Art. 9. Casi di esenzione dall'AIR 1. Il DAGL, su motivata richiesta dell'amministrazione interessata, puo' consentire l'esenzione dall'AIR, in particolare, in casi straordinari di necessita' ed urgenza, nonche' nelle ipotesi di peculiare complessita' e ampiezza dell'intervento normativo e dei suoi possibili effetti. 2. L'esenzione dall'AIR puo' essere sempre deliberata e motivata dal Consiglio dei Ministri. 3. In ogni caso, la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento contiene il riferimento alla disposta esenzione e alle sue ragioni giustificative e indica sinteticamente la necessita' ed i previsti effetti dell'intervento normativo sulle attivita' dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative. 4. Si procede comunque alla effettuazione dell'AIR, anche nei casi di cui all'articolo 8, ove sia richiesto dalle Commissioni Parlamentari, dal Consiglio dei Ministri o dal Comitato interministeriale di indirizzo e guida strategica per le politiche di semplificazione e la qualita' della regolazione (di seguito "Comitato").