Art. 4
                      Aggregazione tra imprese

  1.  Per  i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera a),
del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano
da   operazioni  di  aggregazione  aziendale,  realizzate  attraverso
fusione   o   scissione   effettuate  nell'anno  2009,  si  considera
riconosciuto,   ai   fini  fiscali,  il  valore  attribuito  ai  beni
strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione su
tali  poste  di bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare
complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.
  2.  Nel caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate ai
sensi dell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917,  nell'anno 2009, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i
maggiori  valori iscritti dal soggetto conferitario di cui al comma 1
sui  beni  strumentali  materiali  e  immateriali,  per  un ammontare
complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.
  3.  Le  disposizioni  dei  commi  1  e  2 si applicano qualora alle
operazioni   di  aggregazione  aziendale  partecipino  esclusivamente
imprese operative da almeno due anni. Le medesime disposizioni non si
applicano qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni
facciano  parte  dello  stesso  gruppo  societario. Sono in ogni caso
esclusi  i  soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione
superiore  al  20  per  cento ovvero controllati anche indirettamente
dallo  stesso  soggetto  ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n.
1),  del codice civile. Il maggior valore attribuito ai beni ai sensi
dei  commi  precedenti  e'  riconosciuto  ai  fini  delle imposte sui
redditi   e  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive  a
decorrere  dall'esercizio  successivo  a quello in cui ha avuto luogo
l'operazione di aggregazione aziendale.
  4.  Le  disposizioni  dei  commi  1,  2 e 3 si applicano qualora le
imprese  interessate  dalle  operazioni  di aggregazione aziendale si
trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti
l'operazione,  nelle  condizioni  che  consentono  il  riconoscimento
fiscale di cui ai commi 1 e 2.
  5. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi,
le  sanzioni  e  il contenzioso si applicano le disposizioni previste
per le imposte sui redditi.
  6.  La societa' risultante dall'aggregazione, che nei primi quattro
periodi  d'imposta dalla effettuazione dell'operazione pone in essere
ulteriori  operazioni straordinarie, di cui al titolo III, capi III e
IV,  del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i
beni  iscritti  o  rivalutati  ai  sensi  dei  commi da 1 a 5, decade
dall'agevolazione,  fatta  salva l'attivazione della procedura di cui
all'articolo  37-bis,  comma  8,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  7.  Nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui si
verifica  la  decadenza  prevista al comma 6, la societa' e' tenuta a
liquidare  e versare l'imposta sul reddito delle societa' e l'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive  dovute  sul maggior reddito,
relativo  anche  ai  periodi di imposta precedenti, determinato senza
tenere  conto  dei  maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi
dei  commi  1  e  2. Sulle maggiori imposte liquidate non sono dovute
sanzioni e interessi.