Art. 9. 
                     Casi di esenzione dall'AIR 
 
  1. Il DAGL, su motivata richiesta dell'amministrazione interessata,
puo'  consentire  l'esenzione  dall'AIR,  in  particolare,  in   casi
straordinari di necessita'  ed  urgenza,  nonche'  nelle  ipotesi  di
peculiare complessita' e ampiezza  dell'intervento  normativo  e  dei
suoi possibili effetti. 
  2. L'esenzione dall'AIR puo' essere sempre  deliberata  e  motivata
dal Consiglio dei Ministri. 
  3. In ogni  caso,  la  relazione  illustrativa  che  accompagna  il
provvedimento contiene il riferimento alla disposta esenzione e  alle
sue ragioni giustificative e indica sinteticamente la necessita' ed i
previsti  effetti  dell'intervento  normativo  sulle  attivita'   dei
cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e  sul  funzionamento
delle  pubbliche  amministrazioni,  dando   conto   della   eventuale
comparazione di opzioni regolatorie alternative. 
  4. Si procede comunque alla effettuazione dell'AIR, anche nei  casi
di  cui  all'articolo  8,  ove  sia   richiesto   dalle   Commissioni
Parlamentari,   dal   Consiglio   dei   Ministri   o   dal   Comitato
interministeriale di indirizzo e guida strategica per le politiche di
semplificazione  e  la  qualita'  della   regolazione   (di   seguito
"Comitato").