(Allegato)
                              ALLEGATO 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI  CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  7
                        OTTOBRE 2008, N. 154 
 
All'articolo 1: 
al comma 1, nell'alinea, le parole: " decreto legge " sono sostituite
dalla seguente: " decreto-legge " e, nella lettera c), le  parole:  "
dal seguente " sono sostituite dalle seguenti: " dai seguenti "; 
al comma 2, nell'alinea, le parole: " nella Gazzetta Ufficiale n. 105
del 7 marzo 2005 " sono sostituite dalle seguenti: " nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005 ". 
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti: 
"ART. 1-bis. - (Modifica alla legge 3 agosto  2007,  n.  120).  -  1.
All'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 120, le parole
da: "L'adozione delle  iniziative"  fino  a:  "e  agli  ambiti"  sono
sostituite dalle seguenti: "L'adozione delle  iniziative  di  cui  al
comma 1 dovra' essere completata entro il 31 dicembre 2012.  Fino  al
31 gennaio 2010 negli ambiti". 
ART. 1-ter. - (Abrogazione dell'articolo 24-ter del decreto-legge  31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 2008, n. 31). - 1. L'articolo 24-ter  del  decreto-legge  31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 2008, n. 31, e' abrogato ". 
 
Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti: 
"ART.  2-bis.  -  (Trasferimenti  erariali  in  favore   degli   enti
subentranti alle comunita' montane disciolte). -  1.  Agli  enti  che
subentrano nei rapporti giuridici di comunita' montane disciolte sono
assegnati tutti i trasferimenti erariali gia' erogati alle  comunita'
montane medesime, al netto delle riduzioni stabilite dall'articolo 2,
comma 16, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e  dall'articolo  76,
comma 6-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in  particolare
a titolo di contributo ordinario,  di  contributo  consolidato  e  di
contributo per investimenti. 
ART.  2-ter.  -  (Disposizioni  in  materia  di  regime  fiscale  dei
carburanti per autotrazione). - 1. A decorrere dal 1°  gennaio  2009,
al  fine  di   adeguare   le   risorse   destinate   a   ridurre   la
concorrenzialita' delle rivendite di  benzine  e  gasolio  utilizzati
come carburante per autotrazione situate nel territorio elvetico,  e'
attribuita  alle  regioni  confinanti  con  la  Svizzera  una   quota
aggiuntiva di  compartecipazione  all'IVA  determinata  nella  misura
dell'onere finanziario relativo ai  litri  di  carburante  venduti  a
prezzo ridotto. 
2. La riduzione alla pompa del prezzo del gasolio e delle benzine per
autotrazione utilizzati dai privati cittadini residenti nella regione
per consumi personali puo' essere disposta dalle  regioni  confinanti
con  la  Confederazione  elvetica,  non  facente  parte   dell'Unione
europea, con propria legge, nel rispetto della normativa comunitaria,
in modo tale da garantire che il prezzo non sia  inferiore  a  duello
praticato nello Stato confinante e che la riduzione sia differenziata
nel territorio regionale in maniera inversamente  proporzionale  alla
distanza dei punti vendita dal confine. 
3. La compartecipazione di cui al comma 1 e' attribuita mensilmente a
ciascuna regione sulla base dei quantitativi erogati a prezzo ridotto
nell'anno  precedente,  con  conguaglio,  entro  il  mese  di  aprile
dell'anno successivo, sulla base dei dati  di  consuntivo  rilasciati
dall'Agenzia delle dogane. 
4. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
stabilite  le  modalita'  di  applicazione  delle  disposizioni   del
presente articolo e, annualmente, in sede del conguaglio  di  cui  al
comma   3,   viene   rideterminata   la   misura   della   quota   di
compartecipazione prevista dal comma  1  al  fine  di  assicurare  la
copertura finanziaria delle finalita' del presente articolo. 
5. Con decorrenza dalla medesima data di cui al comma 1  e'  abrogato
l'articolo 12 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56. 
6.  Al  minor  gettito  derivante  dall'applicazione   del   presente
articolo, nei limiti di 20 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dal
2009, si provvede mediante riduzione lineare  degli  stanziamenti  di
parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate
dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
ART. 2-quater. - (Disposizioni per gli enti locali).  -  1.  Ai  fini
dell'approvazione del bilancio di  previsione  degli  enti  locali  e
della verifica della salvaguardia degli equilibri di  bilancio,  sono
confermate, per l'anno 2009, le disposizioni di cui  all'articolo  1,
comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26. 
2. Per l'anno 2009 i trasferimenti erariali in favore di ogni singolo
ente sono determinati in base alle disposizioni recate  dall'articolo
2, comma 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed  alle  modifiche
delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute. 
3. Le disposizioni in materia  di  compartecipazione  provinciale  al
gettito  dell'imposta  sui  reddito  delle  persone  fisiche  di  cui
all'articolo 31, comma 8, della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,
confermate per l'anno 2008 dall'articolo 2, comma 3, della  legge  n.
244 del 2007, sono prorogate per l'anno 2009. 
4.  All'articolo  160,  comma  1,  del  testo   unico   delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
"e) i modelli relativi  al  conto  del  bilancio  e  la  tabella  dei
parametri gestionali;". 
5. All'articolo 161, comma 1, del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il secondo periodo e'  sostituito
dal seguente: "Le certificazioni sono  firmate  dal  segretario,  dal
responsabile del servizio  finanziario  e  dall'organo  di  revisione
economicofinanziario". 
6. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
267, sono apportate le seguenti modifiche: 
a) all'articolo 151, comma 7, le parole: "30 giugno" sono  sostituite
dalle seguenti: "30 aprile"; 
b) all'articolo 226, comma 1, le parole: "due mesi"  sono  sostituite
dalle seguenti: "30 giorni"; 
c) all'articolo 227, comma 2, primo periodo, le parole:  "30  giugno"
sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile"; 
d) all'articolo 233, comma 1, le parole: "due mesi"  sono  sostituite
dalle seguenti: "30 giorni". 
7. Le dichiarazioni di cui all'articolo 2, comma 4,  del  regolamento
di cui al decreto del Ministro dell'interno 1° luglio 2002,  n.  197,
attestanti il minor  gettito  dell'imposta  comunale  sugli  immobili
derivante da fabbricati del gruppo catastale  D  per  ciascuno  degli
anni 2005 e precedenti,  anche  se  gia'  presentate,  devono  essere
trasmesse al Ministero dell'interno, a pena di decadenza, entro il 31
gennaio 2009 ed essere  corredate  da  un'attestazione  a  firma  del
responsabile  del  servizio  finanziario  dell'ente  locale,  nonche'
asseverate dall'organo di revisione, che evidenzi le  minori  entrate
registrate per ciascuno degli anni 2005 e  precedenti  e  i  relativi
contributi statali a tale titolo comunicati ". 
 
