Art. 8
                        Copertura finanziaria

  1.  Ai  maggiori  oneri  derivanti  dal  presente decreto, valutati
rispettivamente  in  euro  382  milioni  per  l'anno 2009, euro 230,5
milioni  per l'anno 2010, euro 405,8 milioni di euro per l'anno 2011,
euro  308,4 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013 ed euro 386,2
milioni di euro per l'anno 2014, si provvede:
a) quanto  ad  euro 311,1 milioni per l'anno 2009, euro 130,5 milioni
   per  l'anno  2010,  euro  205,8  milioni di euro per l'anno 2011 e
   quanto a euro 77,8 milioni per l'anno 2014, mediante utilizzazione
   delle  somme  iscritte nel conto dei residui al 31 dicembre 2008 e
   non  piu' dovute, conseguenti alle revoche totali o parziali delle
   agevolazioni  di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22
   ottobre  1992,  n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge
   19  dicembre  1992,  n.  488,  quantificate  in  euro  933 milioni
   complessivi,  iscritte  nello  stato  di  previsione del Ministero
   dello  sviluppo  economico,  rispettivamente  quanto  ad euro 99,5
   milioni  sul  capitolo  7420  e  quanto  ad euro 833,5 milioni sul
   capitolo  7342.  A  valere  su  tali  somme  di  euro 933 milioni,
   nell'anno  2009,  rispettivamente,  una  quota di 311,1 milioni di
   euro  e'  versata all'entrata del bilancio dello Stato e una quota
   pari  a  621,9 milioni di euro e' versata su apposita contabilita'
   speciale,  ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello
   Stato  nell'anno  2010 per 211 milioni di euro, nell'anno 2011 per
   215  milioni  di  euro,  nell'anno 2012 per 95,9 milioni di euro e
   nell'anno  2014  per  100  milioni  di euro. Una quota delle somme
   riversate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  ai  sensi del
   periodo  precedente  pari  a 80,5 milioni di euro nell'anno 2010 e
   95,9  milioni  di  euro nell'anno 2012 e' riassegnata negli stessi
   anni al fondo di garanzia di cui al comma 2 del presente articolo;
b) quanto ad euro 10 milioni di euro per il 2009, 100 milioni di euro
   per l'anno 2010, 200 milioni di euro per l'anno 2011 ed euro 308,4
   milioni  dall'anno  2012, in relazione agli interventi previsti ai
   sensi dell'articolo 7;
c) quanto  a 49.955.833 euro per l'anno 2009, mediante corrispondente
   riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui all'articolo 1,
   comma 890, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) quanto   a   11   milioni   di  euro  per  l'anno  2009,  mediante
   corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui
   all'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2.  Conseguentemente  all'utilizzo  delle risorse provenienti dalle
revoche  disposto  dal  comma 1, lettera a) del presente articolo, il
rifinanziamento  del  Fondo  di garanzia di cui all'articolo 15 della
legge  7 agosto 1997, n. 266, previsto dall'articolo 11, comma 1, del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' assicurato con
gli  importi  di  80,5  milioni  di  euro  e  di 95,9 milioni di euro
riassegnati,  rispettivamente,  negli  anni  2010 e 2012 ai sensi del
comma  1,  lettera  a),  ultimo  periodo,  nonche'  con  le ulteriori
disponibilita'  accertate  a seguito di revoche disposte dal Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, fermo restando il limite complessivo di 450 milioni di
euro  previsto  dal  predetto  articolo  11  compatibilmente  con gli
effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto.
  3.   Il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  provvede  al
monitoraggio  degli  oneri  di cui al presente decreto, anche ai fini
dell'adozione   dei  provvedimenti  correttivi  di  cui  all'articolo
11-ter,  comma  7,  della  legge  5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.