Art. 7
                          Controlli fiscali

  1.  Il  controllo delle agevolazioni previste in materia di imposte
di  registro,  ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni,
fruite  in  sede  di  liquidazione  o  autoliquidazione  dell'imposta
principale, e' eseguito sulla base di criteri selettivi approvati con
atto  del  Direttore dell'Agenzia delle entrate, che tengono conto di
specifiche   analisi  di  rischio  circa  l'indebito  utilizzo  delle
agevolazioni  medesime.  La  conseguente maggiore capacita' operativa
per   l'Agenzia  delle  entrate  viene  destinata  all'esecuzione  di
specifici  controlli  volti  al  contrasto  dell'utilizzo  di crediti
inesistenti mediante compensazioni di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
  2. Al comma 18 dell'articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008,
n.  185,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n.  2,  dopo  il primo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: "E'
punito  con  la  sanzione  del  duecento  per  cento della misura dei
crediti  compensati  chiunque  utilizza  i  crediti  di  cui al primo
periodo  per  il  pagamento  delle  somme  dovute  per  un  ammontare
superiore a cinquantamila euro per ciascun anno solare.".
  3.  In  relazione  alle  disposizioni  di  cui  ai  commi 1 e 2, le
dotazioni    finanziarie   della   missione   di   spesa   "Politiche
economico-finanziarie  e  di  bilancio" sono ridotte di 10 milioni di
euro  per l'anno 2009, di 100 milioni di euro per l'anno 2010, di 200
milioni  di euro per l'anno 2011 e di 310 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2012.