Art. 9 
Rimborsi fiscali ultradecennali e  velocizzazione,  anche  attraverso
    garanzie della Sace s.p.a., dei pagamenti da parte della p.a. 
 
  1. All'articolo 15-bis, comma 12, del  decreto  -  legge  2  luglio
2007, n. 81, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2007,  n.  127,  e'  aggiunto,  in   fine,   il   seguente   periodo:
Relativamente agli anni 2008  e  2009  le  risorse  disponibili  sono
iscritte sul fondo di cui all'articolo 1, comma 50,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266, rispettivamente, per provvedere all'estinzione
dei crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla  data  del  31
dicembre 2007,  il  cui  pagamento  rientri,  secondo  i  criteri  di
contabilita' nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse  e  il
cui ammontare e' accertato con decreto del Ministro  dell'economia  e
delle finanze, anche sulla base delle  risultanze  emerse  a  seguito
della emanazione della propria circolare n. 7 del  5  febbraio  2008,
nonche' per essere trasferite  alla  contabilita'  speciale  n.  1778
"Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio" per i rimborsi  richiesti
da piu' di dieci anni, individuati dall'articolo 1, comma 139,  della
legge 24 dicembre 2007,  n.  244  per  la  successiva  erogazione  ai
contribuenti. 
  2. Per effetto della previsione di cui al comma 1, il comma 140-bis
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' abrogato. 
  3. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto, sono stabilite le modalita' per favorire l'intervento  delle
imprese di assicurazione e della SACE  s.p.a.  nella  prestazione  di
garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti  vantati
dai fornitori di beni e servizi nei confronti  delle  amministrazioni
pubbliche.