L'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
"ART.  3.  -  (Definizione  dei  piani   di   dimensionamento   delle
istituzioni scolastiche rientranti nelle competenze delle  regioni  e
degli enti locali). - 1. All'articolo 64 del decreto-legge 25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, dopo il comma 4-ter sono inseriti i seguenti: 
"4-quater. Ai fini del  conseguimento  degli  obiettivi.  di  cui  al
presente articolo, le regioni e gli enti  locali,  nell'ambito  delle
rispettive competenze, per l'anno scolastico 2009/2010, assicurano il
dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome  nel  rispetto
dei parametri fissati dall'articolo  2  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998,  n.  233,  da
realizzare comunque non oltre il 31 dicembre 2008. In ogni  caso  per
il predetto anno scolastico la  consistenza  numerica  dei  punti  di
erogazione dei servizi scolastici non deve superare  quella  relativa
al precedente anno scolastico 2008/2009. 
4-quinquies. Per  gli  anni  scolastici  2010/2011  e  2011/2012,  il
Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  e  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito  il  Ministro  per  i
rapporti con le regioni, promuovono, entro  il  15  giugno  2009,  la
stipula di un'intesa in sede di Conferenza unificata per disciplinare
l'attivita' di dimensionamento della rete scolastica,  ai  sensi  del
comma 4, lettera f-ter), con  particolare  riferimento  ai  punti  di
erogazione  del  servizio  scolastico.  Detta   intesa   prevede   la
definizione dei criteri finalizzati alla riqualificazione del sistema
scolastico, al contenimento della spesa pubblica nonche' ai  tempi  e
alle modalita' di realizzazione, mediante la previsione  di  appositi
protocolli d'intesa tra le regioni e gli uffici scolastici regionali. 
4-sexies. In sede di Conferenza unificata si provvede al monitoraggio
dell'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  ai  commi  4-quater  e
4-quinquies. In relazione agli adempimenti di cui al  comma  4-quater
il monitoraggio  e'  finalizzato  anche  all'adozione,  entro  il  15
febbraio 2009, degli eventuali interventi necessari per garantire  il
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica" ". 
 
All'articolo 4, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
" 1-bis. All'articolo 26, comma 4-bis, del decreto-legge 31  dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
2008, n. 31, le parole: "disciplinare entro il 31 dicembre 2008" sono
sostituite dalle seguenti: "disciplinare entro il 31 dicembre 2009" e
le parole: "entro la predetta data" sono sostituite  dalle  seguenti:
"entro la data" ". 
 
All'articolo 5, al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: " di cui al comma 2 ". 
 
Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: 
"ART. 5-bis. - (Interventi vari in materia di spesa).  -  1.  Per  il
funzionamento dell'organismo previsto  dall'articolo  3,  comma  190,
della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  istituito  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre  2000,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2000, e' autorizzata
la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009. 
2. Le autorizzazioni di spesa di cui all'elenco  n.  1,  allegato  al
presente decreto, sono integrate, per  ciascuno  degli  anni  2008  e
2009, degli importi indicati nell'elenco medesimo". 
 
All'articolo 6, il comma 1 e' sostituito dai seguenti: 
"1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della  legge  27
dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate,
e' ridotta di 781,779 milioni di  euro  per  l'anno  2008  e  di  528
milioni di euro per l'anno 2009. 
1-bis. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle dotazioni di spesa
previste  dal  comma  1  sono  iscritte  nel  Fondo  per   interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
1-ter. Alla  copertura  dell'onere  derivante  dall'attuazione  degli
articoli 1, comma 5, 2, comma 8, e 5-bis,  pari,  rispettivamente,  a
260,593 milioni di euro per l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per
l'anno 2009, si provvede mediante  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui al comma 1-bis per gli importi, al  fine  di  compensare
gli effetti in termini di indebitamento netto, di  cui  al  comma  1.
1-quater. Una quota delle risorse iscritte nel Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica ai  sensi  del  comma  1-bis,  pari
rispettivamente a 521,186 milioni di curo per l'anno  2008  e  91,407
milioni di euro per l'anno 2009, e' versata all'entrata del  bilancio
dello Stato per i medesimi anni". 
 
                                                          Elenco N. 1 
                                                     (Articolo 5-bis) 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico