Art. 3
               Distretti produttivi e reti di imprese

  1.  All'articolo  6-bis  del  decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel
comma  2  le  parole:  ", ad eccezione delle norme inerenti i tributi
dovuti agli enti locali" sono soppresse.
  2. All'articolo 1, comma 368, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
e  successive  modificazioni,  la  lettera  a)  e'  sostituita  dalla
seguente:
"a) fiscali:
   1) le imprese appartenenti a distretti di cui al comma 366 possono
   congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di distretto
   ai fini dell'applicazione dell'IRES;
   2)  si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute
   nell'articolo  117  e  seguenti  del testo unico delle imposte sui
   redditi,  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 22
   dicembre  1986,  n.  917, relative alla tassazione di gruppo delle
   imprese residenti;
   3)  tra i soggetti passivi dell'IRES di cui all'articolo 73, comma
   1,  lettera  b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
   al  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
   917,  sono  compresi  i  distretti  di  cui  al comma 366, ove sia
   esercitata l'opzione per la tassazione unitaria di cui ai commi da
   366 a 372;
   4)  il  reddito  imponibile  del  distretto comprende quello delle
   imprese  che vi appartengono, che hanno contestualmente optato per
   la tassazione unitaria;
   5)  la determinazione del reddito unitario imponibile, nonche' dei
   tributi,  contributi ed altre somme dovute agli enti locali, viene
   operata  su  base concordataria per almeno un triennio, secondo le
   disposizioni che seguono;
   6)   fermo   il   disposto   dei   numeri  da  1  a  5,  ed  anche
   indipendentemente  dall'esercizio  dell'opzione  per la tassazione
   distrettuale  o  unitaria, i distretti di cui al comma 366 possono
   concordare  in  via  preventiva  e  vincolante con l'Agenzia delle
   entrate,  per  la  durata  di  almeno un triennio, il volume delle
   imposte  dirette  di  competenza  delle  imprese  appartenenti  da
   versare   in   ciascun  esercizio,  avuto  riguardo  alla  natura,
   tipologia  ed  entita'  delle imprese stesse, alla loro attitudine
   alla  contribuzione  e  ad  altri parametri oggettivi, determinati
   anche su base presuntiva;
   7)   la   ripartizione   del  carico  tributario  tra  le  imprese
   interessate  e'  rimessa  al  distretto, che vi provvede in base a
   criteri  di  trasparenza  e  parita' di trattamento, sulla base di
   principi di mutualita';
   8)  non  concorrono a formare la base imponibile in quanto escluse
   le  somme  percepite  o  versate  tra  le  imprese appartenenti al
   distretto   in  contropartita  dei  vantaggi  fiscali  ricevuti  o
   attribuiti;
   9)  i  parametri  oggettivi per la determinazione delle imposte di
   cui  al numero 6) vengono determinati dalla Agenzia delle entrate,
   previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi
   rappresentativi dei distretti;
   10)  resta  fermo da parte delle imprese appartenenti al distretto
   l'assolvimento  degli  ordinari  obblighi  e adempimenti fiscali e
   l'applicazione  delle  disposizioni  penali tributarie; in caso di
   osservanza  del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a
   scopo  di  monitoraggio,  prevenzione  ed  elaborazione  dei  dati
   necessari  per  la determinazione e l'aggiornamento degli elementi
   di cui al numero 6);
   11)  i  distretti  di  cui  al comma 366 possono concordare in via
   preventiva  e  vincolante  con  gli enti locali competenti, per la
   durata di almeno un triennio, il volume dei tributi, contributi ed
   altre somme da versare dalle imprese appartenenti in ciascun anno;
   12)  la  determinazione  di quanto dovuto e' operata tenendo conto
   della attitudine alla contribuzione delle imprese, con l'obiettivo
   di  stimolare  la  crescita  economica  e  sociale  dei  territori
   interessati;  in  caso  di  opzione per la tassazione distrettuale
   unitaria, l'ammontare dovuto e' determinato in cifra unica annuale
   per il distretto nel suo complesso;
   13)  criteri  generali  per  la determinazione di quanto dovuto in
   base   al   concordato   vengono  determinati  dagli  enti  locali
   interessati,  previa  consultazione  delle categorie interessate e
   degli organismi rappresentativi dei distretti;
   14)    la    ripartizione    del   carico   tributario   derivante
   dall'attuazione  del  numero  7)  tra  le  imprese  interessate e'
   rimessa  al  distretto,  che  vi  provvede  in  base  a criteri di
   trasparenza  e  parita'  di trattamento, sulla base di principi di
   mutualita';
   15)  in  caso  di  osservanza  del  concordato,  i  controlli sono
   eseguiti  unicamente  a  scopo  di  monitoraggio,  prevenzione  ed
   elaborazione  dei  dati  necessari per la determinazione di quanto
   dovuto in base al concordato; ".
  3.  Al  comma  3  dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo
1998,  n. 112, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le
seguenti     parole:     "anche     avvalendosi    delle    strutture
tecnico-organizzative  dei  consorzi  di  sviluppo industriale di cui
all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317".
  4.  Dall'attuazione  del comma 1, nonche' dell'articolo 1, commi da
366  a 371-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificati
dal  presente  articolo,  non  devono  derivare  oneri superiori a 10
milioni  di  euro  per  l'anno  2009  e  50  milioni  di euro annui a
decorrere dal 2010.