indicando uno o piu' referenti dell'attivita'. 4. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri generali e le procedure della fase della consultazione.
Nota all'art. 5: - Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note alle premesse.