(Allegato)
                                                             Allegato 
 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
              AL DECRETO-LEGGE 10 NOVEMBRE 2008, N. 180 
 
All'articolo 1: 
   al comma 1, le  parole:  "ciascuno  anno"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "ciascun anno" e le parole: "21 dicembre"  dalle  seguenti:
"31 dicembre" ed e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  "Alle
stesse universita' e' data facolta' di completare le  assunzioni  dei
ricercatori vincitori dei concorsi di cui all'articolo  3,  comma  1,
del  decreto-legge  7  settembre  2007,  n.  147,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n.  176,  e  all'articolo
4-bis, comma 17, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e  comunque  di
concorsi espletati alla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, senza  oneri  aggiuntivi  a  carico
della finanza pubblica."; 
 
  dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
   "1-bis. Per i fini di cui al comma 1,  gli  effetti  dell'articolo
12, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  2008,  n.  31,  sono
ulteriormente differiti al 31 dicembre 2009."; 
   al comma 3, secondo periodo, le parole:  "a  tempo  determinato  e
indeterminato"   sono   sostituite   dalle   seguenti:    "a    tempo
indeterminato, nonche' di  contrattisti  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230,"; 
  al comma 3, capoverso, le parole: "autorizzazione legislativa" sono
sostituite dalle seguenti: "autorizzazione di spesa" e le parole: "ed
euro" dalle seguenti: "e di euro"; 
   al comma 4, dopo  il  quarto  periodo  e'  inserito  il  seguente:
"Nell'ipotesi in cui il numero dei professori  ordinari  appartenenti
al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, integrato  dai
professori ordinari appartenenti ai settori affini, sia inferiore  al
triplo del  numero  dei  commissari  necessari  nella  sesssione,  si
procede direttamente al sorteggio."; 
   al comma 5, primo periodo, le parole: "e all'articolo 1, comma 14,
della legge 4 novembre 2005, n. 230," sono soppresse; 
   al comma 6, primo periodo, dopo le parole:  "data  di  entrata  in
vigore" sono inserite le seguenti: "della legge di conversione"; 
 
  dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
   "6-bis. Per sovraintendere allo svolgimento  delle  operazioni  di
votazione e di sorteggio di cui ai commi  4  e  5,  con  decreto  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   e'
nominata una  commissione  a  livello  nazionale  composta  da  sette
professori ordinari designati dal Consiglio  universitario  nazionale
nel proprio seno. Le  operazioni  di  sorteggio  sono  pubbliche.  La
commissione,   nella   prima   adunanza,   provvede   altresi'   alla
certificazione dei meccanismi di sorteggio per la proclamazione degli
eletti nelle commissioni dei singoli concorsi. Per la  partecipazione
all'attivita'  della  commissione   non   sono   previsti   compensi,
indennita' o rimborsi spese. Dall'attuazione del presente  comma  non
devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica."; 
   al comma 7, dopo le parole: "sulla base dei titoli" sono  inserite
le seguenti: ", illustrati e discussi davanti alla commissione," e le
parole: "da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto" sono sostituite dalle  seguenti:  "da  adottare
entro 30 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto"; 
 
  dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti: 
   "8-bis. I professori universitari i  quali  non  usufruiscono  del
periodo di trattenimento in servizio di cui all'articolo 16, comma 1,
del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  503,   conservano
l'elettorato attivo  e  passivo  ai  fini  della  costituzione  delle
commissioni di valutazione comparativa  per  posti  di  professore  e
ricercatore universitario,  e  comunque  non  oltre  il  1°  novembre
successivo al compimento del settantaduesimo anno di eta'. 
  8-ter. Per le procedure di valutazione comparativa di cui al  comma
4 e per quelle relative al reclutamento dei ricercatori universitari,
il cui termine di presentazione delle domande sia scaduto  alla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
ovvero sia ancora aperto alla predetta data, le  universita'  possono
fissare per una data non successiva  al  31  gennaio  2009  un  nuovo
termine  di   scadenza   della   presentazione   delle   domande   di
partecipazione.  Al  fine  di  assicurare  pari  condizioni   tra   i
candidati, rimangono invariate le  norme  del  bando  riguardanti  le
caratteristiche ed i termini temporali di possesso dei titoli e delle
pubblicazioni allegabili da parte dei candidati". 
 
  Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: 
   "Art. 1-bis. - (Disposizioni in materia di chiamata diretta e  per
chiara fama nelle universita'). - 1. Il comma 9 dell'articolo 1 della
legge 4 novembre 2005, n. 230, e' sostituito dai seguenti: 
   "9. Nell'ambito delle  relative  disponibilita'  di  bilancio,  le
universita' possono procedere alla copertura di posti  di  professore
ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata  diretta  di
studiosi stabilmente impegnati all'estero in attivita' di  ricerca  o
insegnamento a livello  universitario  da  almeno  un  triennio,  che
ricoprono  una  posizione  accademica  equipollente  in   istituzioni
universitarie estere, ovvero che abbiano  gia'  svolto  per  chiamata
diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca nell'ambito del programma di rientro  dei  cervelli  un
periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle  universita'
italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto
per  il  quale  ne  viene  proposta  la  chiamata.  A  tali  fini  le
universita'    formulano    specifiche    proposte    al     Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il quale concede  o
rifiuta il  nulla  osta  alla  nomina  previo  parere  del  Consiglio
universitario nazionale. Nell'ambito delle relative disponibilita' di
bilancio, le universita' possono altresi'  procedere  alla  copertura
dei posti  di  professore  ordinario  mediante  chiamata  diretta  di
studiosi  di  chiara  fama.  A  tal  fine  le  universita'  formulano
specifiche proposte al Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta  alla  nomina,
previo  parere   di   una   commissione,   nominata   dal   Consiglio
universitario  nazionale,  composta  da   tre   professori   ordinari
appartenenti al settore scientifico-disciplinare  in  riferimento  al
quale e' proposta la  chiamata.  Il  rettore,  con  proprio  decreto,
dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio  sulla
base della eventuale anzianita'  di  servizio  e  di  valutazioni  di
merito. 
  9-bis. Dalle disposizioni di cui al comma  9  non  devono  derivare
nuovi oneri a carico della finanza pubblica."". 
  All'articolo 2, al comma 2, le parole: "entro il 31 dicembre  2008"
sono sostituite dalle seguenti: "entro  il  31  marzo  2009";  ed  e'
aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "In   sede   di   prima
applicazione, la ripartizione delle risorse di  cui  al  comma  1  e'
effettuata senza tener conto del criterio di cui alla lettera c)  del
medesimo comma". 
 
  All'articolo 3: 
   al comma 3, dopo le parole: "ai commi 1  e  2"  sono  inserite  le
seguenti: ", per 65 milioni di euro relativamente al comma  1  e  per
405 milioni di euro relativamente al comma 2,"; 
   dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
   "3-bis.  All'articolo  3-bis,  comma  1,   quinto   periodo,   del
decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 luglio 2003,  n.  170,  le  parole:  "due  anni"  sono
sostituite dalle seguenti: "tre anni"". 
 
  Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti: 
   "Art. 3-bis. -  (Anagrafe  nazionale  dei  professori  ordinari  e
associati e dei ricercatori). - 1. A decorrere  dall'anno  2009,  con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca sono individuati modalita' e  criteri  per  la  costituzione,
senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica,  presso  il
Ministero,  di  una  Anagrafe  nazionale  nominativa  dei  professori
ordinari e  associati  e  dei  ricercatori,  contenente  per  ciascun
soggetto  l'elenco   delle   pubblicazioni   scientifiche   prodotte.
L'Anagrafe e' aggiornata con periodicita' annuale. 
  Art. 3-ter. - (Valutazione dell'attivita' di  ricerca).  -  1.  Gli
scatti biennali di  cui  agli  articoli  36  e  38  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 11  luglio  1980,  n.  382,  destinati  a
maturare  a  partire  dal  1°  gennaio  2011,  sono  disposti  previo
accertamento da parte della autorita' accademica della  effettuazione
nel biennio precedente di pubblicazioni scientifiche. 
  2.  I  criteri  identificanti  il   carattere   scientifico   delle
pubblicazioni  sono  stabiliti  con  apposito  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  su  proposta  del
Consiglio universitario nazionale e sentito il Comitato di  indirizzo
per la valutazione della ricerca. 
  3. La  mancata  effettuazione  di  pubblicazioni  scientifiche  nel
biennio precedente comporta la diminuzione della meta'  dello  scatto
biennale. 
  4. I professori di I e II fascia e i ricercatori che nel precedente
triennio   non   abbiano   effettuato   pubblicazioni    scientifiche
individuate secondo i criteri di cui al comma 2  sono  esclusi  dalla
partecipazione alle commissioni di  valutazione  comparativa  per  il
reclutamento rispettivamente di professori di I  e  II  fascia  e  di
ricercatori. 
  Art. 3-quater. - (Pubblicita'  delle  attivita'  di  ricerca  delle
universita'). - 1. Con periodicita' annuale, in sede di  approvazione
del conto consuntivo relativo all'esercizio  precedente,  il  rettore
presenta al consiglio  di  amministrazione  e  al  senato  accademico
un'apposita relazione concernente  i  risultati  delle  attivita'  di
ricerca, di formazione  e  di  trasferimento  tecnologico  nonche'  i
finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati.  La  relazione
e' pubblicata sul sito internet dell'ateneo e trasmessa al  Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca.   La   mancata
pubblicazione e  trasmissione  sono  valutate  anche  ai  fini  della
attribuzione  delle  risorse  finanziarie  a  valere  sul  Fondo   di
finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, e sul Fondo straordinario di cui all'articolo 2,  comma
428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  Art. 3-quinquies. - (Definizione degli ordinamenti didattici  delle
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica). - 1. 
Attraverso  appositi  decreti  ministeriali  emanati  in   attuazione
dell'articolo 9 del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  8  luglio  2005,  n.  212,  sono  determinati  gli
obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i  quali
l'autonomia  delle  istituzioni   individua   gli   insegnamenti   da
attivare".